Il Tribunale civile di Catanzaro ha respinto l’azione legale proposta dai consiglieri Adele e Renato Caruso e dal socio Lamezia Sviluppo Srl
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Il Tribunale civile di Catanzaro – Sezione Specializzata in Materia di Imprese – ha respinto il reclamo proposto dai consiglieri Adele e Renato Caruso e dal socio Lamezia Sviluppo S.r.l. avverso l’ordinanza del 08 novembre 2017. Si è così definito il procedimento cautelare avente ad oggetto la richiesta di sospendere gli effetti delle delibere impugnate (delibera assembleare del 21 giugno 2017 e della delibera consiliare del 27 giugno 2017 della Sacal) e relative, in particolare, all’assetto dei poteri delegati al presidente del Consiglio di Amministrazione di Sacal e agli emolumenti riconosciuti al Consiglio ed al medesimo presidente. Lo riporta una nota Sacal, società aeroportuale calabrese.
Il Tribunale civile di Catanzaro, in accoglimento delle tesi difensive svolte dalla Sacal per il tramite dei propri legali, avvocato Maurizio Martinetti (studio legale MGM - Roma) e avvocato Valerio Donato, ha confermato il provvedimento cautelare negativo, con motivazioni parzialmente diverse da quelle rese dal Giudice di prima istanza.
In via di sintesi il Tribunale adito ha: ritenuto che la provenienza dal solo presidente della convocazione assembleare sia irregolarità formale che non può essere fatta valere dai reclamanti consiglieri Adele e Renato Caruso e dal socio Lamezia Sviluppo S.r.l.. Ritenuto non configurabili le denunciate violazioni dell’art. 12, comma 2 dello Statuto sociale di SACAL, ritenendo immune da vizi formali il termine di convocazione, di giorni 3, dell’organo amministrativo. Ritenuto sussistente, nei limiti della sommarietà della cognizione della fase di giudizio, un principio di fumus in relazione alla censura di eterodirezione da parte dei soci di maggioranza; con riguardo agli emolumenti deliberati a favore del Presidente e del Consiglio di amministrazione, il Tribunale ha confermato, nella fase di cognizione sommaria, che il deliberato degli organi di Sacal rispetta il combinato disposto degli artt. 4, co. 4, D.L. n. 95/2012 e art. 11, co. 6, D.lgs. n. 175/2016. Riconosciuto irrilevanti, sotto il profilo del periculum in mora,le censure sulla presunta illegittimità alla carica di consigliere dell’attuale presidente, Arturo De Felice, avverso il provvedimento di designazione e contestuale nomina; e quindi insussistenti i requisiti di legge per disporre la sospensione cautelare dell’efficacia delle delibere impugnate.
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