Sono arrivate le motivazioni del -3 in classifica per la Reggina. Il Tribunale Federale Nazionale ha reso noto i motivi della sentenza che ha comportato per il club amaranto la penalizzazione di 3 punti in classifica.

Innanzitutto vi è la spiegazione del perchè sono stati tolti tre punti: due sono stati sottratti in virtù del mancato pagamento, entro il termine del 16 febbraio 2023, degli emolumenti relativi alle mensilità di novembre e dicembre 2022 e uno, invece, in relazione al riconoscimento di attenuante, per il mancato pagamento, entro il suddetto termine, delle ritenute IRPEF relative alle mensilità di novembre e dicembre 2022.

Ecco il testo, completo: importanti sono i passaggi che sottolineano il riconoscimento dell'impossibilità dovuta al veto del tribunale, in attesa del concordato, ma che altresì evidenziano, secondo la Figc, la passività della Reggina nel non ricercare soluzioni alternative per fronteggiare l'impedimento e riuscire a onorare le spettanze. In più, stando a quanto si legge il TFN sottolinea come il pagamento degli oneri contributivi (le scadenze Irpef del febbraio 2023), dovevano essere considerate come fondamentali per la prosecuzione della continuità aziendale e quindi il loro mancato inserimento all'interno di quelle spese necessarie e autorizzate dal Tribunale (come per esempio gli stipendi) sia stato un errore da parte della società.

Inoltre, secondo il Tribunale Federale, la Reggina, pur autorizzata più volte a saldare gli stipendi di novembre e dicembre verso sette tesserati, ceduti a gennaio, avrebbe deciso di non saldare le proprie spettanze.

Di seguito il testo integrale.

Le motivazioni

Il Tribunale ritiene sussistere la responsabilità dei deferiti per le condotte contestate. Preliminarmente, occorre offrire una ricostruzione dei fatti che hanno portato ai deferimenti oggetto del presente procedimento. In data 19 dicembre 2022, la Reggina 1914 srl depositava, innanzi al Tribunale di Reggio Calabria, ricorso per l’omologa degli accordi di ristrutturazione e di transazione su crediti tributari e previdenziali, con riserva di depositare la documentazione di cui all’art. 39 CCII. Con il medesimo ricorso la società chiedeva anche la conferma delle misure protettive ex art. 54, comma 2, del medesimo Codice.

Con provvedimento del 29 dicembre 2022, il Tribunale concedeva, così come espressamente richiesto dalla società nel ricorso, il termine di 60 giorni per il deposito della documentazione ex art. 39 CCII, nominava il commissario giudiziale, concedeva le misure protettive richieste e avvertiva che si sarebbe proceduto alla revoca del provvedimento di concessione dei termini in caso di: – compimento da parte del debitore di atti di straordinaria amministrazione senza l’autorizzazione giudiziale; – pagamento dei debiti pregressi senza l’autorizzazione giudiziale.

Con istanza n. 2 del 13.1.2023, la Reggina, dopo aver dato atto di aver eseguito una serie di pagamenti di debiti pregressi funzionali a garantire la continuità aziendale, in quanto prescritti dall’art. 85 NOIF (stipendi dei dipendenti, pagamenti delle imposte, pagamento dei fornitori), chiedeva al Tribunale di ratificare i suddetti pagamenti. Con provvedimento del 30.1.2023, il Tribunale ratificava i pagamenti intervenuti e, tenuto conto che il rilascio dell’autorizzazione al pagamento futuro di debiti pregressi doveva essere accompagnato da un elenco analitico delle somme da pagare e della causale di ciascun debito, onerava la società di depositare detto elenco.

Con istanza n. 4 del 7 febbraio 2023, la società chiedeva al Tribunale:

1) di ratificare il pagamento effettuato dopo la presentazione del ricorso di debiti pregressi funzionali a garantire la continuità aziendale in quanto prescritti dall’art. 85 NOIF descritti nell’allegato 1) all’istanza;

2) “autorizzare il futuro pagamento di debiti pregressi in quanto funzionali a garantire la continuità aziendale ed in quanto prescritti dall’art. 85 NOIF e, per quanto occorrer possa, dei debiti correnti di natura ordinaria maturati successivamente alla presentazione della domanda prenotativa di cui al punto 1) che precede, descritti nell’all. 2 a detta istanza”.

