La società ha la meglio su Acquappesa e Guardia Piemontese: potrà tornare a gestire il sito così come aveva fatto dal 1936. Per i giudici amministrativi è ancora valido l'accordo siglato nel 2019 dinnanzi al prefetto
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«Oggi il Tar Calabria ha riconosciuto le nostre ragioni e dichiarato che avevamo diritto a restare aperti. Gli atti delle amministrazioni comunali in merito alla chiusura delle terme e all’appropriazione degli immobili sono illegittimi». Si legge così sui profili social delle Terme Luigiane, il parco termale tra i più grandi d'Europa che sorge sui Comuni di Acquappesa e Guardia Piemontese, rimasto chiuso al pubblico nella stagione 2021 a causa di un braccio di ferro tra due sindaci, Francesco Tripicchio e Vincenzo Rocchetti, e la Sateca, società facente capo alla famiglia di imprenditori cosentini che per oltre 80 anni ha gestito le attività del compendio.
La sentenza
Il tribunale amministrativo della Calabria, con sentenza 1949/21, si è espresso in merito ai quattro ricorsi avanzati dalla Sateca contro i Comuni di Guardia Piemontese e Acquappesa, concessionari delle acque termali, e la Regione Calabria, che ne è invece proprietaria. Il Tar, in sostanza, pur riconoscendo la legittimità della posizione dei Comuni, ha accolto il ricorso avverso l’acquisizione coattiva dei beni e delle sorgenti, esercitata dai due enti nei confronti della Sateca, condividendo in pieno le argomentazioni esposte dagli avvocati Ivan Incardona e Enzo Paolini.
«In particolare, il Tar - si legge in una nota - ha valutato “elementi preponderanti che depongono nel senso della sussistenza del diritto della Sateca alla prosecuzione dell’attività fino all’effettivo subentro del nuovo sub-concessionario”. In altre parole, il Tar ritiene che il servizio sanitario offerto dalla Terme Luigiane debba avere continuità, in virtù dei benefici pubblici, anche in riferimento ai livelli occupazionali. La sentenza è immediatamente esecutiva, ma può essere appellata al Consiglio di Stato, come già fatto sapere dalle amministrazioni di Acquappesa e Guardia Piemontese.
I fatti
Nel novembre del 2020, i sindaci di Acquappesa e Guardia Piemontese, appellandosi al principio della libera concorrenza (fortemente contestato dagli avvocati della Sateca), di punto in bianco riducono l'utilizzo delle acque termali alla al 12%, misura decisamente esigua che non consente alla famiglia Ferrari di proseguire con le attività, contrariamente a quanto stabilito dal prefetto nel gennaio del 2019, dopo la scadenza del contratto del contratto in vigore dal 1936. I comuni decidono quindi di indire un bando esplorativo per individuare un nuovo sub concessionario e per farlo chiedono alla Sateca la restituzione di tutti i beni utilizzati fino a quel momento ma che non sono di loro proprietà. I giorni passano e la nuova stagione termale rischia di saltare, come poi effettivamente accadrà, anche perché il Tar, chiamato a decidere a giugno sul contenzioso, rinvia la sentenza in autunno. 250 lavoratori restano a casa. A nulla valgono i tentativi della Sateca di mediare. Alla fine il bando esplorativo si fa, ma nessuno manifesta la volontà di gestire il parco termale. Nemmeno la Sateca, che per via di numerosi clausole contenute nel bando, non può avanzare la domanda. Nel frattempo il Tar si pronuncia: come stabilì il prefetto nel febbraio del 2019, la Sateca ha diritto di traghettare il parco termale fino al subentro di un nuovo gestore con l'obiettivo di garantire la continuità del servizio pubblico e dei livelli occupazionali, a prescindere dai tempi e dai modi decisi dai due comuni tirrenici. Alla luce di ciò la Sateca potrà riprendere le proprie attività e pensare all'apertura della stagione 2022, salvo nuovi colpi di scena.
I ricorsi rigettati
Come detto poc'anzi, i ricorsi presentati dalla Sateca sono quattro in tutto. L'odierna sentenza ne accoglie uno, ritenendolo del tutto fondato, ed è quello che comunque consentirà alla Sateca, salvo nuove prescrizioni di legge, di riprendere la gestione delle Terme. Gli altri tre ricorsi, invece, sono stati rigettati. Il primo è contro il decreto Dirigenziale n. 16199, assunto dal Dipartimento Sviluppo Economico Attività Produttive della Regione Calabria, avente ad oggetto “Concessione Mineraria Di Acque Termali Denominata Terme Luigiane. Comuni di Acquappesa E Guardia Piemontese. Trasformazione Concessione Da Perpetua in Temporanea”. Per il Tar il ricorso presentato dalla Sateca su questo punto è da considerarsi inammissibile. La società ricorrente ha poi impugnato il «Regolamento per i contratti di utilizzo delle acque termali delle “Terme Luigiane” dei Comuni di Acquappesa e Guardia Piemontese». Questo ricorso per il Tar è in parte inammissibile. L'ultimo ricorso riguarda l'avviso esplorativo pubblico. Il tribunale ha stabilito che questo ricorso è in parte inammissibile e in parte infondato.