«Anche la Corte d’Appello di Catanzaro si è pronunciata nei giorni scorsi in senso favorevole all’accertamento dell’esistenza del credito del debitore Mario Occhiuto nei confronti del Comune di Cosenza per ogni anno in cui il debitore esecutato ha rivestito la carica di sindaco a decorrere dalla data di notifica del pignoramento. Ora cosa accadrà? Il Comune ha accantonato o meno queste somme? Se sì, in che misura?».

 

A chiederselo sono i consiglieri comunali di Cosenza, Carlo Guccione, Damiano Covelli, Enrico Morcavallo, Bianca Rende, Alessandra Mauro, Francesca Cassano, Anna Fabiano, che hanno inviato una lettera al presidente del Consiglio comunale di Cosenza, Pierluigi Caputo e al segretario generale del Comune, Alfonso Rende.

 

«Il Comune prenda atto di quanto sentenziato ora anche dalla Corte d’Appello. Il rischio è che il Comune – scrivono i consiglieri - possa essere costretto dal giudice dell’esecuzione ad effettuare nuovamente il pagamento nei confronti di Equitalia con la necessità di dare copertura alla spesa previo riconoscimento del debito fuori bilancio (derivante da ordinanza di assegnazione). In questa eventuale ipotesi non è esclusa la configurabilità di una ipotesi di danno erariale in capo al soggetto che ha violato il divieto di atti di disposizione. Altresì occorre sottolineare che il Comune, dal giorno in cui gli è stato notificato il pignoramento, è soggetto agli obblighi che la legge impone al custode e non può disporre delle cose o somme da lui dovute se non per ordine del giudice. A tale obbligo si correla l’articolo 388 bis del codice penale il quale punisce con la reclusione fino a sei mesi “chiunque avendo in custodia una cosa sottoposta a pignoramento … per colpa ne cagiona la dispersione ovvero ne agevola la sottrazione”».

 

«È stata confermata sostanzialmente la sentenza emessa dal Tribunale di Cosenza lo scorso gennaio 2018.  Ma vi è di più. Se è vero, come è vero, che il giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo – specificano i  consiglieri nella lettera - è finalizzato esclusivamente alla verifica della sussistenza e dell’entità del credito pignorato e che tutte le questioni che attengono alla pignorabilità dei beni vanno proposte dal debitore esecutato con il giudizio di opposizione all’esecuzione, ex articolo 615 c.p.c., è anche vero che la mancata proposizione dell’appello da parte di Occhiuto ha fatto sì che la sentenza di primo grado passasse in giudicato sulla parte che stabilisce la pignorabilità senza limite dell’indennità di sindaco. Pertanto, una nuova opposizione, ex articolo 615, sull’aspetto indicato comporterebbe la violazione del principio del ne bis in idem (nessun giudice si può pronunciare un’altra volta su quel diritto sul quale c’è stata una pronuncia che abbia esaurito la serie dei possibili riesami)».

 

I consiglieri spiegano cosa sarebbe accaduto nel dettaglio: «Il Comune di Cosenza – così come è scritto nella sentenza di primo grado – ha richiamato una dichiarazione depositata in altra procedura, sostenendo che il pignoramento presso terzi ricevuto non sia applicabile al caso di specie atteso che l’indennità di carica non può essere soggetta a pignoramento.

Su richiesta di Equitalia, il Tribunale di Cosenza ha sospeso la procedura esecutiva e ha fissato il termine per l’inizio del giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo, vale a dire accertare l’esistenza e l’entità del credito di Mario Occhiuto nei confronti del Comune (terzo pignorato). Equitalia chiedeva altresì di accertare e dichiarare la piena pignorabilità dell’indennità di carica spettante al debitore in qualità di sindaco del Comune di Cosenza. Ma Comune e sindaco non si sono costituiti in giudizio e pertanto il Tribunale ne dichiarava la contumacia.

Avverso la pronuncia del giudice del Tribunale, il Comune ha proposto appello alla Corte di Appello di Catanzaro, eccependo l’erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto pignorabile senza limiti l’indennità di sindaco e l’erroneità della somma annua dovuta al sindaco. Mario Occhiuto non solo non ha proposto appello ma neanche si è costituito in giudizio. Equitalia invece ha rassegnato le proprie difese sostenendo la correttezza della sentenza di primo grado.

Si legge nella sentenza – spiegano i consiglieri Guccione, Covelli, Morcavallo, Rende, Mauro, Fabiano e Cassano -  che il Comune di Cosenza non è legittimato a far valere l’impignorabilità dei beni, essendo tale questione relativa al rapporto tra Equitalia e Occhiuto al quale spettano i rimedi di opposizione previsti dalla legge. Continua la Corte nel dichiarare così il vizio di legittimazione passiva del Comune, la contumacia del sindaco e il passaggio in giudicato della sentenza in primo grado sulla parte che stabilisce la pignorabilità dell’indennità del sindaco senza limiti. Qualora Occhiuto decidesse di proporre una nuova opposizione, ex articolo 615 c.p.c., nella parte riguardante la pignorabilità o meno della sua indennità, potrebbe comportare la violazione del principio del ne bis in idem.

Perché Occhiuto non si è costituito e l’ha fatto solo il Comune? Non costituendosi è passata in giudicato la parte riguardante la pignorabilità dell’indennità del sindaco. E ora non può più opporsi».