Il Tribunale di Catanzaro Prima Sezione Civile ha sospeso l’efficacia esecutiva del titolo azionato dall’azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio di Catanzaro sul credito di 4.605.133 euro reclamato per acquisto sangue ed emoderivati nonostante fosse stata stipulata "transazione" pienamente ottemperata.

A darne notizia il Sant'Anna Hospital di Catanzaro, difeso in giudizio dall'avvocato Alfredo Gualtieri: «L’odierna pronuncia in merito alla vicenda, spesso enfatizzata e scientemente strumentalizzata per altri scopi, dimostra come la condotta del Sant'Anna sia stata aderente alla norma e che, semmai, temerarie e foriere di danno erariale sono le condotte dei promotori di dette azioni» si legge in una nota.

«Nello specifico si rammenta che la vertenza riguardava la fornitura da parte dell’azienda ospedaliera gli anni 2001-2006 per l’importo complessivo di euro 2.555.535 di prodotti emoderivati oggetto di specifica pronuncia del Tribunale Civile di Catanzaro del 6/11/2012. Nelle more del giudizio veniva stipulata tra Villa Sant'Anna e l’ospedale Pugliese Ciaccio un atto di pre-intesa poi trasformatosi nella definitiva scrittura privata di transazione sottoscritta in data 16/06/2014. Il contenuto dell’atto di transazione è stato regolarmente e correttamente adempiuto, tutti i pagamenti previsti sono stati regolarmente effettuati dal Sant'Anna, comportando l’abbandono dei giudizi pendenti da parte del legale dell’azienda ospedaliera per cessata materia del contendere.

«Inopinatamente ed in maniera palesemente arbitraria, pur in presenza del citato accordo transattivo, in data 11/9/2020 l’azienda ospedaliera notificava al Sant'Anna atto di precetto per la somma di 4.605.133 euro. Sorvolando, al momento, sull’ipotesi di atteggiamenti chiaramente vessatori nei confronti del Sant'Anna Hospital, si intende, oggi, richiamare il contenuto della pronuncia della Prima Sezione Civile Tribunale di Catanzaro laddove considera che "risulta documentazione attestante tanto l’avvenuta stipulazione della predetta scrittura privata quanto i pagamenti eseguiti dall’opponente in adempimento della medesima, per il complessivo imposto in essa dedotto"».