L’ultimo decreto Conte ha innescato grande confusione anche tra i giuristi che sono andati alla ricerca dei riferimenti di legge che consentano di inquadrare la definizione usata dal Governo
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In questi giorni mi sono interrogata, unitamente ad una lauta fetta di società (‘esplosa’ già dai giorni sui social nel disappunto misto ad ironia), sul ‘lockdown love’ ai sensi dell’ultimo Dpcm.
Dal 4 maggio si potrà far visita ai congiunti. E chi sarebbero? Pletore di fidanzati si sono chiesti se potranno riabbracciare la loro metà della mela, ottenendo il disco verde da parte del governo dopo le polemiche.
Una gentile concessione? Limitandoci al mondo del diritto pare di no. La nozione ‘classica’ di ‘congiunto’ include unicamente legami di sangue o ‘formali’ come il rapporto di coniugio o di unione civile. Certo, dare maggior spazio di libertà personale e di circolazione a chi ha deciso di formalizzare il proprio rapporto sfavorendo le unioni di fatto, i fidanzamenti o le trombamicizie, sarebbe stata frutto di una concezione statalistico-familistica tradizionale (seppur allargata alle coppie omo-affettive unite civilmente) che non avrebbe tenuto conto della realtà e dei bisogni sociali, oltre al fatto di disconoscere la sessualità quale pacifico diritto fondamentale inerente la sfera della salute.
La legge penale ci offre un ausilio nell’approccio definitorio, in particolare l’articolo 307 del codice penale (ai fini dell’esclusione del reato di cospirazione o di banda armata), definendo ‘prossimi congiunti’ un elenco tassativo di individui “gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii e i nipoti” e, dopo l’art. 1, lett. A) del Dlgs 6/2017 anche ‘la parte di un’unione civile tra persone dello stesso sesso’, mentre non vi rientrano ‘gli affini, allorchè sia morto il coniuge e non vi sia prole’.
Una definizione ballerina, quindi, che si allarga e si restringe in base allo stato di salute del coniuge e all’attività procreativa esercitata. Non proprio l’ideale da utilizzare come parametro nel concedere eventuali maggiori spazi di libertà di circolazione.
Più sfiziosa in questo senso potrebbe apparire taluna giurisprudenza degli ultimi anni. La sentenza della Cassazione, sez. VI penale, numero 11476 del 2019, difatti, ha interpretato (in relazione alle cause di non punibilità di cui all’art. 384, comma 1 del codice penale, in relazione ai delitti contro l’amministrazione della giustizia) estensivamente la nozione di ‘prossimo congiunto’ ai sensi dell’articolo 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo (‘diritto alla vita privata e familiare’) ricomprendendovi anche il convivente more uxorio. consente la parificazione tra famiglia di fatto, unione civile e matrimonio. In altra causa, con ordinanza della Cassazione penale, Sez. VI., n. 1825 del 2019, la questione della parificazione della nozione di ‘prossimo congiunto’ tra unioni di fatto, unioni civili e matrimonio ai fini della causa di non punibilità di cui all’art. 384, comma 1 codice penale, è stata rimessa alle Sezioni Unite con udienza fissata per il prossimo 25 giugno (salvo rinvii).
La stessa Cassazione penale, con sentenza n. 46351/2014 ha ricompreso nella nozione di ‘prossimo congiunto’ anche la fidanzata della vittima di un incidente stradale, perché il ‘saldo e duraturo legame affettivo’ che prescinde dall’esistenza di rapporti di parentela e affinità, ha ‘copertura costituzionale’. Lo stesso orientamento è stato espresso dalla giurisprudenza civile, in particolare dalla seconda sezione del Tribunale di Firenze con sentenza 1011 del 2015.
Ecco perché sarebbe stato tra l’irragionevole e l’ipocrita non consentire alle coppie di fatto e ai fidanzati la possibilità di incontrarsi dopo il 4 maggio. E se il Viceministro Sileri ha dichiarato che tra i ‘congiunti’ saranno contemplati gli ‘amici veri’, oltre ai già sdoganati ‘affetti stabili’, si rimane in attesa di leggere le nuove norme, altrimenti unitamente all’autocertificazione ci toccherà circolare con le sentenze della Cassazione in tasca.
*giurista