Il provvedimento era stato impugnato dall'avvocato Massimiliano Carnovale. Il Tar: «Riguardano specificamente soggetti che sono ascrivibili alla categoria degli operatori economici»
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Illegittima l'interdittiva antimafia emessa nei confronti di una persona fisica che non svolge alcuna attività imprenditoriale. Significativa ed innovativa pronuncia del Tar di Catanzaro con la sentenza 781 del 10 maggio 2022. I giudici amministrativi hanno osservato, già sin dalla fase cautelare, che l’interdittiva impugnata era stata emanata nei confronti della persona fisica del ricorrente non in quanto esercente attività imprenditoriale.
Il precedente
Una simile lettura aveva dato luogo ad una criticità evidenziata anche dal Consiglio di Stato, in sede di appello cautelare, nel senso che le informazioni antimafia interdittive, attestanti la sussistenza di possibili tentativi di infiltrazione mafiosa, riguardano specificamente soggetti che sono ascrivibili alla categoria degli “operatori economici”, comprensiva delle persone giuridiche (società, imprese, associazioni) ovvero a quella delle ditte individuali, laddove la ditta coincide con la persona fisica.
La pronuncia del Tar
Il Tar di Catanzaro ha chiarito che «l’accertamento antimafia sulla persona fisica è pur sempre funzionale ad una valutazione di permeabilità criminosa dell’impresa individuale o societaria cui la medesima è collegata e che abbia chiesto una licenza, una concessione, un’autorizzazione o di contrattare con la P.A. ovvero l’iscrizione ad un Albo» ma ha altresì statuito che «la sottoposizione a verifica antimafia di una persona fisica, quindi, deve essere necessariamente funzionale a significare eventuali condizionamenti criminosi nei confronti di un’impresa individuale o societaria organizzati dalla mafia, onde prevenire il rischio di inquinamento dell’economia legale».
Solo operatori economici
Ciò sta a significare che le informazioni antimafia interdittive, attestanti la sussistenza di possibili tentativi di infiltrazione mafiosa, riguardano specificamente soggetti che sono ascrivibili alla categoria degli “operatori economici”, comprensiva delle persone giuridiche ovvero a quella delle ditte individuali, laddove la ditta coincide con la persona fisica. Il legale del ricorrente Massimiliano Carnovale ha portato l’attenzione sul dato normativo rappresentando come non sia alcun riferimento all’adozione di informazioni interdittive antimafia nei confronti della persona fisica slegata da qualsivoglia attività imprenditoriale.
Al di là dell'interdittiva
I giudici amministrativi hanno accolto la tesi rappresentando inoltre che «ipotizzare l’interdicibilità di una persona fisica non imprenditore significherebbe forzare inammissibilmente la tenuta costituzionale del sistema antimafia, fuoriuscendo dai limiti “strutturali” dell’istituto dell’informazione interdittiva che da misura amministrativa di tipo cautelare e preventivo finirebbe per tramutarsi in una sorta di anticipazione di pena accessoria tipica dell’ordinamento penale, in violazione di ogni principio di legalità formale e sostanziale e di “prevedibilità” della sanzione».
La giurisprudenza
In tale direzione va orientandosi anche la giurisprudenza del Tribunale di Prevenzione che sembra escludere che la persona fisica possa essere direttamente colpita, all’infuori della sua qualità di imprenditore o di operatore economico, da un’informazione interdittiva, avendo già osservato che «il sistema normativo non consente l’avvio della procedura sul controllo giudiziario sulla persona fisica, per come emerge dell’art. 34 bis D.lgs n. 159/2011 (il quale, pur adoperando la terminologia più ampia possibile, includendo diverse categorie di operatori economici quali attività economiche, aziende, e imprese fa comunque riferimento ad un ente imprenditoriale, distinto dalla persona fisica».
Ergastolo sociale
L’auspicio è, dunque, che non si ponga in essere qualsivoglia tipo di distorsione della finalità dell’informazione interdittiva orientata alla tutela dell’ordine pubblico economico e della libera concorrenza del mercato giungendo invece a “punire” la vita privata del singolo trasformando l’interdittiva in un vero e proprio ergastolo sociale.