Arturo Lamanna, assistito dagli avvocati Ciambrone e Marasco, ha impugnato il dinieto opposto dal Saint Camillus International University Of Health Sciences, Università Unicamillus di Roma e del ministero dell’Università e Ricerca
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Il Tar Lazio ha accolto il ricorso cautelare presentato dagli avvocati Ciambrone e Marasco con l’emissione di una ordinanza con la quale è stata respinta la tesi di Saint Camillus International University Of Health Sciences, Università Unicamillus di Roma e del ministero dell’Università e Ricerca.
Arturo Lamanna con il patrocinio dei due avvocati aveva impugnato il provvedimento comunicato a mezzo pec con cui l’ateneo aveva respinto l’istanza in cui si chiedeva di poter accedere al corso di laurea in Medicina e Chirurgia con riconoscimento in proprio favore di tutti i crediti correlati al conseguimento della laurea e, pertanto, con passaggio diretto senza effettuazione di test di ingresso e con il correlativo inserimento nell’ultimo anno di corso, in considerazione della piena sovrapponibilità ed utilità degli esami sostenuti nell’altro percorso didattico universitario.
Il Tar Lazio ha accolto pienamente le censure di diritto del ricorrente e ha ordinato alle controparti di accogliere l’istanza cautelare ai fini del riesame della posizione e del riconoscimento dei crediti formativi maturati e della relativa valutazione, assegnando un termine massimo di trenta giorni.
Così hanno motivato i giudici amministrativi: «Atteso che il diniego opposto all’istanza di ammissione ad anni successivi al primo avanzata dal ricorrente – quale studente immatricolato al primo anno presso l’università, all’esito delle prove selettive sostenute per l’accesso al corso di laurea in medicina e chirurgia – ove fondato sul mancato riconoscimento di alcun credito formativo universitario (CFU) in ragione della ritenuta obsolescenza degli esami svolti durante la precedente carriera universitaria in quanto sostenuti in un arco temporale di più di 8 anni dall’istanza presentata, non sembra trovare fondamento nell’invocata previsione del Regolamento di ateneo».
Questa «appare – aggiungono i giudici – riferibile alla situazione in cui versa parte ricorrente, i cui crediti formativi ineriscono ad un percorso di studi presso una facoltà affine (nel caso di specie, in odontoiatria e protesi dentaria) completato con il conseguimento del relativo diploma di laurea, non già ad un corso di studi oggetto di sospensione e/o interruzione.
Considerato che il riconoscimento di crediti formativi sufficienti – all’esito di apposita valutazione dell’Università in merito al percorso didattico-formativo svolto presso una facoltà affine – rappresenta condizione necessaria per l’immatricolazione ad anno successivo al primo del corso di laurea in medicina e chirurgia, unitamente alla presenza di posti disponibili con riguardo al suddetto anno e ritenuto altresì che, stante il pregiudizio dedotto da parte ricorrente, il proposto gravame appare assistito anche dal periculum in mora».
Tale decisione costituisce un precedente importante ed innovativo in quanto consente, legittimamente e superando il criterio della obsolescenza, ai laureati in Odontoiatria e Protesi dentaria di poter accedere direttamente almeno al terzo anno del corso di laurea in Medicina e Chirurgia e viceversa per i laureati in Medicina e Chirurgia che volesse conseguire la laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria.
«Sino ad ora tutte le università italiane, sia pubbliche che private, avevano alzato muri non consentendo, sostanzialmente, l’osmosi fra le due lauree. Ora a seguito di questa innovativa decisione tutte le università dovranno adeguarsi al diktat della decisione» è il commento dei due legali.