Nelle motivazioni del ricorso presentato dal Cosenza Calcio e dall'avvocato Roberta Anania, con riferimento alla decisione 0039/CFA-2024-2025, emergono alcuni dettagli significativi, in particolare a pagina 10 del documento. Come noto, la Corte Federale della FIGC ha respinto i ricorsi avversi alla penalizzazione di 4 punti, la multa di 10.000 euro e la squalifica di 18 mesi inflitta all'ex dirigente della società Anania. Tuttavia, le motivazioni riportate nel ricorso offrono spunti di riflessione sul funzionamento organizzativo del club.

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Un passaggio cruciale dello stralcio delle motivazioni riguarda il ruolo dell’avv. Roberta Anania, che «ha operato all’interno delle regole organizzative del Cosenza Calcio S. r. l. e non all’esterno di esse o, peggio ancora, aggirandole. Il modello di organizzazione, gestione e controllo del Cosenza Calcio S. r. l. non era quindi in grado di presidiare l’illecito poi verificatosi».

«Del resto - si legge nelle motivazioni -, il modello di organizzazione, gestione e controllo (versato in atti nella versione iniziale o anche aggiornata persino dopo l’avvenimento della violazione di cui qui si discute) si rivolge esclusivamente alla mera prevenzione dei reati fiscali ma non disciplina in alcun modo i controlli o vincoli volti ad impedire l’erroneo, ritardato o mancato pagamento delle scadenze federali.

Questo vuoto normativo, secondo quanto riportato nel documento, ha permesso all’avv. Anania di agire in totale autonomia, prendendo decisioni sull'ordine e il tempismo dei pagamenti senza alcun controllo preventivo da parte della società. «Anche le procedure gestionali menzionate dal modello (cfr. pag. 8 e seguenti del modello di organizzazione, gestione e controllo del Cosenza Calcio S. r. l. – parte speciale) risultano oggettivamente generiche - si legge -, per nulla rivolte alle scadenze federali, né basate su una corretta segregazione delle funzioni».

In particolare, si evidenzia come l’assenza di un sistema di controllo abbia consentito ad Anania di effettuare i pagamenti solo l'ultimo giorno utile,  «senza che vi fosse alcuna funzione di controllo ex ante (organizzativa, appunto) del relativo operato».