I consiglieri di opposizione sostenevano l'ineleggibilità del primo cittadino per la carica rivestita all'interno di una struttura sanitaria privata. Per i giudici le dimissioni furono prodotte nei giusti termini
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Vincenzo Cascini resta sindaco di Belvedere Marittimo. Il gruppo di minoranza “Belvedere Città Futura”, denunciava l’ineleggibilità in relazione all'incarico ricoperto fino ai primi di maggio di amministratore unico e legale rappresentante della "Casa di cura Cascini" dell’allora neo sindaco.
La sentenza della Corte di Appelo di Catanzaro dello scorso 20 dicembre, ma pubblicata solo oggi, ha accolto il ricorso di Cascini dichiarandolo invece eleggibile alla carica di primo cittadino.
L’ineleggibilità
Barbara Ferro, Agnese Fiorillo, Eugenio Greco e Daniela Tribuzio, della lista di minoranza, si erano infatti appellati all’art del Testo Unico Enti Locali (D.Lgs 267/2000, al comma 1, n. 9), secondo il quale non sono eleggibili a sindaco «...i legali rappresentanti ed i dirigenti delle strutture convenzionate per i consigli del Comune il cui territorio coincide con il territorio dell’azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionati o lo ricomprende, ovvero dei comuni che concorrono a costituire l’azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionate».
Diversa è la situazione nel caso in cui il titolare della carica pubblica presenti le proprie dimissioni entro il giorno fissato per la presentazione delle candidature, in questo caso il 27 aprile 2019. Secondo la minoranza, però, Cascini avrebbe ricoperto tale carica fino al 2 maggio, data in cui sarebbe poi passato a ricoprire la carica di consigliere.
Il tribunale di Paola aveva stabilito l’ineleggibilità del legale rappresentante della casa di cura il 23 gennaio 2020, con una sentenza che avrebbe dovuto far decadere il sindaco, il quale però, di comune accordo con i suoi legali, aveva deciso di procedere con il ricorso, congelando in questo modo l’effetto della sentenza.
La sentenza
La sentenza arrivata oggi dalla Corte di appello di Catanzaro, accoglie il ricorso di Cascini in quanto dichiara che la ricezione delle sue dimissioni era avvenuta in data 24 aprile 2019, e quindi tre giorni prima del termine ultimo per presentarle. La sua presenza il 2 maggio all’assemblea ordinaria dei soci, accertata da alcuni documenti, infatti, non incide sulla validità delle dimissioni «posto che in tale occasione si è preso atto del recesso dell’amministratore e non risulta sia stata effettuata alcuna attività gestoria da parte di quest’ultimo» si legge nella sentenza.
Barbara Ferro, Agnese Fiorillo, Eugenio Greco e Daniela Tribuzio, sono stati quindi condannati al pagamento delle spese del giudizio a favore dell’appellante.