All’istanza era allegato sub 1) l’elenco dei debiti anteriori pagati e, sub 2), l’elenco dei pagamenti futuri, tra i quali erano riportati quelli relativi agli emolumenti oggetto dell’odierno deferimento.  In ordine alla suddetta istanza, il Tribunale, con provvedimento del 15.2.2023, atteso anche il parere favorevole rilasciato dal commissario giudiziale, autorizzava e ratificava i pagamenti ivi contemplati.

Con istanza n. 6 del 15 febbraio 2023, depositata il 16 febbraio, la Reggina, dopo aver dato atto: – di avere necessità di eseguire entro il 16 febbraio 2023 alcuni pagamenti di debiti tributari e previdenziali pregressi descritti nell’all. 1 (i debiti tributari e contributivi pregressi); – del fatto che il pagamento di tali debiti tributari e contributivi pregressi è prescritto dall’art. 85 lett. B) par. VII NOIF, ma non sono di per sé funzionali a garantire la continuità aziendale; – del fatto che la società era intenzionata ad avanzare agli Enti creditori proposte di transazione ex art. 63 CCII; chiedeva al Tribunale di autorizzare il pagamento dei debiti tributari e contributivi descritti nell’all. 1 entro il 16 febbraio 2023, sebbene essi non siano di per sè funzionali a garantire la continuità aziendale. Il Tribunale, con provvedimento del 16 febbraio 2023, ritenendo i suddetti pagamenti non essenziali per la prosecuzione dell’attività di impresa, né rientranti tra quelli funzionali ad assicurare la miglior soddisfazione dei creditori, visto il parere contrario del Commissario Giudiziale, rigettava l’istanza.

Con istanza n. 9, depositata il 9 marzo 2023, la Reggina, nell’evidenziare che, entro il 16.3.2023, la stessa avrebbe dovuto documentare alla Co.Vi.So.C. l’intervenuto pagamento degli emolumenti e degli oneri tributari e contributivi relativi al bimestre gennaio-febbraio 2023 nonché di quelli antecedenti laddove non pagati, e nel sottolineare che il pagamento di detti debiti, in forza della normativa federale, doveva ritenersi essenziale per la prosecuzione dell’attività di impresa, chiedeva di essere autorizzata a tali pagamenti. All’istanza la Reggina allegava un prospetto delle somme dovute per emolumenti e oneri tributari al 28.2.2023 (nel quale erano indicati anche i pagamenti relativi agli emolumenti del periodo novembre-dicembre dei calciatori ceduti) ed un prospetto dei debiti relativi al solo bimestre gennaio-febbraio 2023. Il Tribunale, in data 13.3.2023, nel rispondere all’istanza n. 9, autorizzava i pagamenti degli emolumenti e negava l’autorizzazione per i pagamenti dei debiti tributari e previdenziali.

Con istanza n. 10 del 14 marzo 2023, la società, al fine di non incorrere in errori interpretativi circa il dispositivo di cui al precedente punto (dispositivo del provvedimento del 13.3.2023 che autorizzava il pagamento degli emolumenti) che potrebbero determinare violazione di quanto al decreto dello scorso 29 dicembre 2022, divideva per categoria i pagamenti di cui chiedeva al Tribunale nuovamente l’autorizzazione. Con provvedimento del 15.3.2023, il Tribunale autorizzava i pagamenti in favore dei componenti della “Prima Squadra Reggina” e dei tesserati federali nonché il fondo di fine carriera relativo componenti della “Prima Squadra Reggina” per i mesi di gennaio e febbraio 2023. Rigettava per il resto.

