Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha firmato il Dpcm che dispone nuove misure restrittive per l'emergenza coronavirus (QUI LA VERSIONE INTEGRALE DEL DECRETO)

«Le imprese le cui attività sono sospese per effetto del presente decreto completano le attività necessarie alla sospensione entro il 25 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza». È quanto si legge nel Dpcm che dispone nuove misure restrittive.

Le attività che, con il provvedimento, vengono sospese, «possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile», si legge ancora nel testo.

Misure valide fino al 3 aprile

La validità dei Dpcm e delle ordinanze finora emanate viene uniformata al 3 aprile. «Le disposizioni del decreto producono effetto dalla data del 23/3/20 e sono efficaci fino al 3/4/20. Le stesse si applicano, cumulativamente a quelle di cui al decreto del Presidente del Consiglio 11/3/20 nonché a quelle previste dall'ordinanza del ministro della Salute del 20/3/20 i cui termini di efficacia, già fissati al 25 marzo 2020, sono entrambi prorogati al 3 aprile 2020», si legge nel testo.

Le attività che saranno ancora aperte

È di 80 voci l'elenco delle attività che continueranno a rimanere aperte (QUI L'ELENCO COMPLETO) dopo la nuova stretta per contenere l'epidemia del Coronavirus.

L'allegato al Dpcm precisa che continueranno a essere consentita anche attività legate alle famiglie, dalle colf e badanti conviventi ai portieri nei condomini. Resteranno in funzione l'intera filiera alimentare per bevande e cibo, quella dei dispositivi medico-sanitari e della farmaceutica e, tra i servizi, quelli dei call center. La lista potrà essere aggiornata con decreto del Mise sentito il Mef.

La lista 

Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali
Pesca e acquacoltura
Estrazione di carbone
Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale
Attività dei servizi di supporto all'estrazione di petrolio e di gas naturale
Industrie alimentari
Industria delle bevande
Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali
Fabbricazione di spago, corde, funi e reti
Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di abbigliamento)
Confezioni di camici, divise e altri indumenti da lavoro
abbricazione di imballaggi in legno
Fabbricazione di carta
Stampa e riproduzione di supporti registrati
Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio
Fabbricazione di pro.dotti chimici
Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici
Fabbricazione di articoli in gomma
Fabbricazione di articoli in materie plastiche
Fabbricazione di vetrerie per laboratori, per uso igienico, per farmacia
Fabbricazione di apparecchi per irradiazione, apparecchiature elettromedicali ed elettroterapeutiche
Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici e di apparecchiature per la distribuzione
e il controllo dell'elettricità
fabbricazione di macchine per l'agricoltura e la silvicoltura
Fabbricazione di macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco (incluse parti e
accessori)
Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori)
Fabbricazione di macchine per l'industria delle materie plastiche e della gomma (incluse parti e
accessori)
Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche
Fabbricazione di attrezzature ed articoli di vestiario protettivi di sicurezza
Fabbricazione di casse funebri
Riparazione emanutenzione installazione di macchine e apparecchiature
Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata
Raccolta, trattamento e fornitura di acqua
Gestione delle reti fognarie
Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali
Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti
Ingegneria civile
Installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di costruzioni e installazioni
Manutenzione e riparazione di autoveicoli
Commercio di parti e accessori di autoveicoli
Per la sola attività di manutenzione e riparazione di motocicli e commercio di relative parti e accessori
Commercio all 'ingrosso di materie prime agricole e animali vivi
Commercio all'ingrosso di prodotti alimentari, bevande e prodotti del ta~acco
Commercio all'ingrosso di prodotti farmaceutici
Commercio all'ingrosso di libri riviste e giornali
Commercio all'ingrosso di macchinari, attrezzature, macchine, accessori, forniture agricole e utensili
agricoli, inclusi i trattori
Commercio all'ingrosso di altri mezzi ed attrezzature da trasporto
Commercio all'ingrosso di strumenti e attrezzature ad uso scientifico
Commercio all'ingrosso di articoli antincendio e infortunistici
Commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione, di combustibili per
riscaldamento
Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte
Trasporto marittimo e per vie d'acqua
Trasporto aereo
Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti
Servizi postali e attività di corriere
Alberghi e strutture simili
Servizi di informazione e comunicazione
Attività finanziarie e assicurative
Attività legali e contabili
Attività di direzione aziendali e di consulenza gestionale
Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; collaudi ed analisi tecniche
Ricerca scientifica e sviluppo
Attività professionali, scientifiche e tecniche
Servizi veterinari
Servizi di vigilanza privata
Servizi connessi ai sistemi di vigilanza
Attività di pulizia e disinfestazione
Attività dei cali center
Attività di imballaggio e confezionamento conto terzi
Agenzie di distribuzione di libri, giornali e riviste
Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria
Istruzione
Assistenza sanitaria
Servizi di assistenza sociale residenziale
Assistenza sociale non residenziale
Attività di organizzazioni economiche, di datori di lavoro e professionali
Riparazione e manutenzione di computer e periferiche
Riparazione e manutenzione di telefoni fissi, cordless e cellulari
Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature per le comunicazioni
Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa
Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico

