Il Tribunale amministrativo regionale (Tar), in merito alla vicenda del Palazzetto dello sport di località Insiti a Corigliano-Rossano, ha emesso una sentenza che ha annullato il provvedimento di sgombero e ha trasferito la questione della titolarità al tribunale ordinario. Questa decisione è intervenuta in seguito alla presentazione di un ricorso nel 2021 da parte del privato, rappresentato legalmente dagli avvocati Francesco Castiello e Vincenzo De Vincenti. Contro di lui, il Comune di Corigliano Rossano è stato difeso dagli avvocati Alfredo Gualtieri e Miryam Macella.

La controversia sulla proprietà del palazzetto

 La controversia verte sulla proprietà del Palazzetto dello Sport situato nella località di Insiti, all'interno del territorio del Comune di Corigliano Rossano. Il privato ha proposto un'azione di riconoscimento dell'acquisto della proprietà per usucapione, coinvolgendo il Consorzio Sportivo dei Comuni della Piana di Sibari-Corigliano-Rossano e il Comune di Corigliano Rossano nella causa. Il Comune di Corigliano Rossano aveva adottato una serie di atti che affermavano l'acquisizione del compendio immobiliare al patrimonio comunale, motivando il ricorso del privato. Questi atti includevano una deliberazione dell’allora commissario prefettizio, un atto dichiarativo e una deliberazione del Consiglio comunale.

Il ricorrente aveva sostenuto che gli atti erano nulli per diversi motivi, tra cui la mancanza di contraddittorio procedimentale, l'inesistenza del Consorzio sportivo dei Comuni della Piana di Sibari-Corigliano-Rossano, il difetto di attribuzione al commissario prefettizio, il travisamento dei fatti, l'erronea applicazione di una legge regionale, e l'assenza di disponibilità materiale del bene da parte del Comune.

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La decisione del Tar

Nel corso della causa, il Comune di Corigliano Rossano aveva emesso un'ordinanza di sgombero, successivamente impugnata dal privato tramite motivi aggiunti al ricorso. Il Tar ha dichiarato il ricorso principale in parte irricevibile e in parte inammissibile. Le deliberazioni dell’allora commissario prefettizio sono state considerate ritualmente pubblicate e non richiedevano notifica personale al ricorrente. L'atto pubblico del segretario generale non era lesivo dell'interesse legittimo del ricorrente, e l'atto di indirizzo della Giunta Comunale non aveva un interesse attuale e concreto. Ha accolto i motivi aggiunti e, di conseguenza, ha annullato l'ordinanza di sgombero emessa dal Comune di Corigliano Rossano.

Il tribunale ha stabilito che il Comune aveva esercitato il potere di autotutela esecutiva senza i necessari presupposti, in quanto il compendio immobiliare non era effettivamente destinato al servizio pubblico. La sentenza ha quindi confermato che la questione della proprietà del bene immobile deve essere decisa dalla Corte d'Appello di Catanzaro, dove è pendente un'azione di usucapione presentata dal privato.