* di Ugo Adamo, Guerino D’Ignazio, Nicola Fiorita, Silvio Gambino, Giampaolo Gerbasi, Donatella Loprieno, Walter Nocito, Fernando Puzzo, Anna Margherita Russo

 

La Calabria è sempre più un caso, e non solo perché – nell’ottica delle misure anti-Covid anche a prescindere dal solo dato numerico della diffusione contagiosa del virus – è una Regione ‘rossa’; è un caso anche per non avere mai disciplinato il termine entro il quale dover indire e svolgere nuove elezioni nel caso di scioglimento anticipato del Consiglio regionale, e per essere l’unica Regione che ha votato alle ultime elezioni con una legge palesemente incostituzionale (per l’assenza voluta e votata della norma sulla preferenza di genere).

 

La scomparsa della Presidente Santelli comporta – secondo il noto brocardo del simul stabunt simul cadent (art. 126 Costituzione) – lo scioglimento (quasi) automatico del Consiglio regionale.

 

Si scrive quasi perché, seppure la presa d’atto della morte del Presidente della Giunta, con apposita delibera, costituisca per il Consiglio regionale un preciso obbligo istituzionale, questo è stato convocato dal suo Presidente per una data successiva a dieci giorni, diversamente da quanto avrebbe dovuto – almeno secondo la lettura qui avanzata – ai sensi della disposizione regolamentare della Regione, secondo la quale al fine di deliberare «il Consiglio è convocato dal Presidente entro dieci giorni dall’acquisizione della notizia e al termine della votazione, ove il Consiglio abbia assunto la deliberazione suddetta, il Presidente congeda definitivamente i Consiglieri» (art. 60, comma 2, Regolamento consiliare).

 

Come si vede, qui si sposa una interpretazione stretta della norma appena richiamata, perché la ratio è quella di non prolungare irragionevolmente una condizione patologica e di carenza costituzionale, in quanto è necessario ripristinare il più velocemente possibile la legittima rappresentatività degli organi collegiali. Il Presidente del Consiglio, invece, ha convocato l’organo da lui presieduto entro 10 giorni dalla morte della Presidente avvenuta il 15 ottobre, ma rinviando la data di svolgimento dell’assemblea fino al 10 novembre. Con tale ultima interpretazione meno rigorosa si sarebbe potuto incorrere anche in una dilatazione dei tempi ancora più ampia.

 

La prima conseguenza dell’aver adottato una interpretazione non stretta è il posticipo dell’avvio del procedimento elettorale per l’elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Presidente di Giunta. Il Consiglio avrebbe dovuto essere sciolto entro lo scorso 25 ottobre entrando in fase di quiescenza, ovverosia in fase di prorogatio dei propri poteri.

 

Ma ancora una volta una poco chiara redazione dell’atto può creare più di una difficoltà.

 

Infatti, l’articolo 18 dello Statuto della Regione Calabria prevede, al suo secondo comma, che, in caso di scioglimento anticipato e di scadenza della legislatura, «[f]ino a quando non siano completate le operazioni di proclamazione degli eletti sono prorogati i poteri del precedente Consiglio». Questa previsione nulla dice circa il tipo di poteri che il Consiglio potrebbe esercitare una volta scaduto e quindi nell’intervallo fra la scadenza, naturale o anticipata, di tale mandato e l’entrata in carica del nuovo organo eletto.

 

Dal silenzio dello Statuto si potrebbero ricavare almeno due (difformi) ipotesi interpretative: la prima (poteri prorogati in reductio potestatis) spingerebbe verso una implicita volontà di limitare l’esercizio delle funzioni dell’organo eletto ai soli atti indifferibili ed urgenti; la seconda (poteri prorogati in plenitudo potestatis), invece, rileverebbe che tali presupposti (formalmente) non sussistono e che, quindi, la ‘chiara’ lettera dello Statuto regionale, nel non recare (rectius nel non aver voluto prevedere) alcuna espressa limitazione ai poteri esercitabili dal Consiglio in prorogatio, consente che tale organo regionale eserciti le proprie funzioni senza limitazione materiale alcuna fino all’atto di proclamazione dei nuovi eletti.

 

Che ormai sia giurisprudenzialmente assodata e granitica da parte della Corte costituzionale la prima delle due ipotesi interpretative non v’è dubbio, costituendo il rinvio ai soli atti necessari ed urgenti, dovuti o costituzionalmente indifferibili un limite che è immanente alla logica dell’istituto della prorogatio.

 

Non v’è dubbio altresì che il Consiglio regionale avrebbe dovuto sciogliersi e, poi, deliberare su ciò che essendo costituzionalmente dovuto e non differibile rientra nella disponibilità dell’organo seppure in reductio potestatis: nel caso concreto, sull’adeguamento della legislazione elettorale regionale a quella statale in tema di principio di pari opportunità (sulla riserva di lista e sulla preferenza di genere, dove la congiunzione è cumulativa).

 

Questo intervento, quindi, si ripropone di denunciare l’ennesima omissione voluta e questa volta non votata, quella del mancato autoscioglimento del Consiglio regionale, che, invece di dar corso alle norme costituzionali, statutarie e regolamentari, decide sì di riunirsi ma per altra questione (molto politica), cioè per la richiesta al Governo di passaggio da una zona (rossa) ad un’altra (gialla), perseverando nel mancato riconoscimento della grave situazione endemica in cui il sistema sanitario calabrese versa ormai da troppi decenni. Da ieri sappiamo anche che chi avrebbe dovuto scrivere operativamente il piano anti-covid non lo sapeva anche se gli era stato formalmente comunicato di procedere in tal senso dietro esplicita e formale richiesta.

 

Intanto si attende il prossimo 10 novembre, data in cui il Consiglio è chiamato a votare, in primis e fra l’altro, sull’introduzione delle misure antidiscriminatorie e, solo in ultimo, sul proprio scioglimento.

 

Se ciò realmente accadrà non può dirsi, perché la politica calabrese ci ha abituato a tanti colpi di scena (è una notizia giornalistica quella della volontà di procedere con delle nomine ad horas); ciò di cui la Calabria ha bisogno è di non costituire più un ‘caso’ (che è patologico), ma di essere riportata, fisiologicamente (istituzionalmente e politicamente), in Italia.

 

* Costituzionalisti e costituzionaliste, Docenti UniCal