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La Giunta regionale ha approvato, nell’ultima seduta, il piano di liquidazione dell’ARSSA, elaborato - informa una nota dell'Ufficio stampa - sulla base di una stretta collaborazione tra Dipartimento "Bilancio" e Dipartimento "Agricoltura". «Si tratta» - ha dichiarato il Vicepresidente della Giunta, prof. Antonio Viscomi - di un tassello del più generale processo di riordino del sistema degli enti strumentali che la Giunta intende portare avanti, nel rispetto del programma del presidente Oliverio, anche al fine di una più attenta, effettiva e produttiva valorizzazione del sistema agroalimentale e forestale regionale». Si tratta di una vicenda durata fin troppi anni, rispetto alla quale si impone oggi «una immediata esigenza di ordine amministrativo e contabile, senza della quale ogni prospettiva riformatrice rischia» – ha detto ancora il Vicepresidente – d'impantanarsi in un ginepraio di problemi giuridici, economici e gestionali di non facile soluzione». Da questo punto di vista, «la decisione della Giunta è stata sostenuta dall' operosa e costante collaborazione dei Dipartimenti interessati, secondo un metodo di lavoro che dovrebbe diventare prassi comune nell’azione regionale». Considerando l’importanza della questione è dunque opportuno fornire una più dettagliata esposizione della situazione esistente, delle ragioni alla radice delle decisioni assunte e dei motivi che rendono improrogabile una riformulazione dell’assetto legislativo regionale.
1. Una lunga storia. La liquidazione dell’ARSSA era stata prevista dalla l.r. 9/2007: animata dalle migliori intenzioni, la legge del 2007 stabiliva in tre mesi il termine massimo per l’approvazione del relativo piano. Da allora ad oggi, tale piano non è stato mai definito, tant’è che il termine di conclusione della liquidazione è stato più volte prorogato, fino all’emanazione della l.r. 66/2012, con la quale è stata istituita l’ARSAC. Con tale ultima legge sono state attribuite all’ARSAC tutte le competenze dell’ARSSA non legate all’attività liquidatoria; inoltre, è stato disposto il trasferimento delle risorse umane e materiali afferenti agli impianti irrigui ai consorzi di bonifica, sono stati ridefiniti anche i termini per la redazione del piano di liquidazione (sessanta giorni), affidandola ora alla cura del Direttore generale dell’ARSAC, ed è stata fissata nuovamente la data per la conclusione della procedura di liquidazione (31 dicembre 2015, termine poi anticipato, con la l.r. 11/2015, al 31 luglio 2015).
2. La situazione contabile. Nel mese di luglio di quest’anno, il Commissario liquidatore dell’ARSSA ha presentato un piano dal quale risulta la consistenza del personale dipendente (complessivamente pari a 252 unità), la ripartizione dello stesso in base al contratto applicato (ben sei tipologie contrattuali di CCNL) e il costo annuo dello stesso (11 Meuro, di cui: 1,45 Meuro ascrivibili al personale addetto alla gestione degli acquedotti e 0,9 Meuro relativo al personale addetto alla gestione degli impianti irrigui). Secondo quanto indicato nel piano, le poste attive nette dell’ARSSA consistono in beni immobili (pari a circa 87 Meuro, al netto dei beni da trasferire ad AFOR, ARSAC e Comuni), a somme esigibili oltre l’esercizio in corso (per circa a circa 14,2 Meuro), a vertenze giudiziarie in corso il cui esito, in base all’analisi dell’Agenzia, potrebbe essere positivo per 1,2 Meuro, a crediti esigibili nell’anno in corso (per oltre 5,4 meuro), al TFR accantonato per i dipendenti dell’ex-Esac impresa per oltre 1,8 Meuro e alle somme giacenti in cassa alla data di redazione del predetto Piano. Le poste passive consistono invece nei debiti per TFR verso tutti i dipendenti, complessivamente pari a oltre 11,75 Meuro, in possibili debiti per contenzioso in atto per circa 24,5 Meuro, in debiti verso SORICAL e verso la SOAKRO per oltre 2,56 Meuro e oltre 0,8 Meuro per debiti diversi. Deve precisarsi che solo parte delle passività attualmente presenti nel piano di liquidazione è presente anche nel rendiconto dell’ARSSA. Infatti, dal piano di liquidazione si evince che il debito per TFR che l’ARSSA deve trasferire all’ARSAC per circa 9,94 Meuro per far fronte al pagamento che, nel corso del tempo, l’ARSAC dovrà erogare ai dipendenti che cesseranno dal servizio, non è mai stato accantonato. Medesimo discorso vale per i debito per contenzioso per i quali non è stato individuato alcun accantonamento. Chiaramente, anche tra le poste attive si rinvengono somme non presenti nel bilancio dell’ARSSA quali quelle relative alle cause pendenti per un valore complessivo di 1,21 Meuro. Nonostante ciò, qualora le stime sui valore dei beni patrimoniali dovessero trovare conferma nelle domande di acquisto, sulla base delle poste attive e passive rappresentate nel piano di liquidazione potrebbe ricavarsi un surplus di circa 70 Meuro.
