«Non appare irragionevole o censurabile la conclusione del commissario ad acta o dell’amministrazione regionale in sede istruttoria di ritenere in capo all’odierna ricorrente insussistenti i requisiti per il mantenimento dell’accreditamento e conseguentemente disposto la decadenza». Non passa in sede cautelare il ricorso proposto dalla clinica privata Sant'Anna Hospital di Catanzaro promosso con l'intenzione di sospendere l'efficacia del provvedimento assunto dalla Regione Calabria che ha revocato l'accreditamento alla struttura sanitaria.

I giudici amministrativi hanno, infatti, rigettato la richiesta di sospensiva confermando l'omissione «sin dalla compilazione della domanda di rinnovo (peraltro successiva ad analogo procedimento di rinnovo dell’accreditamento, dichiarato irricevibile dall’amministrazione proprio per la carenza della medesima documentazione, ritenuta necessaria) sfociata nel provvedimento impugnato e nonostante le interlocuzioni con l’amministrazione, di far cenno alcuno alla trasmissione della documentazione richiesta dall’amministrazione (richiamata nel preavviso di revoca) e necessaria per il mantenimento dell’accreditamento» si legge nell'ordinanza emessa dal Tar Calabria. 

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Non «risulta che in sede di istruttoria procedimentale l’odierna ricorrente abbia depositato la documentazione richiesta, ovvero abbia evidenziato che la stessa fosse già in possesso dell’amministrazione o abbia assunto impegni specifici al celere deposito della stessa in tempi compatibili con la ragionevole conclusione del procedimento né, si soggiunge per completezza, parte ricorrente ha depositato la suddetta documentazione agli atti dell’odierno contenzioso».

Insomma, per i giudici amministrativi l'istruttoria risulterebbe carente dell'intera documentazione implicitamente corroborando il provvedimento poi assunto dalla Regione con cui è stato revocato l'accreditamento alla struttura sanitaria. Il Sant'Anna Hospital si trova al momento in liquidazione giudiziale dopo le traversie di natura giudiziaria che l'hanno travolta con l'avvio di un procedimento penale e uno contabile per danno erariale.

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Non sono ritenute valide le argomentazioni di «ordine sociale e occupazionale» seppur «apprezzabili» dal momento che per i giudici amministrativi «recedano rispetto all’interesse generale ad escludere dal mantenimento dell’accreditamento istituzionale strutture prive dei necessari requisiti».