Giudicato inammissibile il ricorso con cui il boss aveva chiesto i domiciliari con braccialetto elettronico fuori dalla Calabria
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La quinta sezione penale della Cassazione ha depositato le motivazioni con le quali ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dal boss di Limbadi Cosmo Michele Mancuso, 73 anni, avverso l’ordinanza con la quale il Tribunale del Riesame di Catanzaro ha respinto la sua richiesta di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico fuori dalla Calabria.
Ad avviso del ricorrente, «l’ordinanza impugnata – con motivazione viziata – avrebbe affermato la sussistenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza con riferimento all’imputato, che ha compiuto 70 anni ed ha chiesto l’applicazione degli arresti domiciliari con strumento di controllo elettronico fuori dal territorio della regione di residenza, omettendo di esaminare la specifica questione devoluta dalla difesa e, comunque, statuendo in violazione di legge».
Cosmo Michele Mancuso è accusato di essere il mandante dell’omicidio ai danni di Raffaele Fiamingo e del tentato omicidio di Francesco Mancuso, detto “Tabacco”. Fatti di sangue commessi il 9 luglio del 2003 a Spilinga e per i quali Cosmo Michele Mancuso è stato raggiunto da ordinanza di custodia cautelare in carcere il 12 aprile 2019 nell’ambito dell’operazione antimafia denominata “Errore Fatale”.
La Cassazione nel respingere il ricorso sottolinea che il Tribunale del Riesame di Catanzaro ha «confermato la decisione di prima istanza non soltanto evidenziando che nel presente procedimento Cosmo Michele Mancuso è gravemente indiziato di un omicidio consumato e di un omicidio tentato, aggravati dalle finalità mafiose, e che gli è stato attribuito il ruolo di mandante, ma specificando pure che egli è gravemente indiziato di aver perseguito nella specie gli interessi della cosca Mancuso contro le articolazioni rivali in seno alla stessa famiglia, tanto da commissionare l’omicidio di uno dei suoi membri; ancora, il Tribunale – richiamando pure la condanna non definitiva del ricorrente per associazione mafiosa – sulla scorta di tali elementi ha ritenuto che Cosmo Michele Mancuso abbia palesato una personalità allarmante e dimostrativa della sussistenza di un pericolo concreto e attuale di reiterazione di eccezionale rilevanza».
Ancora, il Tribunale ha affermato che il radicato inserimento di «Cosmo Michele Mancuso nel contesto delinquenziale non consente di formulare una prognosi favorevole in ordine al rispetto da parte sua delle prescrizioni proprie di misure meno afflittiva, soggiungendo pure che l’uso degli strumenti di controllo elettronico non gli impedirebbe di agire, in virtù delle sue relazioni criminali, con il medesimo ruolo di mandante. Infine, il Tribunale del Riesame ha rilevato che la corretta osservanza, da parte del ricorrente, degli obblighi a lui imposti e un comportamento carcerario privo di rilievi, che sono parte essenziale della misura in esecuzione, non sarebbero dimostrativi di una attenuazione delle esigenze cautelari».
Così argomentando, ad avviso della Cassazione, il Tribunale del Riesame ha esplicitato gli elementi posti a sostegno dell’apprezzamento di merito, ad esso devoluto, della pericolosità dell’indagato, «indicando in maniera congrua e logica, e perciò incensurabile nel giudizio di legittimità», le ragioni per le quali non è stata accolta la scarcerazione di Cosmo Michele Mancuso che si trova attualmente sotto processo dinanzi alla Corte d’Assise di Catanzaro unitamente ad Antonio Prenesti, 56 anni, di Nicotera , e Domenico Polito, 58 anni, di Tropea, accusati di aver preso parte all’omicidio di Raffaele Fiamingo e al tentato omicidio del Francesco Mancuso, detto “Tabacco”, quest’ultimo nipote di Cosmo Michele.