3. Le difficoltà. Nel Piano, tuttavia, vengono evidenziate una serie di criticità, di seguito sintenticamente riportate, che incidono considerevolmente sulla tempistica della vendita del patrimonio immobiliare: mancata volturazione in catasto e presso i pubblici uffici; realizzazione di fabbricati abusivi da parte di soggetti terzi su terreni di proprietà dell’Agenzia con emissione di sanzione da parte dell’Agenzia del territorio a carico dell’ARSSA; fabbricati abusivi e non, realizzati da terzi ed accatastati in modo illecito, interamente a nome dell’ARSSA o in comproprietà con terzi; fabbricati di proprietà dell’ente, oggi accatastati come fabbricati rurali, ma che devono essere censiti nel catasto fabbricati per la perdita dei requisiti di ruralità da parte della proprietà; contenzioso sulla titolarità, sub-ingresso e riscatto da parte degli aventi diritto dei terreni di proprietà dell’ARSSA; morosità sui proventi degli immobili venduti con ammortamento trentennale; trasferimento all’Agenzia del demanio dei fabbricati nel tempo realizzati dall’ARSSA con finanziamenti ex Casmez; occupazione illegittima di terreni, immobili di proprietà dell’ARSSA, da parte di enti pubblici; terreni espropriati senza la definizione della relativa procedura di trasferimento della proprietà e dei relativi frazionamenti. In ragione del tempo necessario a risolvere i problemi succintamente indicati, nel piano di liquidazione viene anche definita una “fase di pianificazione delle attività di dismissione” di durata quinquennale con specifica indicazione della composizione della struttura organizzativa impegnabile in detta attività e con minuzioso dettaglio dei costi e dei ricavi realizzabili nell’arco temporale indicato. Nel medesimo Piano, tuttavia, non si dice nulla in merito al destino finale del restante personale dell’ARSSA non impegnato nelle attività necessarie alla liquidazione (oltre 200 unità) e alle funzioni che lo stesso potrebbe svolgere nel corso dei cinque anni previsti per la liquidazione dell’Agenzia.
