La Regione Calabria emana un’ordinanza con la quale impone obblighi di controllo e azioni concrete per la tutela del mare a carico dei Comuni, delle Province e dell’Arpacal. Un’ordinanza «storica», la definisce l’associazione Mare pulito, che ha incontrato il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto.

Tra gli obblighi dei Comuni, quelli di verificare il corretto funzionamento delle vasche non autorizzate allo scarico e delle fosse di Imhoff, verificare le utenze che ancora non risultano allacciate alla rete fognaria pubblica, verificare la presenza di scarichi abusivi, verificare la funzionalità delle stazioni di sollevamento installate sulla rete fognaria.

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Le Province dovranno invece predisporre controlli straordinari per verificare la funzionalità dei sistemi di gestione delle acque reflue urbane non collettate alla pubblica fognatura e ai depuratori dei comuni litoranei della fascia tirrenica da Nicotera a Tortora.

Stesso obbligo è fatto all’Arpacal, alla quale viene anche affidato il ruolo di supporto tecnico e operativo ai Comuni, oltre al compito di predisporre un catasto degli scarichi.

Entro 5 giorni dall’emanazione dell’ordinanza (datata 7 luglio) i Comuni dovranno comunicare – si legge – «un cronoprogramma attuativo delle verifiche». Il mancato rispetto delle prescrizioni, si avverte, sarà valutato ai sensi dell’articolo 650 del codice penale.

Dalla prossima settimana, inoltre – fa sapere Mare pulito –, sarà online il nuovo portale ampliato “Difendi l’Ambiente”, gestito dalla Regione in collaborazione con la stessa associazione, sul quale ogni cittadino potrà come sempre inviare le proprie segnalazioni sulle situazioni di criticità, ricevendone immediato riscontro e ottenendo aggiornamenti sulla presa in carico e su come viene affrontata la problematica.

È stato poi – aggiunge l’associazione – «potenziato il controllo delle coste attraverso l’utilizzo di droni dotati di termo scanner, con particolare attenzione sull’individuazione di scarichi abusivi e di sostanze inquinanti risalendo il corso dei torrenti. Riceveremo da parte della Regione i report delle attività svolte».

Il testo integrale dell'ordinanza

Il presidente della giunta regionale ordina - ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dell’art. 117, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di igiene e sanità pubblica, a far data dall’emanazione della presente ordinanza e sino al 30 settembre 2023 - :

1. ai Comuni litoranei della regione Calabria:
a) di verificare, per il tramite della polizia locale, presso tutti gli insediamenti, le installazioni o gli edifici, civili e produttivi, il funzionamento e l’idoneità delle vasche a tenuta stagna, non dotate di autorizzazione allo scarico, anche a riguardo della corretta gestione del rifiuto speciale prodotto (liquame) attraverso “autospurghista” autorizzato allo svuotamento della vasca e al trasporto del rifiuto speciale presso impianto idoneo e dotato delle necessarie autorizzazioni;
b) di verificare, per il tramite della polizia locale, presso tutti gli insediamenti, le installazioni o gli edifici, civili e produttivi, il funzionamento e l’idoneità delle fosse Imhoff, delle fosse settiche o biologiche e di altri sistemi appropriati dotati di scarico, anche al riguardo della verifica dell’autorizzazione allo scarico e alla corretta gestione dei fanghi prodotti attraverso “autospurghista” autorizzato al prelievo e al trasporto del rifiuto speciale presso impianto idoneo e dotato delle necessarie autorizzazioni;
c) di verificare, per il tramite della polizia locale, nelle zone servite dalla rete fognaria pubblica l’eventuale presenza di utenze obbligate all’allacciamento e non ancora collegate alla rete;
d) di verificare, per il tramite della polizia locale, l’eventuale presenza di scarichi abusivi in suolo, sottosuolo, in corpi idrici superficiali ovvero in collettori/canali destinati alla raccolta e drenaggio delle acque bianche;
e) di effettuare, per il tramite dell’Ufficio tecnico comunale, una verifica straordinaria della funzionalità delle stazioni di sollevamento installate sulla rete fognaria di raccolta e collettamento delle acque reflue urbane, provvedendo, in caso di accertato malfunzionamento al tempestivo intervento di ripristino e/o manutenzione;
f) di trasmettere al Dipartimento Territorio e Tutela dell’Ambiente, entro 5 giorni dalla data di emanazione della presente ordinanza, un cronoprogramma attuativo delle verifiche di cui alle lettere a), b), c) d) ed e);
g) di trasmettere l’elenco e l’esito delle verifiche di cui alle lettere a), b), c) e d) all’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente, alla Provincia o Città Metropolitana territorialmente competente e al Dipartimento Territorio e Tutela dell’Ambiente della Regione Calabria;
h) di trasmettere le informazioni ambientali di cui alle lettere a) e b) al Dipartimento Territorio e Tutela dell’Ambiente della Regione Calabria secondo la scheda di rilevazione predisposta ai sensi del punto 6 della presente ordinanza;
i) di assicurare sugli impianti di depurazione la presenza del personale addetto alla gestione in tutti i giorni della settimana, compresi i giorni festivi, a presidio della verifica e controllo del processo di depurazione;
j) di garantire l’accesso agli impianti di depurazione all’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente - ARPACal, alla Provincia o Città Metropolitana territorialmente competente, e ai tecnici incaricati dalla Regione Calabria per le verifiche e i controlli da espletare in adempimento alla presente ordinanza;

