La decisione del Tribunale federale della Figc (sezione disciplinare), in merito all'episodio avvenuto nel corso della partita del campionato di Promozione, dello scorso 4 febbraio, tra la squadra cassanese e il Sersale
Tutti gli articoli di Sport
PHOTO
L’arbitro Dario Millea, iscritto alla sezione arbitrale di Catanzaro, è stato sospeso da ogni attività per 3 mesi dal Tribunale federale della Figc – Sezione Disciplinare 2024/2025. Il tutto è riconducibile a quanto accaduto domenica 4 febbraio 2024 in occasione della gara tra il Cassano Sybaris e il Sersale, gara valida per il campionato di Promozione girone A, disputata allo stadio Comunale di Cassano All'Ionio e terminata in parità per 1 a 1.
Un caso quello, che attirò le attenzioni dei media nazionali oltre allo scalpore che suscitò nell’ambiente calcistico calabrese. Facendo esclusivamente riferimento alle informazioni raccolte da diverse fonti, tutte documentabili, raccontiamo l’accaduto e riportiamo la conclusione per dovere di cronaca.
Promozione A | La denuncia del presidente del Cassano Sybaris conto l’arbitro: «Frasi razziste ai nostri calciatori». Ma il giudice sportivo lo squalifica
La partita in cui si verificò quello che racconteremo nel seguito, si stava accompagnando alla fine con una direzione di gara, sino all’episodio della mancata concessione di un calcio di rigore a favore della Cassano Sybaris (rivendicazione di parte) nella cui azione un calciatore della Cassano Sybaris (De Olivera) rimase infortunato. Episodio questo avvenuto a metà del secondo tempo ma che non aveva sollevato alcuna criticità, tanto era vero che l’unico provvedimento di espulsione era stato adottato proprio al 48° minuto del secondo tempo regolamentare e che in precedenza erano state comminate semplici ammonizioni di calciatori di entrambe le squadre antagoniste.
Episodio, però, che andò ad alterare l’equilibrio comportamentale in campo esacerbando gli animi e creando un clima di nervosismo che probabilmente coinvolse lo stesso direttore di gara. Il triplice fischio di chiusura delle ostilità sportive in campo aprì, invece, quello delle accuse e rivendicazioni l’uno (società) contro l’altro (arbitro).
Per quanto riportato nel proprio referto ufficiale, il signor Dario Millea denunciava il tentativo di aggressione subito a fine gara sia dal presidente Azzolino e sia da un nutrito gruppo di tifosi che stazionavano arbitrariamente nei pressi del proprio spogliatoio, pericolo scampato solo grazie all’intervento delle Forze dell’Ordine. Ancora più dettagliato il racconto dell’arbitro circa il comportamento del presidente Azzolino allorquando precisò che tale fu la violenza dello stesso che, con un calcio, riuscì a staccare la porta dello spogliatoio arbitrale dai cardini basculanti di ancoraggio.
Il tentativo di aggressione si perpetuò, secondo il racconto formalizzato sempre nella stesura del proprio rapporto ufficiale, per più di mezz’ora finanche fuori la struttura nel mentre si accingeva a raggiungere, scortato, la propria autovettura. Nello stesso referto ufficiale, gli assistenti Federico Santise e Mattia Roperto dichiaravano «niente da segnalare».
In occasione dell’evento stesso, il Cr Calabria nominò ed inviò un proprio delegato come Commissario di Campo, il signor Giuseppe Fiorentino. Per opportuna conoscenza, un commissario di campo è parte sostanziale ed equiparato come ufficiale di gara e il cui rapporto è parte integrante agli atti ufficiali della gara.
Nel proprio rapporto, il signor Fiorentino riferisce di comportamento «normale» del pubblico e dei giocatori prima, durante e dopo la gara, rimandando a un supplemento integrativo circa il comportamento dei dirigenti delle due società. Nell’atto supplettivo, il commissario di campo confermò la presenza di persone non autorizzate nello spazio antistante lo spogliatoio arbitrale, le quali tentarono di aggredire il signor Millea. Scrive ancora nel proprio rapporto che, con il suo aiuto, sebbene con difficoltà, il signor Millea raggiunse il proprio spogliatoio indenne non aggiungendo altro se non solo che la terna ripartì alle 18:10 «senza ulteriori conseguenze».
Sin qui il tutto potrebbe connotarsi, come spesso accade, in una reazione circostanziata al malumore circa il risultato, quello che però sollevò il polverone arrivò da quanto scritto dal presidente Azzolino a nome della propria società.
