La sezione giurisdizionale della Corte dei Conti ha assolto l'ex presidente della Regione Calabria, Mario Oliverio, gli ex componenti della giunta e due dirigenti regionali dall'ipotesi di danno erariale per colpa grave in relazione all'incarico consulenziale affidato a Franco Pacenza in materia sanitaria.

I citati in giudizio 

La Procura regionale della Corte dei Conti aveva infatti citato in giudizio Mario Oliverio (difeso dall'avvocato Oreste Morcavallo), Antonio Viscomi (difeso dall'avvocato Alfredo Gualtieri), Carmela Barbalace (difesa dall'avvocato Vincenzo Bombardieri), Roberto Musmanno (difeso dall'avvocato Giancarlo Pompilio), Federica Roccisano (difesa dall'avvocato Vincenzo Bombardieri), Francesco Rossi (difeso Giuseppe Leporace), Francesco Russo (difeso dall'avvocato Anna Mugnano), Maria Francesca Corigliano (difesa dall'avvocato Anna Mugnano), Maria Teresa Fragomeni (difesa dall'avvocato Fedele Pezzano), Angela Robbe (difesa dall'avvocato Antonio Torchia), Domenico Pallaria (difeso dall'avvocato Francesca Attina) e Gina Aquina (difesa dall'avvocato Giovanni Spataro) per ottenere il risarcimento del danno, quantificato in 119.566mila euro a titolo di colpa grave, in relazione al danno erariale causato dall'incarico consulenziale attribuito a Franco Pacenza negli anni 2017, 2018 e 2019, attraverso una delibera approvata in giunta.

Incarico illegittimo

Secondo l'ipotesi della Procura della Corte dei Conti, l'incarico sarebbe stato affidato in assenza di requisiti legali per la nomina del consulente, in violazione delle norme regionali e nazionali e dei principi di economicità e ragionevolezza dell'azione amministrativa. Per i giudici contabili però «sebbene la scelta di conferire e rinnovare l’incarico debba ritenersi illegittima, deve tuttavia ritenersi che nella concreta fattispecie manchi l’elemento soggettivo della colpa grave come presupposto della responsabilità amministrativa».

Non c'è colpa grave

Tutti i citati in giudizio nelle loro difese hanno, infatti, negato la colpa grave «con riferimento a profili diversi, ad esempio la trasmissione delle deliberazioni di giunta alla sezione del controllo della Corte dei Conti e la minor colpa nei meri rinnovi dell’incarico rispetto all’iniziale conferimento». Il presidente della giunta regionale avrebbe infatti portato la nomina in giunta «con procedura di urgenza (senza previa istruttoria e senza iscrizione all’ordine del giorno)». In tal modo, «i dirigenti non potevano e dovevano che formalizzare la delibera già resa». Inoltre, la legge regionale di riferimento, secondo i giudici contabili, «è estremamente generica nell'individuazione dei presupposti dell'incarico e specialmente dell'oggetto e del tipo di collaborazione da fornire all'organo politico».

L'incarico a Pacenza, anche politico

Nella sentenza i giudici, infatti, argomentano che «è indubbio che l’incarico aveva ad oggetto il supporto e la sostituzione del presidente nelle attività politiche tese all’attuazione dell’accordo di programma quadro del 2007 sugli investimenti in sanità ed alla predisposizione di un nuovo piano per l’edilizia sanitaria: attività che per loro natura implicano scelte politiche di allocazione di risorse, di bilancio, di programmazione territoriale e di modalità di attuazione dei piani, tutte però da fondare su una diretta conoscenza della realtà e delle problematiche della sanità locale, e dei meccanismi di bilancio, e quindi involgono non solo conoscenze specialistiche di settore (tecniche), ma anche squisitamente “politiche” ed esperienziali, tutte presenti nel curriculum del Pacenza. Pertanto, la vaga formulazione della norma e soprattutto la particolarità dell’incarico erano circostanze tali da poter ingenerare (in tutti gli attori della vicenda qui in esame) un erroneo convincimento della legittimità della scelta di conferire un incarico di collaborazione avente ad oggetto non un supporto consulenziale specialistico in senso tecnico ma un supporto nell’attività politico-istituzionale del presidente».

Scelta errata ma senza colpa grave

«Ovviamente, tale scelta era erronea e imputabile a colpa, in quanto in un’ottica prudenziale e con un’interpretazione restrittiva della normativa si sarebbe potuta evitare la forzatura di utilizzare la facoltà concessa dalla legge regionale 13/1996 per conferire un incarico fiduciario non di natura specialistico-professionale (consulenziale in senso tecnico) bensì un incarico fiduciario di tipo “politico”; ma non a colpa grave, ove si considerino la genericità dei presupposti legali e soprattutto la tipologia di incarico concretamente conferito, per il quale la nomina del Pacenza poteva prima facie apparire congrua e ragionevole».