4. Le possibili soluzioni. A fronte di questo scenario, nel corso di diversi incontri svolti tra il Commissario dell’Agenzia, il dipartimento Bilancio e il dipartimento Agricoltura sono state vagliate le diverse soluzioni perseguibili al fine di giungere alla concreta e definitiva liquidazione dei beni patrimoniali dell’ARSSA e all’estinzione delle poste debitorie. Le soluzioni esaminate possono essere di seguito sinteticamente riassunte: a) continuare le attività di liquidazione sino alla realizzazione delle poste attive e all’estinzione delle poste passive; b) estinguere l’ARSSA sì che la Regione subentri integralmente nei rapporti attivi e passivi dell’agenzia; c) incorporare la gestione liquidatoria dell’ARSSA nell’ARSAC. Ognuna di queste soluzioni presenta punti di forza e punti di debolezza. La prima, ad esempio, non consente di giustificare la presenza di 252 unità di personale dedicate alla sola attività di liquidazione così come la seconda avrebbe l’effetto di inquadrare nei ruoli regionali le stesse unità di personale, e ciò senza neppure considerare la difficile integrazione dei sistemi, giuridici ed economici, di gestione ed alienazione del patrimonio. La terza, invece, nella prospettiva delle economie di scala, appare maggiormente idonea ad assicurare: a) la soluzione del problema del personale mediante l’assegnazione di un quota parte alla prosecuzione dell’attività di dismissione immobiliare compatibile con la normativa vigente e per il disbrigo delle attività correnti, e di consentire l’assegnazione di altra parte alle attività di cui all’art. 2 comma 2 lettera i) e comma 3 della L.R. 66 del 20 dicembre 2012, previa attività formativa specifica, sulla base di un piano messo a punto dall’ARSAC in accordo con il competente Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari; b) la garanzia di mantenimento del CCNL attuale del personale da trasferire salvo che non vi siano accordi sindacali specifici e da previsioni normative di omogeneizzazione dei contratti lavorativi; c) la risoluzione temporanea del problema della copertura finanziaria delle spese per il personale; d) la contestuale presenza di tutto il personale addetto ai servizi agricoli, tale da garantire la coerente realizzazione delle strategie regionale nell’ambito delle politiche agricole; e) l’utilizzazione dell’esperienza acquisita nel corso degli anni in materia di gestione dei beni immobili agricoli mediante l’ausilio del personale esistente e di quello che, al momento, sebbene sia transitato nei ruoli dell’ARSAC, di fatto, cura le operazioni di dismissione degli immobili dell’ARSSA.
5. La scelta. Il notevole lasso di tempo trascorso tra la data in cui l’ARSSA è stata posta in liquidazione e gli esigui risultati sino ad oggi raggiunti, hanno reso necessaria una riflessione urgente e definitiva circa la possibilità di adottare misure alternative a quelle sin qui intraprese. Sebbene nel piano di liquidazione elaborato nel 2013 venga indicata come possibile soluzione organizzativa la continuazione della liquidazione da parte della Regione e il subentro della stessa in tutti i rapporti attivi e passivi dell’Agenzia, si è ritenuto che tale scelta non fosse immediatamente perseguibile per una molteplicità di ragioni, alcune delle quali connesse alla gestione del personale, altre alla gestione del patrimonio immobiliare da acquisire, altre ancora relative alla gestione dell’elevato contenzioso. Si è anche valutato come necessario assicurare condizioni adeguate per portare a realizzo la consistenza delle poste attive (che per i beni immobili è stimata in circa 87 Meuro), da accompagnare mediante una necessaria riformulazione dell’assetto legislativo vigente. In considerazione di ciò, la Giunta regionale ha deciso di approvare il piano di liquidazione deliberando che, mediante la predisposizione di uno specifico disegno di legge, l’ARSSA in liquidazione sia aquisita all’ARSAC come “gestione stralcio”. Al contempo, la Giunta ha autorizzato l’ARSAC, nelle more dell’approvazione del disegno di legge, tenendo conto della relativa condizione finanziaria nonché della necessità di garantire la continuità delle attività e di non disperdere il patrimonio professionale acquisito, ad utilizzare il personale dell’ARSSA con riferimento tanto alla prosecuzione dell’attività di dismissione immobiliare quanto alle attività ordinarie, previa formazione specifica, sulla base di uno specifico piano di lavoro. Anche a tal fine, si assicura in delibera che ciascuno dei dipendenti comunque transitati alle dipendenze dell’ARSSA rimane sottoposto al regime contrattuale in essere al momento dell’approvazione della l. 66/2010 e permane nel proprio stato giuridico ed economico.
