Chi non è titolare d’impresa non può essere personalmente destinatario d’informativa interdittiva antimafia. È questo il principio affermato dal Tribunale Amministrativo di Reggio Calabria con la sentenza n. 3/2022 – Presidente dottoressa Caterina Criscenti, estensore dottor Andrea De Col – in accoglimento di un ricorso presentato dall’avvocato Domenico Iofrida.

Con la decisione richiamata è stata annullata l’interdittiva prefettizia che aveva colpito il Direttore Tecnico di una società operante nel settore dei trasporti.

Il Tar di Reggio Calabria dopo aver ricordato che «l’accertamento antimafia sulla persona fisica (direttore tecnico, dipendente, socio ed amministratore) è pur sempre funzionale ad una valutazione di permeabilità criminosa dell’impresa individuale o societaria cui la medesima è collegata e che abbia chiesto una licenza, una concessione, un’autorizzazione o di contrattare con la P.A.», ha chiarito che «le informazioni antimafia interdittive, attestanti la sussistenza di possibili tentativi di infiltrazione mafiosa, riguardano specificamente soggetti che sono ascrivibili alla categoria degli operatori economici, comprensiva delle persone giuridiche (società, imprese, associazioni) ovvero a quella delle ditte individuali, laddove la ditta coincide con la persona fisica».

La normativa di riferimento non consente, quindi, l’adozione di informazioni interdittive antimafia nei confronti della persona fisica a cui non possa riferirsi direttamente un’attività imprenditoriale. Si tratta di una decisione la cui portata generale assume massimo rilievo e che è idonea a bloccare sul nascere un’interpretazione della normativa che il Giudice Amministrativo, in accoglimento delle tesi difensive, ha giudicato non «costituzionalmente né convenzionalmente orientata».