«Mascaro non ha fatto parte delle precedenti amministrazioni e non è stato coinvolto nel sistema di alterazione della formazione del consenso elettorale che ha caratterizzato la posizione di Paladino e di Ruberto e non vi è motivo di ritenere che si possa essere direttamente o indirettamente interessato alle attività di gestione prima descritte che, per disposizione normativa, non competono al sindaco».

 

Così la Corte D’Appello di Catanzaro motiva la decisione con la quale, dopo avere ripercorso i motivi dello scioglimento del Comune di Lamezia Terme, dichiara candidabile l’ex sindaco Paolo Mascaro. «E' pur ipotizzabile che il sindaco di una cittadina di medie dimensioni non possa non essere al corrente di alcune irregolarità nel sistema di aggiudicazione degli appalti e di conferimento dei servizi della cosa pubblica ma, in mancanza di adeguata prova di tale conoscenza o di altri elementi sintomatici di una corresponsabilità nelle attività amministrative gestionali, le possibili ipotesi non assumono significato rilevante».

 

Per quanto riguarda poi l’attività di avvocato di Mascaro di soggetti «indicati come di significativo spessore criminale, e coinvolti nell'operazione "Perseo", appare giustificata dalla professione svolta dallo stesso e comunque, non risulta si sia protratta successivamente all'assunzione dell'incarico di sindaco (circostanza che avrebbe potuto creare un conflitto di interessi per via della costituzione di parte civile da parte del comune di Lamezia Terme e che avrebbe potuto delineare una contiguità tra l'amministratore e le cosche)».

 

«Tale attività, in realtà, è cessata con la celebrazione e la definizione del giudizio di primo grado con il rito abbreviato in data 8.6.2015 (prima dell'elezione a sindaco) – si legge ancora nella sentenza - e non è proseguita successivamente, tanto che l'8.3.2016, alcuni giorni dopo aver ricevuto la notifica dell'appello del P. M. (4.3.2016), é intervenuta la rinuncia al mandato difensivo. E la difesa assunta nel procedimento per le misure di prevenzione a carico di Bevilacqua Gianpaolo, esercitata quanto meno fino alla data del 15.2.2017, risulta irrilevante atteso che in tale procedura non vi era possibilità di costituzione di parte civile da parte del comune di Lamezia».

 

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