«Con riferimento ai pretesi condizionamenti della campagna elettorale e alla contiguità degli amministratori con ambienti collegati alla criminalità organizzata, deve dunque conclusivamente osservarsi come difettino elementi dotati di sufficiente concretezza, univocità e rilevanza, atti a dimostrare, anche nel loro insieme e non singolarmente, già con riferimento al mero profilo soggettivo, e dunque all’esistenza di rapporti e frequentazioni rilevanti, la presenza di “collegamenti” degli amministratori con la criminalità ovvero di “condizionamento” degli stessi da parte della criminalità organizzata».

 

Non rinnega quanto scritto nella relazione redatta dalla Commissione di Accesso agli atti ma la sentenza del Tar, che ha annullato lo scioglimento del Comune di Lamezia Terme per presunte infiltrazioni mafiose, spiega punto per punto perché gli aspetti evidenziati non avrebbero inciso sulle attività dell’ente accogliendo quanto osservato dagli avvocati Bernardo e Dina Marasco, Giuseppe Spinelli e Pietro Palamara.

 


A partire dall’operazione Crisalide, con i suoi 52 arrestati e altri indagati tra i quali anche due consiglieri comunali. Si tratta di Pasqualino Ruberto e Giuseppe Paladino, all’epoca anche vice presidente del consiglio.
«Come emerge dalla stessa relazione della Commissione – si legge negli atti della sentenza - i due consiglieri ai quali è stato contestato il reato di concorso esterno in associazione mafiosa in quanto avrebbero chiesto e fruito dell’appoggio elettorale della locale cosca mafiosa sono appartenenti ad un raggruppamento politico diverso da quello rappresentato in giunta, né il provvedimento individua attività degli stessi idonee a condizionare l’operato dell’organo consiliare, al quale gli stessi appartenevano, o dell’organo esecutivo, del quale, come visto, non facevano parte».

 


Nelle pagine del provvedimento si parla poi anche della candidatura di un soggetto poi arrestato: «Il candidato, infatti, non risulta eletto, così che non è dato comprendere, in assenza di indicazioni ulteriori in ordine ad una sua apprezzabile influenza sugli eletti e sugli assessori nominati, in che modo l’eventuale collegamento dello stesso con l’ambiente criminale possa aver condizionato l’operato della giunta e del consiglio». In merito poi alla candidatura di un altro candidato «indicato come collegato ad ambienti criminali», la sentenza spiega che «il candidato sindaco odierno ricorrente, ha chiesto e ottenuto il ritiro della candidatura, così che lo stesso non ha proprio partecipato alla competizione elettorale».

 


In riferimento invece alla vicenda del presidente del consiglio comunale Francesco De Sarro, indagato per voto di scambio la sentenza osserva che la posizione del membro dell’assise è stata archiviata dal giudice. «Dalla stessa relazione emerge, ancora, che i fatti che hanno dato origine all’indagine per voto di scambio, e che vedono coinvolti il padre del consigliere e altre persone, non erano maturati in un contesto riconducibile alla criminalità organizzata, né a diversa conclusione può giungersi in considerazione del fatto che la vicenda sia stata oggetto di discussione tra due persone intercettate le quali si limitano, infatti a commentare la vicenda».

 


Considerazione alla quale il Tar affianca quella che nell’indagine non sono stati coinvolti né il sindaco, né gli assessori, né i consiglieri della maggioranza che sosteneva la giunta disciolta.

 


Non può considerarsi elemento di condizionamento, approfondisce poi ancora la sentenza, il fatto che nell’indagine sia stato coinvolto il fidanzato di una componente dell'assise.

 


In merito poi alla consigliera Carolina Caruso il provvedimento afferma che: « l’esistenza di collegamenti con la criminalità è dedotta dalla, in verità generica, considerazione che “il settore merceologico in cui operano i suddetti coniugi (sale da gioco e affini ) è notoriamente permeabile agli ambienti di criminalità organizzata” e da una dichiarazione resa in un interrogatorio del 2012, che, per quanto puntuale, si riferisce tuttavia a fatti verificatisi prima del 2004, che non risultano aver dato vita a specifiche contestazioni ».

 


«Priva di un’apprezzabile valenza probatoria appare anche l’affermata continuità della giunta oggetto del provvedimento oggi impugnato con le giunte già oggetto di scioglimento nel 1991 e nel 2002. L’affermazione, assertiva nella proposta del Ministero, non appare puntualmente argomentata pur all’esame delle più dettagliate indicazioni contenute nella relazione della Commissione d’indagine, che si limita a riportare la proposta di scioglimento del 2002 e a riferire il contenuto di alcuni accertamenti a suo tempo disposti, rimettendo - si legge - poi all’interprete la ricerca dei singoli soggetti menzionati, neppure tutti riconducibili alla maggioranza, che risultano candidati o eletti anche nella competizione elettorale del 2015».

 


«È irrilevante - aggiunge ancora - il pure menzionato collegamento della compagine disciolta con la giunta eletta nel 2010, atteso che quest’ultima non è stata oggetto a sua volta di alcun provvedimento dissolutorio».

 


In merito poi alla professione di avvocato di Mascaro si legge negli atti, citando altre sentenze, che «l’attività difensiva, anche in favore di soggetti imputati di delitti di criminalità organizzata, non può essere, tout court, posta alla base di un giudizio di cointeressenza tra il difensore e ambienti criminali».

 

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