2. Così ricostruiti i fatti e prima di affrontare il merito dei deferimenti, è opportuno sottolineare la portata dell’art. 85 NOIF la cui violazione è oggi contestata. È pacifico che i rapporti tra l’ordinamento sportivo e l’ordinamento della Repubblica sono regolati in base al principio di autonomia. L’autonomia del sistema sportivo consiste non solo nel potere di dettare le c.d. regole di gioco, volte a disciplinare lo svolgimento delle partite, ma anche nel potere di dettare norme regolamentari, anche di portata più restrittiva di quelle generali dettate nell’ordinamento statale, alle quali si accompagna la titolarità, in capo ai tesserati e affiliati, di una fascia di diritti e doveri, nonché nella conseguente potestà di conformare i comportamenti degli appartenenti all’ordinamento sportivo al rispetto di tale disciplina interna e dei principi generali dello stesso ordinamento (Parere Collegio di Garanzia n. 3/2015). Tra tali norme vi sono anche quelle che regolano la materia gestionale ed economica delle società.

L’ordinamento sportivo, difatti, in detta materia, ha approntato un sistema normativo in virtù del quale ha previsto una serie di adempimenti a carico delle società, finalizzati a garantire il controllo periodico e continuativo degli organi federali sull’andamento economico delle società professionistiche. Ciò in quanto la solidità finanziaria delle società, la correttezza della loro gestione economico finanziaria e il rispetto dei principi di sana gestione finanziaria devono essere considerati quali condizioni fondamentali per garantire la regolarità nello svolgimento delle competizioni sportive ed il rispetto della leale concorrenza tra tutti i partecipanti a dette competizioni.

È in tale contesto che deve essere collocato l’art. 85 delle NOIF. Detta norma, nella parte inerente alla questione oggi sottoposta al Tribunale, stabilisce che le società devono documentare alla Co.Vi.So.C., secondo le modalità e le procedure stabilite, entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla chiusura di ogni bimestre, l’avvenuto pagamento, tra le altre cose, delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e degli emolumenti, per detto bimestre e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati.

Tale disposizione prevede, quindi, la periodica dimostrazione, entro termini che devono ritenersi perentori (Collegio di Garanzia n. 42/2020), dell’avvenuto pagamento degli oneri fiscali e previdenziali dovuti per legge nonché degli emolumenti. Ciò in quanto è solo il puntuale pagamento dei succitati oneri da parte di tutte le società a garantire alle stesse il diritto ad uno svolgimento regolare delle competizioni sportive e a concorrere lealmente ed in maniera paritaria, senza consentire disparità nell’impiego e nell’utilizzo delle risorse finanziarie delle singole società.

Ragionando diversamente si consentirebbe alle società calcistiche di falsare la competitività economica e finanziaria attraverso l’utilizzo della maggiore disponibilità derivante dall’omesso pagamento dei suddetti debiti.

3.Passando a considerare il merito dei deferimenti, la prima condotta contestata è quella relativa all’omesso versamento, da parte della Reggina 1914 Srl, entro il termine del 16 febbraio 2023, delle ritenute Irpef relative alle mensilità di novembre e dicembre 2022. Rispetto a tale contestazione, i deferiti hanno sostenuto la mancanza di qualsivoglia responsabilità, invocando il principio del factum principis. Secondo i deferiti, difatti, la circostanza che era pendente una procedura volta all’omologazione degli accordi di ristrutturazione e che, nell’ambito di detta procedura, il Tribunale di Reggio Calabria avesse negato alla società l’autorizzazione al pagamento degli oneri tributari, costituirebbe una esimente, dal momento che la stessa non avrebbe potuto sottrarsi ad un ordine disposto dall’Autorità giudiziaria, tenuto anche conto del disposto dell’art. 650 c.p. Inoltre, la necessità di non applicare la sanzione della penalizzazione deriverebbe dal dovuto rispetto del principio della sacralità dei risultati sportivi e del cd. merito sportivo.

