«Deve ritenersi compromessa l’attendibilità del risultato elettorale» ma anche «un quadro opaco» e, dulcis in fundo, il dubbio di «finalità fraudolente» su tre schede. Ecco le motivazioni che accompagnano la lunga analisi con la quale il Tar della Calabria ha disposto il ritorno alle urne nelle quattro sezioni in cui hanno trovato riscontro anomalie e discrasie segnalate dai due ricorrenti, gli ex candidati a sindaco Silvio Zizza e Massimo Cristiano.

L'analisi del Tar

Per il Tribunale amministrativo, presieduto da Giovanni Iannini e con Martina Arrivi quale referendario estensore, sarebbero diversi i conti a non tornare. A partire dalla sezione numero 2 nella quale si arriva ad appurare 111 schede in eccesso il che fa affermare al Tar che «deve ritenersi compromessa l’attendibilità del risultato elettorale, in linea con l’orientamento del Consiglio di Stato. Ne consegue la necessità di annullare in parte le operazioni elettorali. Stante il carattere assorbente del vizio si cui innanzi, non è necessario analizzare le ulteriori doglianze».


Un giudizio perentorio che affianca anche l’analisi sulla sezione 44. «I soli ricorrenti Massimo Cristiano, Caterina Sonetto e Fabio Bascerano lamentano che in questa sezione è stata riscontrata, nel verbale sezionale, la discrasia tra il numero delle schede autenticate e quelle residuate dopo il voto e dunque deducono che vi sia stato un utilizzo fraudolento delle schede elettorali. La fondatezza dell’allegazione - scrive il Tar - è stata confermata per mezzo della verificazione». E poi, ancora, «non vi è corrispondenza tra il numero delle schede autenticate (650) e la somma tra le schede adoperate (375) e quelle non adoperate (442). Tenuto conto del consistente scarto tra i due parametri (167 schede in eccesso), deve ritenersi compromessa l’attendibilità del risultato elettorale. Ne consegue la necessità di annullare in parte le operazioni elettorali».


Nel caso della sezione 73 i magistrati parlano di un «quadro opaco» e scrivono: «La prima anomalia segnalata deriva dalla circostanza che il totale dei voti di lista indicato a pag. 50 di entrambi gli esemplari di verbale (606) è superiore al totale dei voti validi per i candidati a sindaco, indicato a pag. 49 in misura pari a 571. In realtà, dall’esame del verbale dell’Ufficio Elettorale Centrale può constatarsi che 606 è il totale corretto dei voti validi per i candidati a sindaco, risultante dalla sommatoria tra i voti validi per le liste (571) e i voti validi per i soli sindaci (35). Se non vi fossero altre incongruenze – rimarca il Tribunale - il raffronto logico tra i dati permetterebbe di ricostruire il quadro del risultato elettorale».

Le schede in più nei seggi

«Senonché, viene censurata un’ulteriore irregolarità attinente alla mancata corrispondenza tra il numero delle schede e il numero degli elettori. Nello specifico, nel verbale dei lavori dell’Ufficio Elettorale Centrale si fa ulteriormente presente che il totale indicato degli elettori (617) non corrisponde con la somma dei voti validi alla carica di sindaco (606) e il numero delle schede nulle (14). Inoltre, non è compilato il riepilogo di pag. 85 del verbale sezionale. Sul punto, il verificatore ha confermato la presenza di 14 schede nulle, ma al contempo ha rinvenuto solo 603 schede valide votate. La sommatoria dei due dati permette di raggiungere la somma degli elettori in numero di 617, ma – al contempo – smentisce il fatto che vi siano stati 606 voti per la carica di sindaco.

Le anomalie

«Pertanto, delle due l’una: o il risultato elettorale è sbagliato (perché i voti alla carica di sindaco non sono 606 ma 603), oppure è sbagliato il numero degli elettori (che non dovrebbero essere 617, bensì 620). In questa seconda ipotesi, però, vi dovrebbero essere 3 schede bianche, che tuttavia non risultano agli atti (né nel riepilogo di pag. 85 in quanto non compilato). Tenuto conto che il numero delle schede rinvenute (617) – pur coincidendo con il totale degli elettori verbalizzato (617) – non permette di giustificare il totale dei voti e non risulta neppure spiegato con la presenza di schede bianche, il quadro delle elezioni elettorali rimane, in definitiva, opaco. Pertanto, il Collegio ritiene di dover annullare in parte qua le operazioni elettorali, con assorbimento delle censure basate su ulteriori incongruenze».

 

Nel caso della sezione 78 i giudici affondano la penna e parlano di «tre schede autenticate sparite, che quindi potrebbero essere state utilizzate per finalità fraudolente, ad esempio per attuare il sistema della “scheda ballerina”. L’impossibilità di ricostruire l’esatta corrispondenza tra le schede vidimate e le schede residuate dopo il voto, assieme alla incongruenza dei dati verbalizzati, induce ad annullare in parte qua le operazioni elettorali».