VIDEO | Il Tribunale dei diritti del malato della Calabria ha promosso una campagna d'informazione in occasione della giornata europea dedicata a queste tematiche. Ecco come leggere correttamente le liste d'attesa
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Il diritto all’accesso, alla prevenzione, all’informazione, a standard di qualità, al rispetto del ai tempi di attesa, all’innovazione. Sono alcuni dei principi contenuti nella Carta europea dei diritti del malato, un documento che in pochi conoscono.
Ecco perché in occasione della Giornata Europea dei diritti del malato Cittadinanzattiva - Tribunale dei Diritti del Malato Calabria ha deciso di stazionare davanti al Giovanni Paolo II di Lamezia Terme, un presidio che da tempo è nell’occhio del ciclone e che ora potrebbe essere annesso alla nuova azienda ospedaliera Mater Domini-Pugliese-Ciaccio con non poche polemiche.
Liste d’attesa lunghe, prenotazioni chiuse già a metà mattinata. E molti tra coloro che abbiamo intervistato sembrano ormai rassegnati. «È ovunque così», ci dice una signora a cui chiediamo se abbia mai pensato di recarsi in altri presidi.
Tema della XIII edizione della Giornata, alla luce del nuovo Piano Nazionale di Governo delle Liste di Attesa (Pnlga), proprio quello dei tempi di erogazione delle prestazioni, informando i cittadini sui loro diritti e doveri rispetto alle novità introdotte dal Piano Nazionale delle Liste di Attesa, raccogliendo le loro esperienze e segnalazioni, rilevando i tempi di esecuzione e la corretta informazione fornita da operatori sanitari e da addetti ai CUP (centri unici di prenotazione) e sull’eventuale blocco delle liste.
«Molti non sanno che le liste d’attesa sono regolamentate – spiega il segretario regionale di Cittadinanzattiva Felice Lentidoro – con quattro lettere che indicano i tempi massimi di esecuzione della prestazione. La lettera U indica prestazioni ‘urgenti’ a cui l’utente ha diritto entro 72 ore, la lettera B, ‘breve’, prevede l’attesa di non più di 10 giorni, la lettera D, prestazioni ‘differibili”. Sono prestazioni di prima diagnosi, da erogare entro 30 o 60 giorni, ed infine la lettera P, visite ed esami ‘programmati’, non urgenti. È il caso delle visite di controllo, per le quali la regola stabilisce un massimo di 180 giorni».