Il giudice Giuseppe Perri non ci sta a lavorare lontano dal Distretto Giudiziario di Catanzaro, ritenendo profondamente ingiuste e illegittime le due delibere del Plenum del Consiglio Superiore della Magistratura, con le quali i consiglieri laici e togati di Palazzo dei Marescialli avevano deciso a maggioranza di trasferire per incompatibilità ambientale il magistrato, all'epoca consigliere della Corte d'Appello di Catanzaro, sezione civile.

Di recente infatti l'organo di autogoverno, dopo l'indicazione della terza commissione di individuare quale nuova sede il Distretto Giudiziario di Reggio Calabria, nello specifico la Corte d'Appello sezione penale, aveva completato l'iter iniziato nel 2022 con il precedente Csm, punendo sia Perri che Scuteri, anche quest'ultimo "inviato" a Reggio Calabria.

Perri e Scuteri, lo ricordiamo, erano finiti nell'occhio del ciclone della magistratura italiana a causa della cena tenutasi a casa dell'avvocato Giancarlo Pittelli, in un periodo antecedente al suo arresto per l'inchiesta "Rinascita Scott".

Se penalmente il gip di Salerno aveva escluso ogni profilo di responsabilità rispetto alle condotte dei due giudici, dal lato amministrativo la questione ha preso un binario lungo e complesso. Ora il giudice Giuseppe Perri si rivolge ancora al Tar del Lazio con motivi aggiunti. In un caso si fa riferimento al provvedimento del vecchio Csm, nel secondo invece al trasferimento a Reggio Calabria.

Tra i motivi riportati nel reclamo, che sarà discusso dai giudici amministrativi romani, c'è anche l'ispezione della prima commissione che, nell'espletare atti istruttori, non aveva in alcun modo ipotizzato la presunta incompatibilità di Perri.

Il giudice, sul punto, ritiene che «le conclusioni raggiunte dal Plenum nella delibera gravata, peraltro in aperto contrasto con la determinazione originariamente assunta dalla Prima Commissione, siano scaturite dall’approfondimento istruttorio disposto dal Consiglio in data 8 giugno 2022 allorquando, nel disporre la restituzione degli atti alla Prima Commissione, l’assemblea consiliare aveva richiesto di accertare, da un lato, se lo studio dell’avvocato Pittelli seguisse anche procedimenti civili presso la Corte di Appello di Catanzaro e dall’altro se, dopo la cena già rammentata, vi fossero stati altri incontri tra Perri e Pittelli». Entrambi gli accertamenti, ha osservato Perri, «sono risultati negativi».

A ciò si aggiunge, sempre in merito alla prima delibera, il presupposto che Pittelli possa tornare a svolgere la professione forense, creando una condizione di incompatibilità nel settore civile e del lavoro. Per Perri è «del tutto» illegittimo, in quanto questa circostanza risulterebbe «"assertiva e non ancorata a dati concreti”» oltre ad essere priva di rilevanza in concreto, essendosi accertato che Pittelli non risulta aver mai patrocinato procedimenti civili. Inoltre, si legge nella delibera del Csm, «il trasferimento disposto dal Consiglio Superiore sarebbe derivato, unicamente, dalla presenza di Perri nel corso di una cena nella quale «nulla di poco commendevole» era accaduto e nel corso della quale Giuseppe Perri sarebbe rimasto in silenzio astenendosi da commenti o giudizi sull’attività professionale propria o di altri colleghi.

«L’unico intervento riferibile al ricorrente riguarderebbe, infatti, unicamente il racconto di un fatto riferitogli, in via amicale, da una collega e relativo al chiarimento richiesto da un avvocato sul fatto che, una volta mutato il giudice, mantenesse validità l’originaria richiesta di abbreviato formulata dal medesimo avvocato allorquando il giudice del procedimento era Perri» ha evidenziato il Csm.

Non sarebbero state valorizzate neanche le dichiarazioni rese dall'allora presidente della Corte d'Appello di Catanzaro Domenico Introcaso, il quale aveva riferito al Csm che la partecipazione alla cena con l'avvocato Pittelli «non fosse nota alla cittadinanza e all'ambiente sociale». «Né tale notorietà era scaturita dai mezzi di informazione essendo stata menzionata, unicamente, all’interno di un articolo di un solo giornale senza che i medesimi mezzi di informazione avessero mai riportato le conversazioni intercorse durante la cena».

Perri sostiene l'insussistenza dello strepitus fori che «sarebbe scaturito, secondo quanto indicato nella delibera gravata, dal fatto che i contatti con Pittelli erano conoscibili a tutti i soggetti del processo "Rinascita-Scott" in quanto contenuti negli atti del relativo giudizio. Ad avviso del ricorrente tale circostanza non corrisponderebbe al vero essendo presente, agli atti del predetto processo, unicamente la nota del Ros dei Carabinieri del 29.12.2019, trasmessa con modello 45 a Salerno dalla procura di Catanzaro riportante unicamente le telefonate d’invito ed i brogliacci delle conversazioni intercorso durante la cena. Le trascrizioni delle predette conversazioni, infatti, sarebbero oggetto solo della successiva nota dei Ros del 26.11.2020, richiesta dalla Procura della Repubblica di Salerno e non conosciuta nel distretto di Catanzaro».

«La trascrizione dei contatti telefonici successivi alla cena, per di più non sarebbe contenuta né nel processo “Rinascita-Scott”, né nel procedimento presente presso la Procura della Repubblica di Salerno, essendo essa stata disposta dalla Prima Commissione la quale dunque, “in maniera del tutto illegittima” avrebbe condotto “una vera e propria “indagine” andando alla ricerca non solo di fatti “non contestati” ma “neppure noti ai magistrati e avvocati, tanto meno alla cittadinanza”».

Perri in definitiva ha formulato istanza cautelare al Tar del Lazio. La prima commissione, invece, ha proposto all'Avvocatura Generale dello Stato di costituirsi in giudizio per chiedere il rigetto della domanda principale di annullamento e di quella accessoria cautelare avanzata dal giudice Perri. Il Plenum nella seduta dell'otto marzo 2023 ha accolto la richiesdta.