Il Comune di Catanzaro ha agito legittimamente. L’annullamento in autotutela dei bandi di gara predisposti da Palazzo De Nobili per l’affidamento di aree demaniali destinati alla costruzione di nuovi stabilimenti balneari nella zona di Lido e di Giovino è adeguatamente motivato. Così si è pronunciata la prima sezione del Tar Calabria a cui si era rivolto un operatore economico, Antonio Bordino, in un primo tempo escluso dalla procedura di gara.

 

Il tortuoso iter amministrativo

Come si ricorderà, l’amministrazione comunale aveva indetto una gara d’appalto distinta in due lotti per affidare complessivamente sei aree demaniali marittime al fine di avviare la costruzione di altrettanti stabilimenti balneari. L’iter amministrativo era andato però a buon fine solo per il primo lotto che aveva visto l’affidamento di due aree nella zona di Lido e una nell’area di Giovino, rispettivamente alla ditta Luigi Rotundo, alla G.F.T. e alla S.A.T. Alberghi turistici. Più sfortunati i partecipanti al secondo bando di gara che prevedeva l’assegnazione delle tre restanti aree demaniali esclusi, invece, in massa.

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Ricorso e controricorso

Tra questi vi era anche Antonio Bordino che ha dapprima impugnato il provvedimento di esclusione e dopo l’annullamento in autotutela delle procedure di gara emanato da parte di Palazzo De Nobili, ha proposto un ricorso incidentale per ottenere la revoca del provvedimento di annullamento in autotutela. I giudici amministrativi hanno però dichiarato improcedibile il primo ricorso e rigettato il secondo ritenendo validi i motivi che avevano indotto il settore Patrimonio, Provveditorato e Partecipate a procedere con l’annullamento in autotutela.

 

Poche qualifiche e restringimento della concorrenza

Tra i motivi addotti vi era che la stazione appaltante avrebbe illegittimamente consentito di partecipare alla gara anche ad imprese prive di idonea qualificazione professionale, imprese inattive e persone fisiche. È stata consentita la partecipazione alla procedura anche a soggetti privi di alcuna qualificazione e, soprattutto, della qualificazione necessaria a gestire il bene oggetto della concessione. È stata rilevata la mancanza del riferimento alla qualificazione di operatore economico che comporta l’inosservanza delle disposizioni che riguardano i requisiti di idoneità professionale, di capacità economica e professionale, di capacità tecnica e professionale, venendo altresì meno tutta la serie di controlli post aggiudicazione, dando origine a una disparità di trattamento con gli operatori economici propriamente detti. È stata ristretta, inoltre, illegittimamente la concorrenza mediante la previsione del bando che stabilisce che possono partecipare alla gara le imprese che non siano già titolari di altra concessione demaniale marittima per stabilimento balneare.

 

La pronuncia

“Le questioni indicate dall’amministrazione – annotano i giudici amministrativi - sono idonee a configurare l’elemento della fattispecie della illegittimità dell’atto. In particolare, tale requisito appare integrato sia alla luce della ingiustificata esclusione di alcuni operatori economici dalla procedura (soggetti che siano già titolari di altra concessione) sia in considerazione della mancata fissazione di requisiti di qualificazione professionale, anche se minimi, per poter gestire il bene”.

 

Luana Costa