Il Tribunale non ritiene condivisibili tali deduzioni difensive. I deferiti, come visto, sostengono la mancanza di qualsivoglia responsabilità attesa l’esistenza di una esimente o causa giustificativa rappresentata dal provvedimento del Tribunale di Reggio Calabria con il quale, nell’ambito della procedura volta all’omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti, è stata negata l’autorizzazione, pur richiesta dalla società, al pagamento, entro le scadenze fissate dall’ordinamento sportivo degli oneri tributari. Tale provvedimento, in particolare, configurerebbe il factum principis idoneo a escludere l’imputabilità dell’inadempimento. Come noto, con la locuzione factum principis si indica una causa di impossibilità oggettiva ad effettuare una determinata prestazione, derivante da un sopravvenuto atto legislativo o autoritativo in grado, pertanto, di escludere la responsabilità di chi è tenuto alla prestazione.

L’esenzione di responsabilità, tuttavia, non è automatica gravando sull’interessato, secondo il costante orientamento giurisprudenziale, la prova che l’atto dell’autorità sia stato determinante nel rendere impossibile l’adempimento e sia del tutto estraneo alla volontà del debitore e ad ogni suo obbligo di ordinaria diligenza. In particolare, sia la giurisprudenza sportiva e sia la giurisprudenza ordinaria, sono concordi nel ritenere che il factum principis, così come le altre cause esimenti della responsabilità, sono idonee a giustificare l’inadempimento e a liberare l’inadempiente da ogni responsabilità solo laddove si sia in presenza di un fatto imponderabile, imprevisto ed imprevedibile e che esuli del tutto dalla condotta dell’agente (Collegio di Garanzia n. 46/2021; Cass. 14915/2018).

Pertanto, nel caso in cui il soggetto giuridico non abbia adempiuto la propria obbligazione nei termini, egli non può invocare la predetta esimente con riferimento ad un ordine o divieto dell’autorità giurisdizionale o amministrativa (factum principis) sopravvenuto, e che fosse ragionevolmente e facilmente prevedibile, secondo la comune diligenza, all’atto della assunzione della obbligazione, ovvero rispetto al quale non abbia, sempre nei limiti segnati dal criterio della ordinaria diligenza, sperimentato tutte le possibilità che gli si offrivano per vincere o rimuovere la resistenza o il rifiuto della pubblica autorità o comunque per superare la nuova situazione venutasi a creare. Alla stregua di tali principi, è evidente che non può convincere la tesi difensiva sostenuta dai deferiti consistente nell’invocare l’applicazione, al caso di specie, dell’istituto in questione. Nella fattispecie in esame, infatti, difettano i presupposti richiesti dalla giurisprudenza (imprevedibilità del fatto e assenza di colpa nella determinazione dell’evento) per ritenere configurata la suddetta esimente. Invero, nella vicenda che ci occupa, gli odierni deferiti, sia al momento della proposizione della domanda di omologa degli accordi di ristrutturazione e sia durante la pendenza della procedura, erano pienamente consapevoli di essere parte di una procedura concorsuale, o, secondo alcuni, para concorsuale, retta da regole ben precise in virtù delle quali ogni atto deve essere espressamente autorizzato. Ecco che, dunque, il provvedimento del Tribunale di Reggio Calabria con il quale è stata negata l’autorizzazione al pagamento degli oneri contributivi non può essere visto come un fatto imponderabile, imprevisto o imprevedibile. Non solo.

