«Una rinascita sociale per oltre un milione di guariti dal cancro» commenta il presidente della Commissione Affari sociali e salute Ugo Cappellacci «Dietro ai numeri, ci sono persone, storie di vita, famiglie che possono finalmente ricominciare il loro cammino». È stata approvata all’unanimità alla Camera la legge sull’oblio oncologico. Nessun contrario e un lungo applauso ad accompagnare l’esito della votazione.

Diritto all'oblio oncologico

Le persone guarite da una patologia oncologica avranno il diritto di non fornire informazioni né essere oggetto di indagini sulle proprie pregresse condizioni di salute e potranno finalmente accedere ad alcuni servizi senza subire discriminazioni.

Accesso ai servizi finanziari, bancari e assicurativi ed anche alle procedure di adozione di minori. Sono solo alcune delle situazioni in cui diventa un problema essere stati ammalati di cancro, anche se si è ormai tra le centinaia di migliaia di persone che in Italia sono già guarite.

La proposta di legge è stata approvata con 281 voti a favore e nessun contrario e introduce disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche. Il testo passa ora al Senato.

L'esempio degli altri Paesi Ue

Già 5 Paesi europei, Francia, Lussemburgo, Olanda, Belgio e Portogallo, hanno una legge che garantisce il diritto all’oblio oncologico, che fa seguire alla guarigione fisica anche quella sociale.

Il testo sancisce il diritto delle persone guarite da una patologia oncologica di non fornire informazioni né subire indagini sulla propria pregressa condizione nell’accesso ai servizi bancari, finanziari e assicurativi, ma anche per partecipare a concorsi pubblici e corsi di formazione professionale.

Non è più permessa la richiesta di informazioni relative alla malattia oncologica se si è ormai guariti senza episodi di recidiva da più di dieci anni. Questo periodo è ridotto della metà nel caso in cui la patologia sia insorta prima del ventunesimo anno di età. Le informazioni non possono essere acquisite neanche da fonti diverse e anche se fossero disponibili non possono essere utilizzate. Il garante per la protezione dei dati personali vigila sull’applicazione delle disposizioni della nuova legge.