Il professionista può trarre vantaggio, non strettamente economico, anche dal potenziale ritorno d’immagine che la redazione del Piano strutturale comunale comporta. Tali considerazioni sono ancor più avvalorate dall’esigenza del contenimento della spesa imposta alle amministrazioni pubbliche. Con queste motivazioni il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso proposto dal Comune di Catanzaro, che aveva appellato la decisione emessa dal Tar Calabria a cui si era rivolto l’ordine degli architetti, l’ordine degli ingegneri, l’ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali, l’ordine dei geologi della Calabria, il collegio dei geometri e il collegio dei periti industriali per annullare la procedura di gara bandita da Palazzo De Nobili per l’affidamento degli incarichi di redazione del piano strutturale comunale a titolo gratuito.

 

Il bando gratuito

L’amministrazione comunale dopo aver rilevato l’assenza di copertura finanziaria nel bilancio stimata in 800mila euro per la redazione dello strumento urbanistico e dopo aver ottenuto il parere favorevole dalla Corte dei Conti ha redatto un bando che prevedeva l’assegnazione di incarichi professionali a titolo gratuito e la titolarità al rimborso per le spese sostenute dai professionisti fino ad un valore 250mila euro. Significativo era l’importo posto a base d’asta di un euro riferito al valore dell’incarico professionale.

 

La pronuncia del Tar Calabria

I giudici amministrativi di primo grado avevano ritenuta illegittimo il bando di gara nella parte in cui ha previsto la natura gratuita del contratto di appalto di servizi, indicando un corrispettivo pari ad euro uno, laddove l’appalto si caratterizza come contratto a titolo oneroso, sia nella disciplina del Codice civile, sia in quella dei contratti pubblici.

 

La sentenza del Consiglio di Stato

I giudici di Palazzo Spada la pensano però diversamente. “L’utilità costituita dal potenziale ritorno di immagine per il professionista può essere insita anche nell’appalto di servizi qui esaminato – si legge nella sentenza - il che rappresenta un interesse economico, seppure mediato, che appare superare il divieto di non onerosità dell’appalto pubblico, e consente una rilettura critica dell’asserita natura gratuita del contratto di redazione del piano strutturale del Comune di Catanzaro. Il mercato non ne è vulnerato. Al tempo stesso, non si vede per quale ragione le dette considerazioni di economia dell’immateriale non possano essere prese in considerazione quando giovano, come qui patentemente avviene, all’esigenza generale di contenimento della spesa pubblica.

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Garanzia della par condicio

Resta comunque l’esigenza della garanzia della par condicio dei potenziali contraenti che va assicurata dalla metodologia di scelta tra le offerte. “E’ infatti il caso di rilevare – annotano i giudici di Palazzo Spada - che un tale contratto pubblico per quanto gratuito in senso finanziario (ma non economico), non può che rimanere nel sistema selettivo: altrimenti, se ne fosse fuori l’amministrazione appaltante potrebbe scegliere il contraente a piacimento, con ciò ingenerando un’evidente lesione della par condicio dei potenziali interessati al contratto proprio per quell’utile immateriale e ledendo gli stessi principi di derivazione eurounitaria del mercato concorrenziale che sono alla base delle commesse pubbliche". A questo riguardo, osserva il collegio che i criteri di aggiudicazione enucleati dal bando basati sulla componente tecnica (professionalità, adeguatezza dell’offerta, caratteristiche metodologiche dell’offerta), cui sono attribuiti novanta punti, e residualmente sul tempo, al quale sono riservati dieci punti, appaiono comunque sufficientemente oggettivi per una valutazione dell’offerta.

 

Luana Costa