Nel caso di specie difetta anche il secondo presupposto. Gli odierni deferiti, proprio perché soggetti sottoposti, oltre che all’ordinamento statale, anche all’ordinamento sportivo, erano ben consapevoli delle regole e delle norme, con le relative modalità e tempistiche, previste e dettate da tale ultimo ordinamento in materia gestionale e economica. Così come erano ben consapevoli della “essenzialità” dei pagamenti che dovevano essere eseguiti entro la data del 16 febbraio 2023, attese le conseguenze che l’ordinamento sportivo, in virtù dei principi innanzi ricordati, fa discendere dall’omissione degli stessi, anche in termini di continuità aziendale. Il pagamento degli oneri tributari (così come il pagamento degli emolumenti), difatti, se per una normale società può, in astratto, essere considerato non essenziale per lo svolgimento dell’attività di impresa, per una società sportiva, per effetto della normativa innanzi evidenziata e delle sanzioni previste in caso di inottemperanza, deve essere ritenuto determinante e funzionale allo svolgimento di tale attività. In altri termini, le conseguenze previste dall’ordinamento sportivo in caso di mancato pagamento degli oneri tributari o anche degli emolumenti, consistenti nell’irrogazione di punti di penalizzazione, sono idonee ad influire sulla regolare partecipazione al campionato, sulla eventuale promozione o retrocessione della squadra calcistica, e quindi sul core business dell’impresa società sportiva. A fronte di ciò, la società deferita avrebbe dovuto ab origine (cioè con e nella domanda di ammissione alla procedura) rappresentare alla autorità giudiziaria di essere soggetta anche all’ordinamento sportivo e alle sue regole – analiticamente indicandole secondo quanto necessario ad evitare conseguenze pregiudizievoli in ambito sportivo – in modo da consentire alla A.G. di verificare la stessa ammissibilità della domanda. Così non facendo, essa ha indotto l’A.G. a considerare quella domanda come proveniente da una società appartenente al solo ordinamento statale, con la conseguenza di aver comportato una trascuranza delle regole dell’ordinamento sportivo e, quindi, di avere – essa società – provocato e causato il “factum principis” successivamente dalla medesima invocato quale esimente. E tanto basterebbe per ritenere l’esimente invocata non riscontrabile nella fattispecie per cui è procedimento. Ma, nella fattispecie, si è andati oltre.

La società, dopo aver presentato al Tribunale di Reggio Calabria la ripetuta domanda di ammissione alla procedura di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti in data 19 dicembre 2022 ed aver appreso, a seguito del provvedimento del Tribunale del 29 dicembre 2022, che non era possibile procedere senza l’autorizzazione giudiziale al compimento di atti di straordinaria amministrazione o al pagamento di debiti pregressi, si è limitata a depositare in data 16.2.2023, ossia nella stessa data in cui, ai sensi dell’art. 85 NOIF, avrebbe dovuto attestare l’avvenuto pagamento dei debiti tributari, la richiesta di autorizzazione al pagamento di tali debiti. È evidente, dunque, la totale carenza di diligenza nel tentare di evitare l’inadempimento oggi contestato, non essendosi in alcun modo preoccupati per tempo di come affrontare la questione. Ma questa non è l’unica circostanza che dimostra la totale carenza di diligenza nel tentare di evitare l’inadempimento. Occorre, difatti, considerare che gli odierni deferiti:

– alla data del 16 febbraio 2023, e perciò quasi tre mesi dopo la presentazione dell’istanza di accesso alla procedura in bianco, non solo non avevano ancora depositato il piano e la relativa documentazione a supporto, così come non avevano ancora inoltrato agli Enti competenti la domanda di transazione ex art. 63 CCII, ma per di più avevano richiesto al Tribunale di Reggio Calabria la concessione di una proroga di 60 giorni. In tal modo, hanno impedito a quest’ultimo di essere messo nelle condizioni di valutare la fattibilità del piano di ristrutturazione e, quindi, l’incidenza del pagamento dei debiti tributari rispetto alla debitoria complessiva. In altri termini, laddove i deferiti avessero voluto effettivamente superare gli eventuali ostacoli posti dalla procedura concorsuale, avrebbero potuto provvedere tempestivamente a depositare il piano ed i documenti richiesti dall’art. 39 CCII, nonché gli accordi ex art. 63 CCII, consentendo in tal modo al Tribunale, non solo di decidere in ordine all’omologa degli accordi di ristrutturazione, ma anche di valutare più compiutamente in ordine alle istanze di pagamento dei debiti tributari. Del resto, lo stesso Tribunale, chiamato a decidere sull’istanza di autorizzazione formulata dalla Reggina nel mese di marzo, indica tra gli elementi su cui fonda la propria decisione di negare l’autorizzazione al pagamento dei debiti tributari proprio la situazione di incertezza causata dal mancato tempestivo deposito del piano e della documentazione. In particolare, il Tribunale afferma:

