La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico della Figc ha inflitto 9 mesi di squalifica a Francesco Cozza, ex centrocampista della Salernitana ed ex allenatore di Catanzaro, Reggina e Taranto. L’accusa è quella di aver percepito una buonuscita di 119mila euro “in nero” proprio dal Catanzaro Calcio 2011 srl nell’estate del 2013, a titolo di risarcimento per l’esonero deciso dall’allora presidente del club giallorosso Giuseppe Cosentino. Il deferimento della Procura Federale ha avuto origine dall’inchiesta penale della magistratura ordinaria, che portò all’arresto dello stesso Cosentino nel maggio del 2017, accusato di appropriazione indebita e vari reati tributari.

 

Qui di seguito il dispositivo integrale emesso dalla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico della Federcalcio:


Procedimento disciplinare a carico di Francesco Cozza
Collegio dello Commissione Disciplinare
composto da Bruni, Taddei, Elmi e Scarfone.
Durante con compiti di segreteria.
La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:
Considerato che il Sig. Francesco Cozza è stato deferito per rispondere dello violazione di cui all’art. l bis, comma l e art B, commi 2 e 5 del CGS in relazione all’art. 35, comma 2, del Regolamento del Settore Tecnico per rispondere, in qualità di allenatore dello primo squadro del Catanzaro Calcio 2011 srl, dello rescissione contrattuale con tale società, ed in particolare per over accettato di risolvere consensualmente tale contratto fino al 2015, ricevendo il pagamento “in nero” di una cospicua somma di denaro in contanti [pari a € 119.000,00] a titolo di buonuscita per sé e per il suo staff.
Rilevato che:
* in via preliminare, all’apertura del dibattimento la Procura Federale ha chiesto l’acquisizione di un “cd” contenente l’ordinanza di custodia cautelare del GIP di Palmi del 17.5.2017 e l’informativo della Polizia Giudiziaria in relazione, tra gli altri, ai fatti ed alle circostanze poste a base del deferimento, dichiarando che tali documenti erano già presenti nel fascicolo delle indagini e ritualmente trasmessi al deferito su sua richiesta unitamente agli altri atti del procedimento;
* la difesa del deferito ho confermato di conoscere sia l’ordinanza che l’informativa e pertanto ha dichiarato di non opporsi alla richiesta della Procura con riferimento a tali atti, opponendosi viceversa all’acquisizione di qualsiasi altro documento diverso da essi;
* la Commissione, preso atto delle posizioni delle parti, ha ritenuto ammissibile il deposito del “cd” prodotto dalla Procura Federale, in quanto contenente esclusivamente gli atti e i documenti non contestati e già conosciuti dalla difesa, ossia l’ordinanza di custodia cautelare e l’informativa;
* nel merito, la Procura Federale ho insistito per l’accoglimento del deferimento chiedendo la sanzione della squalifica per mesi nove;
* la difesa del deferito ha eccepito la mancata acquisizione agli atti del procedimento della documentazione afferente alle intercettazioni telefoniche e ha contestato che il deferito abbia ricevuto “in nero” la somma di euro 119.000 chiedendone pertanto il proscioglimento.
Ritenuto che:
* il deferimento si fonda, tra l’altro, su un consistente numero di intercettazioni telefoniche ed ambientali a cui questa Commissione attribuisce valenza probatoria piena, secondo i criteri ermeneutici e i principi interpretativi elaborati da una consolidata giurisprudenza a cui si ritiene di dover aderire;
* il contenuto di tali intercettazioni telefoniche e ambientali è espressamente riportato sia nell’atto di deferimento, da pag. 8 a pag. 41 , che negli atti di indagine della Procura Federale ed è stato espressamente opposto dalla stessa Procura Federale al deferito già in sede di audizione, senza che il deferito, né le altre persone sentite al riguardo dalla Procura Federale, ne abbiano mai disconosciuto il contenuto né contestato la genuinità;
* il deferito e gli altri soggetti coinvolti nella vicenda, interrogati dalla Procura Federale, si sono limitati a fornire delle ricostruzioni alternative dei fatti, del tutto inverosimili e comunque contraddittorie tra loro e rispetto alle specifiche contestazioni mosse dagli organi inquirenti in ordine a puntuali passaggi delle intercettazioni ad eccezione del Presidente Cosentino che addirittura si è limitato a rispondere con una ripetuta serie di non ricordo [particolarmente significativa in questo senso appare, tra le altre, la deposizione del Sig. Marco Pecora, A.D. del Catanzaro Calcio 2011, il quale non nega e anzi sostanzialmente conferma la circostanza che il Presidente Cosentino intendesse corrispondere al deferito la somma di euro 119.000,00);
* del resto, contrariamente a quanto eccepito dal deferito, il pagamento “in nero” della somma in questione costituiva un indubbio reciproco vantaggio economico sia per la Società, che poteva così risparmiare una cospicuo porte dell’ingaggio ancora dovuto al Cozza fino alla naturale scadenza del contratto, sia per l’allenatore, che, oltre a riscuotere la suddetta somma, poteva così svincolarsi anticipatamente dal Catanzaro Calcio 2011 con la possibilità di accettare un nuovo incarico presso un’altra società, come effettivamente accaduto;
* pertanto, alla stregua degli atti allegati al deferimento, la Commissione ritiene raggiunta la prova in ordine alla fondatezza dell’impianto accusatorio secondo lo standard probatorio richiesto nell’ambito della giustizia sportiva, che, come noto, è superiore alla soglia della probabilità ma inferiore a quella dell’“oltre ogni ragionevole dubbio”;
* peraltro deve evidenziarsi che nella formazione del convincimento posto a base della decisione è stata ritenuta sufficiente la sola valutazione del materiale probatorio acquisito nel corso delle indagini e specificamente indicato e richiamato sia nell’avviso conclusione indagini che nell’atto di deferimento, che non contiene fonti di prova nuove o non conosciute dal deferito, anche a prescindere dal contenuto dell’ordinanza cautelare del GIP e dell’informativa di PG acquisite in apertura del dibattimento;
* tali ultimi documenti, ritenuti – come detto – ammissibili da questa Commissione, forniscono comunque ulteriore conferma della fondatezza del deferimento;
* stante la gravitò dei fatti contestati, l’entità delle somme oggetto dell’accordo e l’atteggiamento difensivo del deferito non collaborativo, appare congruo irrogare anche la sanzione pecuniaria dell’ammenda nella misuro indicata nel dispositivo;
* i fatti oggetto di deferimento, come sopra accertati, integrano la violazione dell’art. 8, commi 2 e [per quanto attiene nello specifico al tecnico deferito] 11 CGS;
P.Q.M.
dichiara il sig. Francesco Cozza responsabile dell’addebito disciplinare che è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica per mesi nove e la sanzione dell’ammenda di € 11.900,00.