COSENZA –  Il legale della lista, l'avvocato Giovanni Spataro, ha reso noto che all'origine dell'esclusione c'è un "errore formale, poiché i candidati nel produrre la dichiarazione attestante l'insussistenza delle ipotesi di incandidabilità hanno fatto riferimento all'abrogato articolo 58 Testo Unico Enti Locali anziché all'articolo 10 della Legge Severino. Noi - ha aggiunto - continuano a sostenere che al di là del refuso il richiamo a questo articolo 58 è in realtà un rinvio mobile, cioè quando si fa riferimento a questa norma si fa riferimento anche a quelle successiva. E' questo lo sosteniamo ai sensi della legge Severino, ovvero articolo 17, che dice espressamente che i richiami all'articolo 58, cioè quello erroneamente richiamato, ovunque presenti si intendono riferiti all'articolo 10 della legge Severino. E' evidente – ha precisato il legale - che è necessario tutelare i principi del favor voti e favor partecipationis e quindi deve prevalere la sostanza sulla forma". Secondo il legale "la sanzione prevista dalla legge Severino, ovvero la cancellazione della lista, si ha solo nel caso in cui manca la dichiarazione prescritta dalla legge. Nel nostro caso, volendo superare il primo punto - ossia il rinvio mobile - si può affermare che la nostra documentazione era incompleta ma comunque era stata presentata. Questo provvedimento – ha concluso Spataro - della Commissione elettorale cozza contro i principi costituzionali e quelli di derivazione comunitaria".