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Carlo Guccione torna a puntare il dito contro Mario Occhiuto e i suoi debiti che coinvolgerebbero anche il Comune di Cosenza. Il consigliere regionale ha inviato la seguente missiva:
“Sig. Sindaco, in qualità di consigliere comunale di Codesto Ente, ho il dovere di comunicare, sin dall'atto della proclamazione e prima della seduta di insediamento del consiglio comunale, quanto segue: l'art 548 c. p. c, a Lei ben noto, riguarda la dichiarazione del terzo pignorato nella procedura delle espropriazioni mobiliari presso terzi.
Alla luce della riforma dell'anzidetto articolo, la mancata comparizione o assente dichiarazione da parte del terzo pignorato, costituisce non già omissione di stile, bensì conseguenza importante sul piano economico, attesa l'incontestabilità derivante per il creditore pignorante e per il giudice che, quindi, assegna le somme anche qualora non dovute in concreto, dal terzo al debitore esecutato.
A Cosenza tanto è avvenuto, per i pignoramenti a Lei rivolti ma che hanno investito il Comune quale terzo pignorato. Il comportamento omissivo dei dirigenti e responsabili dei preposti uffici ha determinato un danno per l'Ente, già tale, in quanto destinatario indebito, per la parte che si sarebbe evitata con la dichiarazione negativa poi non resa, di ordinanze di assegnazione.
Ci risulta, d'altronde, che siffatte gravi manchevolezze siano state dal Commissario Prefettizio in data 01.06.2016, oggetto di inoltro alla Corte dei Conti ed alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cosenza, per il configurarsi di omissione d'atti d'ufficio e danno erariale, con le derivate responsabilità contabili.
Ciò posto, è pur vero che Lei è estraneo alla responsabilità suddetta, per come configurata dal Commissario Prefettizio, essendo i responsabili, rinvenibili nel settore burocratico (Dirigenti e Responsabili dei servizi), ma certamente, per così dire, Lei è l'utilizzatore finale!
Ciò per un duplice profilo: Il Comune verrà chiamato a pagare anche per le somme che a Lei non deve, d'altronde la Sua indennità è nella quota massima già pignorata; il Suo creditore resterà comunque soddisfatto e Lei si troverà un debito in meno, grazie al Comune di Cosenza ed ai Cittadini che in quanto contribuenti pagano al Suo posto. Salvo rivalsa.
Ed è proprio per questa, la rivalsa, ancora non attivata nei Suoi confronti, che non ci si trova nel campo della Sua incompatibilità ad essere Sindaco di un Comune nei confronti del quale, con la messa in mora, scatterebbe la causa pendente.
Ma vi è di più e di immanente, cioè di attuale. L'art 50 del TUEL descrive il Sindaco come ‘l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune’, vale a dire è ‘sovraintendente’ rispetto alle funzioni dirigenziali. Deve far valere di volta in volta anche le responsabilità altrui.
La stessa Corte dei Conti - II giur. Generale d'appello, sentenza 20.07.2004 n° 256-, ha chiarito che la funzione di vigilanza spettante al sindaco sul comportamento degli organi burocratici del Comune, quale autorità di vertice, ai sensi dell'art 151 del vigente TULCP n° 148 del 1915, di intervenire sollecitando gli organi competenti all'adozione dei necessari adempimenti, era più ampia nel periodo ante riforma della L. 142/90, ma sussiste certamente anche adesso, ove si ravvisino comportamenti omissivi dei dirigenti.
D'altronde l'art. 50, comma 10 del TUEL prevede che il sindaco nomini i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisca gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna. secondo modalità e criteri degli art. 109 e 110 T.U
Ciò comporta che se è vero che il sindaco, nominate tali figure non disponga di poteri di avocazione e di ordine sugli atti di gestione, deve però sovraintendere all'attività complessiva dell'ufficio e del servizio, intervenendo in caso d'inerzia nei confronti di atti che la legge prevede come obbligatori.
Revocando intanto il dirigente omissivo od inadempiente, od il responsabile secondo l'art 109 TUEL punto c), nel caso di specie, ‘per responsabilità grave o reiterata’.
La culpa in vigilando e l'adozione di provvedimenti conseguenziali contro coloro i quali hanno consentito, attraverso le omissioni di atti, un coinvolgimento comunale in una vicenda, quella debitoria, che era ed è solo Sua, certamente appartiene alla Sua sfera comportamentale e decisionale.
Le Sue omissioni qui sono esclusivamente Sue. La serenità di giudizio, atteso il coinvolgimento diretto, addirittura come beneficiario, non può appartenerLe. Ed in questo sta la Sua incompatibilità a rappresentare pur quella larga parte di cosentini che l'hanno votata, così come quelli che Le sono stati avversi.
Dimostri fermezza nei confronti dei responsabili. Assuma le decisioni conseguenziali. La Sua incompatibilità, come vede, sussiste. Il segretario generale, avvocato Alfonso Rende, che legge per conoscenza, ha, altresì, l'obbligo di valutare eventuali comportamenti e atti contra legem".