La richiesta dell'ormai ex primo cittadino si concentrava su presunti vizi di legittimità legati alla convocazione del consiglio comunale che ha votato per far cadere la giunta
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Il Tar respinge il ricorso presentato dal sindaco di Villapiana Paolo Montalti e da altri. Resterà in carica, fino a nuove elezioni il vice prefetto Antonio Campini. La recente sfiducia all’ex sindaco Montalti ha scatenato polemiche e tensioni, culminando con la presentazione di un ricorso al Tribunale amministrativo regionale da parte dello stesso Montalti e altri esponenti politici. Questo ricorso si concentra su presunti vizi di legittimità legati alla convocazione del consiglio comunale che ha votato la sfiducia. Per i giudici amministrativi l’istruttoria ha varcato il solco della legittimità.
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Il Tar di Catanzaro aveva già respinto la richiesta di misure cautelari presentata da Montalti, dopo le dimissioni di molti consiglieri di maggioranza che hanno portato alla caduta della sua amministrazione. Montalti, insieme ad altri, ha cercato di bloccare la delibera del Consiglio Comunale di Villapiana che ha votato una mozione di sfiducia nei confronti dell'ex sindaco. Il Tar ha respinto la richiesta di sospensione dell'efficacia di questa delibera, considerando anche i provvedimenti della Prefettura di Cosenza riguardanti il commissariamento del Comune di Villapiana.
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l tribunale ha ritenuto che la richiesta di annullamento presentata non sembri avere una base giuridica sufficiente. Ha anche valutato che l'invio della convocazione per la seduta consiliare agli indirizzi email personali dei consiglieri, anziché quelli istituzionali, fosse conforme al regolamento comunale. Inoltre, ha trovato motivate le ragioni d'urgenza per l'invio dell'avviso di convocazione ventiquattro ore prima dell'adunanza, come previsto dal regolamento. Le altre critiche procedurali sollevate non sembrano compromettere il ruolo dei consiglieri, e non ci sono evidenze di irrazionalità o distorsione dei fatti nella mozione di sfiducia. Di conseguenza, il tribunale ha respinto la richiesta cautelare per mancanza di un fondamento giuridico sufficiente. I ricorrenti sono stati condannati a pagare le spese processuali, stabilite a 1000 euro ciascuno, alle parti costituite.