Il ricorso stato depositato alla sezione imprese del Tribunale di Roma chiede di bloccare tutte le attività della società di gestione: «Il decreto che fatto ripartire il progetto è illegittimo»
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Centoquattro persone hanno depositato un ricorso (ex art. 840 sexiesdecies del Codice di procedura civile) alla sezione imprese del tribunale di Roma, contro la Stretto di Messina spa. Si tratta di un'azione inibitoria collettiva per chiedere al giudice di accertare la responsabilità della società e il danno ingiusto causato per la violazione del dovere di diligenza, correttezza e buona fede proseguendo nell'attività per la realizzazione del ponte sullo Stretto, nonostante l'opera non abbia alcun reale interesse strategico e non è fattibile sotto i profili ambientali, strutturali ed economici. Il ricorso è stato presentato telematicamente il 13 giugno dagli avvocati Aurora Notarianni, Giuseppe Vitarelli, Antonino De Luca (del Foro di Messina) e Maria Grazia Fedele (del Foro di Reggio Calabria).
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I ricorrenti, con questa class action, narrano la storia della società e del progetto ed evidenziano la fondatezza delle proprie ragioni sostenendo che il decreto cosiddetto ponte è costituzionalmente illegittimo e contrario alla normativa europea e in conseguenza denunziano l'illegittimità dell'operato della società guidata da Pietro Ciucci, per violazione di numerose norme interne ed eurounitarie, oltre che internazionali.
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Il collegio di difesa precisa: «Questo ricorso mira ad accertare e dichiarare ammissibile e fondata l'azione inibitoria collettiva proposta. Vogliamo, così, ottenere la cessazione immediata da parte della società Stretto di Messina, di ogni atto o comportamento pregiudizievole dei diritti e degli interessi collettivi e diffusi e giuridicamente protetti, di ogni attività tendente all'approvazione del progetto definitivo ed esecutivo, di ogni comportamento relativo al riavvio dell'attività di progettazione dell'opera e, per l'effetto, ordinare la cessazione immediata di ogni attività negoziale, della stipula di atti aggiuntivi, unilaterali e contrattuali, onerosi e non e di ogni deliberazione del CdA, di ogni atto o documento prodotto nel procedimento innanzi alla Commissione Via Vas e alla Conferenza dei servizi e ordinare la cessazione di ogni attività connessa e conseguente idonea a reiterare la condotta pregiudizievole degli interessi collettivi e omogenei meritevoli di tutela e vietarne la reiterazione. Adesso, dopo il deposito del ricorso, attendiamo la data di fissazione dell'udienza».