Simona Loizzo, attuale capogruppo della Lega in Consiglio regionale, rimane al suo posto a Palazzo Campanella. Il Tribunale di Catanzaro (presidente Rodolfo Palermo, giudici Alessia Pecoraro e Elais Mellace) all’esito della Camera di Consiglio, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da Pietro Santo Molinaro, già consigliere regionale, che aveva chiesto l’annullamento del verbale delle operazioni dell’Ufficio centrale circoscrizionale (Circoscrizione Nord) e il verbale di proclamazione degli eletti, sancendo l’ineleggibilità della Loizzo e la decadenza di quest’ultima dalla carica di Consigliere Regionale della Calabria, disponendo, al contempo, la surroga (di Molinaro) quale primo dei non eletti nella lista “Lega Salvini Calabria”.

Secondo Molinaro, la Loizzo versava in un’ipotesi di ineleggibilità in ragione dell’incarico dirigenziale che la stessa ricopriva al momento della candidatura, essendo stata nominata Direttore del Dipartimento Chirurgico Polispecialistico dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza “Annunziata – Mariano Santo – S. Barbara” con deliberazione del Commissario Straordinario n. 00210 del 29 ottobre 2020 e con successiva deliberazione commissariale n. 77 del 09 marzo 2021. Secondo il ricorrente, infatti, l’insieme delle mansioni riconosciute al Direttore di Dipartimento consentivano di inquadrare e qualificare tale figura come di tipo verticistico all’interno dell’Azienda Ospedaliera e, come tale, in grado sia di turbare o condizionare la libera scelta di voto degli elettori, che di violare la parità di accesso alle cariche elettive rispetto agli altri candidati (art. 2, comma 1, n. 8 L. 154/81). Secondo Molinaro la Loizzo aveva anche iniziato la sua campagna elettorale nel pieno delle proprie funzioni, presentando richiesta di aspettativa il 30 agosto scorso, mentre il provvedimento di collocamento in aspettativa era stato adottato dal Commissario straordinario solamente il successivo 9 settembre.

La Loizzo, difesa dall’avvocato Alfredo Gualtieri e Mauro Magnelli, ha presentato la sua memoria difensiva eccependo che «l’art. 2, comma 1, n. 8 L. 154/81 – nel testo attualmente vigente a seguito della parziale abrogazione operata con l’entrata in vigore del t.u.e.l. – prevede l’ineleggibilità dei dipendenti che ricoprono talune cariche dirigenziali nell’ambito delle Aziende Sanitarie e di quelle Ospedaliere, solo per i consigli comunali e non più per quelli regionali». Tuttavia, in via preliminare l’avvocato Gualtieri ha fatto puntato sull’inammissibilità/improcedibilità del ricorso, non avendo ad oggi il Consiglio Regionale adottato alcuna delibera di «convalida degli eletti». D’altra parte «la mancata adozione di tale atto conclusivo del procedimento elettorale, quale presupposto processuale indefettibile della domanda, renderebbe – ad avviso della difesa della Loizzo - inammissibile l’azione».

Linea sposata in toto dallo stesso Tribunale che ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso, «rimanendo pertanto preclusa ogni valutazione nel merito degli ulteriori motivi dedotti da parte ricorrente». Molinaro è stato quindi condannato al pagamento delle spese di lite.