a) considerato che, in coerenza con la tempistica della procedura, non è stato depositato il piano contenente tutte quelle informazioni necessarie a valutare se esso sia effettivamente “idoneo a consentire il risanamento dell’esposizione debitoria dell’impresa e ad assicurare il riequilibrio della situazione economico-finanziaria”;

b) considerato che l’esame degli accordi e del piano è necessario anche per vagliare la idoneità del patrimonio attivo esistente all’integrale soddisfacimento dei creditori estranei;

c) considerato che quel patrimonio non può essere allo stato intaccato senza conoscere gli accordi e il relativo piano, pena il rischio (non già astratto bensì concreto, atteso il consistente importo di cui si richiede l’autorizzazione al pagamento) di pregiudicare i diritti prenotativi dei creditori più antichi. – nel richiedere l’accesso alla procedura e, soprattutto, nel richiedere, in data 16 febbraio 2023, al Tribunale l’autorizzazione al pagamento dei debiti tributari, invece di evidenziare l’essenzialità di detti pagamenti ai fini del rispetto della normativa sportiva e soprattutto ai fini delle conseguenze che sarebbero potute derivare dalla violazione di detta normativa, anche come detto in termini di funzionalità allo svolgimento dell’attività di impresa, si sono preoccupati di evidenziare che tali pagamenti “non sono di per sé funzionali a garantire la continuità aziendale”.

Se loro stessi, dunque, hanno affermato che detti pagamenti non erano essenziali, come potevano pensare che il Tribunale avrebbe concesso loro l’autorizzazione? Appare evidente la strumentalità della riportata affermazione!

– l’art. 99 CCII, dettato in tema di concordato preventivo ma applicabile analogicamente agli accordi di ristrutturazione, stabilisce che quando è prevista la continuità aziendale e prima dell’omologa, il debitore possa chiedere con ricorso al Tribunale di essere autorizzato, anche prima del deposito del piano, a contrarre finanziamenti in qualsiasi forma, prededucibili, funzionali all’esercizio dell’attività aziendale. Il ricorso deve specificare la destinazione dei finanziamenti e indicare le ragioni per cui l’assenza di tali finanziamenti determinerebbe grave pregiudizio per l’attività aziendale.

A sua volta, l’art. 100 CCII prevede che “il debitore che presenta domanda di concordato ai sensi degli articoli 44 e 87 (applicabile analogicamente agli accordi di ristrutturazione), quando è prevista la continuazione dell’attività aziendale, può chiedere al tribunale di essere autorizzato, assunte se del caso sommarie informazioni, a pagare crediti anteriori per prestazioni di beni o servizi, se un professionista indipendente attesta che tali prestazioni sono essenziali per la prosecuzione dell’attività di impresa e funzionali ad assicurare la migliore soddisfazione dei creditori. L’attestazione del professionista non è necessaria per pagamenti effettuati fino a concorrenza dell’ammontare di nuove risorse finanziarie che vengano apportate al debitore senza obbligo di restituzione o con obbligo di restituzione postergato alla soddisfazione dei creditori.” In virtù di tali norme, dunque, la società avrebbe ben potuto, per adempiere ai suoi obblighi tributari, ricercare finanza esterna, tenendo conto anche sia del fatto che, come affermato dalla stessa Reggina in udienza, il socio di maggioranza della stessa fa parte di una holding quotata in borsa, e sia della circostanza che, come riportato nella nota integrativa al bilancio al 30.6.2022, la situazione debitoria della società avrebbe potuto essere gestita solo attraverso finanza esterna. Quindi, lo stesso socio di maggioranza della società avrebbe ben potuto procedere ad un finanziamento infruttifero e postergato per procedere al pagamento dei debiti tributari.