2. Alla Provincia di Cosenza, di Crotone, di Catanzaro, di Vibo Valentia e alla Città Metropolitana di Reggio Calabria:
a) di predisporre controlli straordinari atti a verificare la funzionalità dei sistemi di gestione delle acque reflue urbane non collettate alla pubblica fognatura con riguardo al rispetto delle autorizzazioni allo scarico rilasciate in tutti i Comuni litoranei della regione Calabria;
b) di predisporre, sulla base della rispettiva competenza territoriale, controlli straordinari presso i depuratori dei comuni litoranei della fascia tirrenica da Nicotera a Tortora per la verifica della funzionalità delle sezioni impiantistiche e della conformità dell’effluente depurato alle disposizioni di legge e dell’autorizzazione allo scarico;
c) di trasmettere all’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente e al Dipartimento Territorio e Tutela dell’Ambiente della Regione Calabria l’esito dei controlli di cui alle lettere a) e b) e l’elenco delle autorizzazioni allo scarico rilasciate in tutti i Comuni della regione Calabria per i sistemi individuali o adeguati di gestione delle acque reflue urbane non collettate alla pubblica fognatura

3. All’Agenzia regionale per la Protezione dell’Ambiente – ARPACal:
a) di fornire supporto tecnico e operativo ai Comuni per le verifiche di cui al punto 1 della presente ordinanza;
b) di effettuare controlli straordinari presso i depuratori dei comuni litoranei della fascia tirrenica da Nicotera a Tortora per la verifica della funzionalità delle sezioni impiantistiche e della conformità dell’effluente depurato alle disposizioni di legge e dell’autorizzazione allo scarico, anche in coordinamento con la Provincia territorialmente competente; i controlli devono essere effettuati con le modalità e la frequenza campionaria ai sensi della normativa vigente e della relativa autorizzazione allo scarico, comprendendo anche i sistemi degli autocontrolli di norma delegati ai titolari dello scarico;
c) di predisporre un catasto degli scarichi su supporto informatico sulla base delle informazioni di cui alla lettera c) punto 2 della presente ordinanza;
d) di trasmettere al Dipartimento Territorio e Tutela dell’Ambiente della Regione Calabria, con cadenza quindicinale, un report delle attività sulla base degli esiti dei controlli di cui alla lettera b) e dei dati trasmessi dai Comuni ai sensi della lettera g) punto 1) e dalle Province e dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria ai sensi della lettera c) punto 2 della presente ordinanza;

4. All’Azienda regionale per la forestazione e le politiche della montagna – Azienda Calabria Verde di fornire supporto ai Comuni per le attività di cui alle lettere c) e d) punto 1 della presente ordinanza;

5. Agli operatori economici che eseguono l’attività di prelievo e trasporto del rifiuto speciale (liquame/fango) “autospurghista”, di comunicare preventivamente al Dipartimento Territorio e Tutela dell’Ambiente della Regione Calabria, all’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente- ARPACal, al Comune e alla Provincia o Città Metropolitana di Reggio Calabria territorialmente competente, qualsiasi intervento su fosse settiche o biologiche, fosse Imhoff, vasche a tenuta stagna o altri sistemi non collettati alla pubblica fognatura; le informazioni da trasmettere sono rese note dal Dipartimento Territorio e Tutela dell’Ambiente della Regione Calabria per come stabilito nel punto 6 della presente ordinanza;

6. Al Dipartimento Territorio e Tutela dell’Ambiente della Regione Calabria:
a) di trasmettere, entro 5 giorni dalla data di emanazione della presente ordinanza, ai Comuni litoranei della regione Calabria la scheda di rilevazione dei dati ambientali inerenti le verifiche dei sistemi individuali o appropriati di gestione delle acque reflue urbane non collettate alla pubblica fognatura condotte ai sensi delle lettere a) e b) punto 1 della presente ordinanza;
b) di pubblicare, entro 5 giorni dalla data di emanazione della presente ordinanza, sulla pagina istituzionale dipartimentale la scheda informativa contenente le informazioni che gli “autospurghisti” sono tenuti a trasmettere ai sensi del punto 5 della presente ordinanza;
c) sulla base dei dati trasmessi dai Comuni e dagli “autospurghisti”, nelle more della piena operatività del Registro elettronico Regionale – ReR – di cui all’art. 1 del Disciplinare attuativo del Piano d’Azione approvato con la DGR n. 280/2023, di attivare il sistema di controlli straordinari previsti dalla lettera c) comma 3 art. 2 dello stesso Disciplinare attuativo;