Il decreto

ART. 1 (Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale) I.Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sull'intero territorio nazionale sono adottate le seguenti misure:

  • a) sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell' allegato 1 e salvo quanto di seguito disposto. Le attività professionali non sono sospese e restano ferme le previsioni di cui all' m1icolo 1, punto 7, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020. Per le pubbliche amministrazioni resta fermo quanto previsto dall' m1icolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18. Resta fermo, per le attività commerciali, quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 e dall' ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020. L'elenco dei codici di cui all' allegato 1 può essere modificato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze;

  • b) è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; conseguentemente all' articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 le parole ". E' consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza" sono soppresse;

  • c) le attività produttive che sarebbero sospese ai sensi della lettera a) possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile;
    d) restano sempre consentite anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all' allegato 1, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui alla lettera

  • e), previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l' attività produttiva, nella quale sono indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite; il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. Fino all'adozione dei provvedimenti di sospensione dell' attività, essa è legittimamente esercitata sulla base della comunicazione resa; e) sono comunque consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146. Resta tuttavia ferma la sospensione del servizio di apertura al pubblico di musei e altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 1 O 1 del codice beni culturali, nonché dei servizi che riguardano l'istruzione ove non erogati a distanza o in modalità da remoto nei limiti attualmente consentiti;

  • f) è sempre consentita l' attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari. Resta altresì consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l'emergenza;

  • g) sono consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l'attività produttiva, dalla cui inte1Tuzione derivi un grave pregiudizio all'impianto stesso o un pericolo di incidenti. Il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. Fino all'adozione dei provvedimenti di sospensione dell'attività, essa è legittimamente esercitata sulla base della dichiarazione resa. In ogni caso, non è soggetta a comunicazione l'attività dei predetti impianti finalizzata a garantire l'erogazione di un servizio pubblico essenziale;

  • h) sono consentite le attività dell'industria dell' aerospazio e della difesa, nonché le altre attività di rilevanza strategica per l' economia nazionale, previa autorizzazione del Prefetto della provincia ove sono ubicate le attività produttive.


    2. Il Prefetto informa delle comunicazioni ricevute e dei provvedimenti emessi il Presidente della regione o della Provincia autonoma, il Ministro dell'interno, il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le forze di polizia.


    3. Le imprese le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali.
    4. Le imprese le cui attività sono sospese per effetto del presente decreto completano le attività necessarie alla sospensione entro il 25 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza. A1i. 2.


    (Disposizioni finali) 1. Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 23 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020. Le stesse si applicano, cumulativamente a quelle di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 nonché a quelle previste dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 i cui termini di efficacia, già fissati al 25 marzo 2020, sono entrambi prorogati al 3 aprile 2020.