Il caso | Finiscono alla Procura federale le frasi razziste che l’arbitro avrebbe rivolto ai calciatori del Cassano Sybaris
Per quanto tempestivamente denunciato dal presidente della squadra locale Giuseppe Azzolino attraverso una lettera datata 5 febbraio 2024, riservata e personale indirizzata a Saverio Mirarchi, presidente del Cr Calabria, lo stesso massimo esponente riferiva frasi altamente offensive e minacciose che l’arbitro avrebbe rivolto ai propri tesserati, tutte riportate dettagliatamente e circostanziate a diversi momenti dell’evento.
Considerata la gravità di quanto esposto dal Cassano Sybaris, la stessa lettera venne fatta proseguire dal presidente Mirarchi verso l’Associazione Italiana Arbitri del CRA Calabria con l’allora presidente Francesco Longo (oggi sostituito nel ruolo da Francesco Filomia ndr) che, in accordo con il presidente Lnd Calabria, trasmise celermente gli atti alla Procura Federale con l’intento di accertare i fatti facendo, dunque, emergere la verità. Dell’interessamento alla vicenda della Procura Federale ne diede notizia lo stesso presidente CRA Francesco Longo con un comunicato stampa sebbene i fatti denunciati dal Cassano Sybaris non fossero acclarati e lamentando il clamore mediatico riservato alla vicenda.
La procedura seguente annotò il deferimento alla Sezione Disciplinare del Tribunale Federale Nazionale proposto dal Procuratore Federale nei confronti di Dario Millea all’epoca del fatto arbitro effettivo tesserato Aia ed iscritto alla sezione di Catanzaro, «al quale ha contestato la violazione dell’art. 42 comma 1 del Regolamento Associazione Italiana Arbitri, nonché degli artt. 5 e 6.1 del Codice Etico e di Comportamento A.I.A., per avere lo stesso, in occasione della gara Cassano Sybaris – Sersale del 4 febbraio 2024, valevole per il campionato di Promozione del Comitato Regionale Calabria, in vari momenti dell’incontro, offeso ed insultato alcuni calciatori della società Cassano Sybaris».
Conseguenziali, quindi, una serie di indagini federali che si conclusero il 13 maggio, solo dopo l’acquisizione delle dichiarazioni di quattro calciatori della società Cassano Sybaris (Mattias Locascio, Nazareno Lopez Bonsignore, Mattia Graziadio e Yaya Karambiri), del presidente della società Giuseppe Azzolino e del commissario di Campo Giuseppe Fiorentino.
Le dichiarazioni dei calciatori coinvolti
Mattias Locascio dichiarò che l’arbitro, in occasione della sua protesta per la mancata concessione di un calcio di rigore, lo ammonì dicendogli in dialetto «la (omissis) di mammeta, tornatene in Argentina».
Nazareno Lopez Bonsignore dichiarò che, nel contesto di alcune spiegazioni rivolte all’arbitro sulla mancata ammonizione a carico dei calciatori antagonisti, tutte comminate alla propria squadra, gli disse «tu stai zitto, tu per me non conti un (omissis), sei inferiore a me».
Graziadio Mattia dichiarò che l’arbitro, al quale chiese spiegazioni sulla mancata concessione del calcio di rigore per un evidente fallo subìto da un suo compagno di squadra, gli rispose «allontanati altrimenti ti (omissis) la testa».
Yaya Karambiri dichiarò che l’arbitro si rivolse a Graziadio Mattia, dicendogli «non protestare altrimenti ti (omissis) la testa».
Il presidente della società Azzolino dichiarò, durante la fase di accertamento, che non aveva udito (trovandosi in tribuna) le frasi che l’arbitro aveva pronunciato verso i suoi calciatori, ma che alla fine della gara aveva avuto con il direttore di gara momenti di viva tensione, peraltro descritti artificiosamente nel referto arbitrale. Contestualmente alla fase istruttoria fu sentito, giustamente, anche l’arbitro Dario Millea che il 28 maggio fece pervenire alla Procura Federale la propria Memoria difensiva affidata all’avvocato Francesco Leone con la quale, in ultimo, si chiedeva l’archiviazione del procedimento alla luce della insussistenza dei fatti posti a presupposto delle indagini.
