Pubblicate la le decisioni della seconda sezione della Corte Federale d'Appello della Figc in seguito ai ricorsi presentati da CatanzaroSambenedettese Vicenza: Ricorso CATANZARO CALCIO 2011  avverso la sanzione della penalizzazione di punti 1 in classifica inflitta alla reclamante per violazione dell’art. 4, comma 1 C.G.S. seguito deferimento del Procuratore Federale - nota n. 2364/64 pf 17-18 GP/GC/blp del 27.9.2017 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 34 del 19.12.2017) ORDINANZA ISTRUTTORIA

Ricorso SS SAMBENEDETTESE  avverso le sanzioni: - inibizione per giorni 30 inflitta al sig. Fedeli Franco, all’epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentante p.t. della società reclamante, per violazione dell’art. 1 bis, comma 1 C.G.S., in relazione al punto l), lett. m), del Titolo III – Criteri Sportivi e Organizzativi – del Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione al campionato di Lega PRO S.S. 2016/17 pubblicato con Com. Uff. n. 368/A del 26.4.2016; - ammenda di € 20.000,00 inflitta alla società reclamante, ai sensi dell’art. 4, comma 1 C.G.S.; seguito deferimento del Procuratore Federale – nota n. 3915/35 pf 17-18 GC/GP/ac del 10.11.2017 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 35/TFN del 23.1.2018) ACCOLTO e, per l’effetto, annulla le sanzioni inflitte.

Ricorso SS SAMBENEDETTESE  avverso le sanzioni: - inibizione per giorni 30 inflitta al sig. Fedeli Franco, all’epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentante p.t. della società reclamante, per violazione dell’art. 1 bis, comma 1 C.G.S., in relazione al punto l), lett. h), del Titolo III – Criteri Sportivi e Organizzativi – del Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione al campionato di Lega PRO S.S. 2016/17 pubblicato con Com. Uff. n. 368/A del 26.4.2016; - ammenda di € 20.000,00 inflitta alla società reclamante, ai sensi dell’art. 4, comma 1 C.G.S.; seguito deferimento del Procuratore Federale – nota n. 3971/36 pf 17-18 GC/GP/ac del 13.11.2017 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 35/TFN del 23.1.2018) ACCOLTO e, per l’effetto, annulla le sanzioni inflitte.

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Ricorso VICENZA CALCIO  avverso le sanzioni: - inibizione per giorni 30 inflitta al sig. Pastorelli Alfredo, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società reclamante, per violazione dell’art. 1 bis, comma 1 C.G.S., in relazione al punto l), lett. i), del Titolo III – Criteri Sportivi e Organizzativi – del Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione al campionato Professionistico di Serie B S.S. 2016/17 pubblicato con Com. Uff. n. 367/A del 26.4.2016; - ammenda di € 40.000,00 inflitta alla società reclamante, ai sensi dell’art. 4, comma 1 C.G.S.; seguito deferimento del Procuratore Federale – nota n. 4128/21 pf 17-18 GC/GP/ac del 16.11.2017 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 37/TFN del 31.1.2018) ACCOLTO e, per l’effetto, annulla le sanzioni inflitte.

 

Ritiro a proprie spese

«I calciatori dell’Us Catanzaro,  consapevoli del momento delicato e importante della stagione, hanno deciso di partire in ritiro pre partita con il Matera domani, cioè un giorno prima rispetto al previsto, e lo faranno a proprie spese. Il tutto per dimostrare, qualora ce ne fosse bisogno,  l’unione di intenti e la voglia di migliorare il più possibile l’andamento di questo torneo. “Un gesto che – scrivono tutti i calciatori giallorossi – vuole dare prova del nostro attaccamento alla maglia, alla piazza e al nostro Presidente».