«La Regione Calabria si impegna a garantire un sostegno economico ai soggetti over 60 erogandolo in continuità fino al raggiungimento dell’età minima prevista per la pensione di vecchiaia – attualmente fissata a 67 anni –, assicurando il sostegno fino alla maturazione del requisito anagrafico per l’accesso alla pensione, anche laddove rideterminato a seguito di interventi legislativi nazionali».
Questi in sintesi i termini dell’accordo quadro sottoscritto questa mattina dall’assessore al Lavoro, Giovanni Calabrese, e dalle organizzazioni sindacali – Cgil, Cisl, Uil e Ugl – che disciplina le modalità di svuotamento del bacino dei tirocinanti di inclusione sociale. La firma dell’accordo quadro riguarda in particolare gli over 60, coloro i quali «abbiano compiuto 60 anni d’età al 31 dicembre 2025, ovvero che siano nati tra il primo gennaio 1958 e il 31 dicembre 1965».

L’importo del sostegno economico ammonta a 631 euro, «corrispondenti all’attuale pensione minima contributiva. Tale importo sarà adeguato automaticamente in conseguenza delle eventuali variazioni normative, contributive e gli aggiornamenti legati all’Istat».
Nell’articolato il dipartimento Lavoro della Regione Calabria si impegna a disciplinare «la fuoriuscita dai percorsi di tirocinio di inclusione sociale dei soggetti over 60 e, successivamente, con appositi atti amministrativi verranno determinate le modalità operative per il riconoscimento del sostegno economico, garantendo in ogni caso ai soggetti interessati la continuità del sostegno economico».

Per quel che riguarda la tutela dei lavoratori, l’accordo prevede: «al fine di garantire pari opportunità ed evitare discriminazioni di trattamento tra gli appartenenti al medesimo bacino, la Regione Calabria non precluderà al soggetti over 60 la possibilità di assunzioni incentivate tramite misure regionali eventualmente previste per tutti gli appartenenti al bacino, le cui modalità di attuazione saranno oggetto di un successivo tavolo sindacale, qualora si attivino procedure presso le pubbliche amministrazioni di cui all’art.1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n° 165, ubicate nel territorio della Regione Calabria, o presso enti privati, anche al fine di consentire di completare il percorso contributivo necessario per il raggiungimento dei requisiti pensionistici minimi».
«In caso di sottoscrizione di un contratto di lavoro, sia a tempo determinato che indeterminato, il diritto al riconoscimento del beneficio di cui al presente accordo si intenderà decaduto e non potrà essere nuovamente riconosciuto in caso di cessazione dell’attività lavorativa».