Non solo, difatti, come visto, i provvedimenti del Tribunale emessi nel corso della procedura non possono essere considerati eventi imprevedibili, ma per di più risulta assolutamente provata la circostanza che i deferiti, pur consapevoli della rilevanza che il puntuale adempimento degli obblighi ex art. 85 NOIF ha per l’ordinamento sportivo di cui fanno parte, nulla hanno fatto per rimuovere la resistenza del Tribunale o comunque non si sono adoperati per trovare soluzioni alternative, pur consentite dall’ordinamento. Né, per dimostrare il contrario, può valere quanto detto dai deferiti nelle proprie memorie, in ordine al rischio, in caso di pagamento dei debiti oggetto dell’odierno deferimento, di incorre nella violazione dell’art. 650 c.p. o nel reato di bancarotta preferenziale. Per ciò che concerne l’ipotesi disciplinata dall’art. 650 c.p., basti, difatti, considerare che la stessa non è in alcun modo configurabile nel caso di specie. L’inosservanza dei provvedimenti dell’autorità, difatti, è configurabile solo in presenza di un provvedimento contenente un ordine. Nel caso in esame vi è esclusivamente una mancata autorizzazione, che è cosa ben diversa dall’ordine di tenere una determinata condotta.

4. Analoghe considerazioni vanno fatte anche con riguardo al deferimento avente ad oggetto il mancato pagamento, nei termini di legge, degli emolumenti relativi ai mesi di novembre e dicembre 2022 relativi a 7 calciatori. I principi innanzi esposti devono ritenersi, difatti, applicabili anche in detta fattispecie. Ma non solo. In tale ultimo caso non si è neppure in presenza di un provvedimento del giudice che avrebbe impedito il pagamento degli emolumenti. Nella ricostruzione dei fatti si è detto che la Reggina, con istanza n. 4 del 7 febbraio 2023, ha chiesto al Tribunale di autorizzare il futuro pagamento di debiti pregressi consistenti negli emolumenti dei tesserati in quanto funzionali a garantire la continuità aziendale ed in quanto prescritti dall’art. 85 NOIF. All’istanza era allegato, sub 2), l’elenco dei pagamenti futuri, tra i quali erano riportati quelli relativi agli emolumenti oggetto dell’odierno deferimento. In ordine alla suddetta istanza, il Tribunale, con provvedimento del 15.2.2023, atteso anche il parere favorevole rilasciato dal commissario giudiziale, autorizzava i pagamenti ivi contemplati. Nonostante l’autorizzazione ricevuta, la società ometteva di pagare gli emolumenti di 7 tesserati, ceduti dalla società nel periodo di gennaio 2023 dedicato ai trasferimenti. In data 9 marzo 2023, e, dunque, quando era abbondantemente scaduto il termine imposto dall’ordinamento federale, la Reggina chiedeva una nuova autorizzazione al pagamento degli emolumenti relativi ai mesi di gennaio e febbraio 2023, nonché al pagamento degli emolumenti di novembre e dicembre 2022, nonostante fossero già stati autorizzati. Il Tribunale in data 13.3.2023 autorizzava ancora una volta i pagamenti degli emolumenti. La società sin dal 7 febbraio 2023 era stata autorizzata a pagare gli emolumenti indicati nella relativa istanza, tra cui quelli dei 7 calciatori ceduti nel mese di gennaio. Nonostante ciò i deferiti hanno omesso di provvedervi, limitandosi a richiedere una nuova autorizzazione dopo la scadenza dei termini imposti dall’ordinamento federale.

Laddove, difatti, fosse stata effettiva intenzione dei deferiti procedere al pagamento dei suddetti emolumenti, vi avrebbero immediatamente proceduto una volta ottenuta l’autorizzazione in data 15.2.2023, o, comunque, non avrebbero aspettato più di un mese prima di chiedere chiarimenti al Tribunale. Senza contare il fatto che, come innanzi detto, avrebbero potuto ricorrere alla finanza esterna, anche sotto forma di finanziamenti, in maniera da poter adempiere agli obblighi federali, in tal modo coordinando e contemperando gli obblighi imposti dai due ordinamenti di cui fanno parte.