Nel corpo della sopra richiamata memoria, si eccepiva la sussistenza del giudicato formatosi sul referto arbitrale tanto che, tra l’altro, si legge che «il presidente della società Cassano Sybaris, quanto i calciatori, che sarebbero stati offesi e minacciati, erano stati tutti sanzionati dagli organi di giustizia sportiva a livello regionale; ha inoltre eccepito che l’attività di indagine svolta dalla Procura Federale doveva ritenersi nulla perché erano stati escussi come persone informate dei fatti solo i calciatori coinvolti nella vicenda, peraltro tutti assistiti dallo stesso avvocato e che, comunque, nessuna prova oggettivamente rilevante era stata acquisita in merito agli episodi contestati».
La versione del signor Millea, descrivendo l’andamento della gara, respinse ogni propria responsabilità inerente circa le accuse dichiarando che al termine della gara stessa il presidente della società Cassano lo insultò e che, dopo esser rientrato nello spogliatoio, colpì la porta del locale con un violento calcio, provocandone il distacco.
Venne udito anche il commissario di campo, Giuseppe Fiorentino, che dichiarò di non aver sentito nulla di quanto l’arbitro aveva detto ai calciatori in campo, ma che nel secondo tempo della gara udì un calciatore della squadra di casa (Graziadio Mattia, ndr) che, rivolgendosi ad un dirigente (padre dello stesso) nella propria panchina, gli riferì testualmente detto: «pa, lo sai cosa mi ha detto l’arbitro? Che mi (omissis) la testa. Ma lo sa questo che siamo a Cassano?».
Lo stesso commissario di campo Giuseppe Fiorentino aggiunse alla propria dichiarazione che il dirigente, a cui il calciatore si era rivolto, gli si era avvicinato, facendogli notare quanto aveva detto il calciatore. Probabile che sia questa dichiarazione del commissario di campo il contesto probatorio, non potendo dubitare del fatto che l’arbitro pronunciò, quantomeno verso il calciatore Graziadio Mattia, le espressioni poste a base del deferimento
Si legge nel dispositivo finale: «Appare particolarmente rilevante l’episodio riferito dal commissario di campo di aver personalmente udito le parole riferite alla propria panchina da un calciatore della Cassano Sybaris, che non potevano essere frutto di fantasia, essendo ben precise in tutta la loro gravità».
Riportando lo scritto nel dispositivo del procedimento si legge ancora: «Alla udienza del 25 luglio 2024, (modalità videoconferenza) si è dato preliminarmente atto che il deferito Dario Millea aveva trasmesso a questo Tribunale a mezzo pec la Memoria difensiva in data 21 luglio 2024, redatta anche in questo caso dall’avv. Francesco Leone. Nel merito, l’avv D’Oria, per la Procura Federale, ha illustrato il deferimento, reclamandone l’accoglimento, con la sanzione della sospensione del deferito di mesi 12 (dodici). Si sono altresì collegati il Millea e l’avv. Francesco Leone, ai quali il Presidente di questo Tribunale ha comunicato la irricevibilità della suddetta Memoria in quanto non inscritta nel portale del Processo Sportivo Telematico, né trasmessa alla Procura Federale ed ha ricordato al deferito che, in sede di discussione del deferimento, non poteva avvalersi delle eccezioni preliminari e pregiudiziali al merito, dalle quali era decaduto. L’avv. Leone si è riportato al merito delle difese spiegate in favore del Millea ed ha insistito nell’accoglimento delle conclusioni ivi precisate. Ha preso la parola lo stesso Millea, il quale ha respinto gli addebiti, ritenuti del tutto infondati. Il Tribunale si è riservato di decidere».
Una decisione quella della sezione disciplinare del Tribunale Federale Nazionale che integralmente riportiamo: «…per quanto raccolto nella fase delle indagini, preso atto delle memorie difensive del signor Millea, condanna il comportamento dello stesso il quale è decisamente venuto meno al Regolamento A.I.A. ed in particolare al Codice Etico di tale Associazione. Quanto alla eccezione sollevata dal deferito sull’asserito giudicato formatosi sul referto arbitrale, si osserva che la denuncia della società datata 4 febbraio 2024, contenuta nella lettera del Presidente di detta società indirizzata alla Presidenza del Comitato Regionale Calabria, intervenuta a ridosso della gara, equivale a palese contestazione del referto, escludendosi pertanto che sullo stesso si possa essere formato il giudicato. Tale considerazione induce questo Tribunale ad applicare al deferito la sanzione della sospensione dall’attività in misura inferiore alla richiesta, che appare equo determinare come da dispositivo».
«Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando - si legge -, irroga nei confronti del sig. Dario Millea la sanzione di mesi 3 (tre) di sospensione. Così deciso nella Camera di consiglio del 25 luglio 2024».