Rocco Leonetti chiarisce che «non incidono sui tributi consortili emessi a partire dal 2018 e non introduce alcuna innovazione su quelli emessi dai consorzi»
Tutti gli articoli di Cronaca
PHOTO
«Sono state apportate modifiche all’art. 23, della legge regionale 23 luglio 2003 n°11, dedicato ai tributi consortili». Lo si legge in una nota diramata da Anbi Calabria. «Le modifiche consistono nell’aggiungere alla parola beneficio gli aggettivi: diretto, specifico e commisurato tratti da copiosa giurisprudenza della Cassazione. Con un secondo articolo si chiarisce che i tributi riguardanti gli immobili extra agricoli devono derivare da un beneficio diretto e specifico».
Le novità sono state introdotte attraverso il Burc n°48 del 24 febbraio che ha pubblicato il testo di legge approvato dal Consiglio Regionale nella seduta dello scorso 20 febbraio. «Il testo licenziato – afferma Rocco Leonetti, presidente di Anbi Calabria - per il rilievo che si è voluto dare sugli organi di stampa merita alcune considerazioni».
«Le modifiche introdotte - chiarisce - non incidono sui tributi consortili emessi a partire dal 2018, poiché questi intervengono a valle della modifica dell’art. 23 introdotta da Consiglio regionale nel maggio 2017 che riporta il testo dell’intesa Stato-Regioni nonché a valle della approvazione dei piani di classifica, intendendo per specifico il beneficio di conservazione, inteso anche come beneficio idraulico, e il beneficio irriguo; per diretto se l’immobile ricade nel perimetro di contribuenza dell’opera pubblica di bonifica rappresentata dagli impianti irrigui o da opere ed interventi idraulici di cui il consorzio cura la gestione e la manutenzione; per commisurato al beneficio ricevuto si intende l’applicazione degli indici dei piani di classifica relativi a quell’immobile che in parole semplici hanno la stessa funzione delle quote millesimali di un condominio».
«Dunque nella sostanza - assicura Leonetti - non viene introdotta alcuna innovazione sui tributi emessi dai consorzi di bonifica a partire dal 2018, ma, invece, vi è da osservare che le modifiche apportate hanno una loro grande validità, da qui l’approvazione unanime del Consiglio Regionale, poiché garantiscono meglio, nel rapporto ente- consorziato la certezza del diritto, operando, sia a tutela dei consorzi di bonifica che dei consorziati, cercando di mettere fine a contenziosi a volte pretestuosi e dando così anche un indirizzo univoco alle Commissioni tributarie chiamate a pronunciarsi sui contenziosi».
«Sono dunque, singolari, incomprensibili e fuorvianti, forse volutamente, tanto da apparire cinicamente populisti articoli di stampa contenenti dichiarazioni ove si afferma che la norma sottrae al tributo consortile tutti gli immobili che ricadono nelle aree urbane e già soggetti al pagamento dei tributi comunali, per due ordini di motivi: primo – dichiara perentorio il presidente di Anbi Calabria - perché il testo di legge licenziato dice altro, secondo perché una norma siffatta è incostituzionale».