6. I contenuti del ddl. Entrando nei dettagli delle modifiche legislative, si è previsto, in particolare, l’introduzione nella l.r. 66/2012 dell’art. 1 bis nel quale si prevede che la gestione liquidatoria dell’ARSSA venga acquisita dall’ARSAC quale gestione stralcio, rimanendo in capo a tale gestione la titolarità dei diritti attivi e passivi, con la costituzione di una propria struttura operativa dotata di autonomia di gestione e di un proprio patrimonio rivolto esclusivamente al soddisfo dei creditori della soppressa ARSSA ed alla copertura dei relativi costi di funzionamento. Al Direttore Generale dell’ARSAC viene demandato il compito di provvedere all’organizzazione della gestione stralcio, volta a valorizzare, alienare, custodire, manutenere e garantire tutela giuridica al patrimonio oggetto dell’attività di liquidazione. In conseguenza di ciò si è resa necessaria anche la modifica dell’art. 9 della stessa legge, prevedendo che il patrimonio dell’ARSAC sia costituito da tutti i beni mobili, immobili e pertinenziali dell’ARSSA, con esclusione dei cespiti costituenti il c.d. “patrimonio della liquidazione” che rimane imputato in capo alla gestione stralcio. Con la modifica all’art. 11 viene ribadito che la gestione stralcio per la liquidazione dell’ARSSA venga svolta in modo da assicurare la distinzione economica e finanziaria dall’ARSAC. In sostanza, si afferma il concetto che la gestione liquidatoria è una struttura operativa incardinata all’interno dell’ARSAC, a gestione economica separata, che non incide sul bilancio della nuova Azienda. E’ oggetto di proposta di modifica anche la l.r. 8/2003. Per quanto riguarda il personale, si introduce una modifica all’art. 10 della legge 66. Attualmente circa la metà degli attuali dipendenti ARSSA sono in parte già alle dipendenze funzionali dell’ARSAC ed in parte assegnati alla gestione degli acquedotti rurali e degli impianti irrigui; il resto è impegnato nelle attività di liquidazione e di manutenzione e guardiania del patrimonio ARSSA. Pertanto è necessario che il suddetto personale transiti nell’ARSAC ad eccezione di quello afferente alla gestione acquedotti, il quale con la modifica della l.r. 8/2003 transiterà nei Consorzi di Bonifica e di quello afferente agli impianti irrigui, la cui destinazione ai suddetti Consorzi è già stata prevista con l’art. 11 bis della l.r. 66/2012. Fra le funzioni che ha svolto l’ARSSA nel tempo c’è stata anche quella di garantire l’approvvigionamento idrico a utenze civili tramite degli acquedotti rurali sparsi sul territorio regionale. Sulla base del disegno di legge, la gestione degli acquedotti rurali viene temporaneamente affidata ai Consorzi di Bonifica territorialmente competenti, unitamente al personale, nelle more della piena operatività dell’Ambito Territoriale Ottimale. Ciò in considerazione del fatto che la legge istitutiva dell’ARSAC non prevede in capo all’Azienda la gestione dei suddetti impianti. Ulteriore modifica è proposta per la l.r. 10/2000 al fine di adegure l’ordinamento regionale alla legislazione in materia catastale e patrimoniale. A tanto mirano le riforme proposte con il ddl approvato, in relazione alla vendita e alle forme di pagamento, nel rispetto della prelazione agraria. Infine, va evidenziato che la legge regionale non prevedeva la copertura degli oneri del personale in capo alla gestione liquidatoria dopo il 31 luglio 2015. Stante tale limitazione non è stato quindi possibile il passaggio degli impianti di cui all’art. 11 bis L.R. n. 66/2012 ai Consorzi di Bonifica, in quanto anche per il personale addetto a tali impianti la copertura era garantita fino a quella data. In quanto, poi, agli acquedotti rurali per forniture civili in gestione all’ARSSA, non si è potuto trasferirli a nessun Ente stante la mancata costituzione delle A.T.O., la quale richiede una modifica legislativa, oggetto della presente proposta di legge. Quindi, la somma di cui sopra, quantizzata in termini di €. 3.800.000 serve a coprire fino alla data del 31.12.2015 il costo del personale ad oggi in forza all’ARSSA e che, con tale nuove disponibilità normative e finanziarie, potrà essere trasferito in ARSAC e Consorzi di Bonifica. La spesa storica sostenuta dalla Regione per il funzionamento dell’ARSSA prima, e dell’ARSAC dopo, rimane sostanzialmente invariata.