Escluso il fumus sulla violazione del dovere di astensione da parte del magistrato nell’indagine che vedeva coinvolto l’ex parlamentare del Pd Ferdinando Aiello. L’ordinanza della Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura prevede che non debba più rimanere alla Procura generale del capoluogo reggino
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Nuovo capitolo nella vicenda giudiziaria che coinvolge il magistrato di Cosenza Vincenzo Luberto, attualmente in servizio presso la procura generale di Reggio Calabria. La sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura, presieduta dal vice presidente Fabio Pinelli, ha revocato la misura cautelare del trasferimento provvisorio nei confronti del pubblico ministero, fino al 6 gennaio del 2020, procuratore aggiunto della Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro.
Trasferimento cautelare chiesto dall'allora ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, a seguito dell'inchiesta della Dda di Salerno sui reati di corruzione in atti giudiziari, favoreggiamento, rivelazione del segreto d'ufficio e omissioni in atti d'ufficio. Indagine partita dalla Dda di Catanzaro, all'epoca diretta dal procuratore Nicola Gratteri e trasmessa per competenza territoriale alla procura di Salerno, coordinata oggi come allora dal procuratore Giuseppe Borrelli.
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Secondo l'accusa, Luberto avrebbe favorito l'ex parlamentare del Pd Ferdinando Aiello, non iscrivendolo nel registro degli indagati in un procedimento penale avviato dal suo ufficio nella Piana di Sibari, ricevendo in cambio il pagamento di soggiorni alberghieri in località turistiche. Contestazione, questa come le altre, naufragata davanti ai giudici di merito. Sia il gup di Salerno che la Corte d'Appello della città campana, hanno assolto il magistrato cosentino, da sempre impegnato nella lotta alla 'ndrangheta. Un'assoluzione divenuta definitiva pochi giorni fa, in quanto la procura generale di Salerno non ha inteso presentare ricorso in Cassazione.
I giudici di secondo grado, confermando che i due imputati non avevano commesso alcun reato, sono andati anche oltre, evidenziando profili di non responsabilità che in sede disciplinare sicuramente avranno il loro peso.
Cosa scrive la sezione disciplinare su Vincenzo Luberto
Seppur il processo disciplinare di Luberto non sia ancora concluso, il collegio giudicante di Palazzo dei Marescialli - composto oltre che da Pinelli pure dal consigliere laico Rosanna Natoli e dai consiglieri togati Paola D'Ovidio, Genantonio Chiarelli, Antonino Laganà e Roberto Fontana (relatore) - ritiene che «sotto il profilo del fumus, è da rilevare che nella sentenza di secondo grado è espressamente affrontato il tema dell'eventuale violazione da parte di Luberto del dovere di astensione dopo l'assunzione della funzione di procuratore aggiunto, avvenuta il 12 marzo 2015».
I giudici disciplinari evidenziano, a tal proposito, che «diversamente da quanto prospettato nell'ordinanza del 17 novembre 2022 la Corte, dopo aver escluso la configurabilità di un dovere di astensione per il periodo in cui il magistrato era titolare del procedimento penale, in qualità di sostituto procuratore, perviene a una conclusione negativa anche per gli anni successivi, affermando che, da parte di Luberto "non vi era alcun motivo di astenersi perché Aiello non era indagato e perché l'astensione non poteva certo essere dettata dal fatto che il suo nome era stato fatto in un'intercettazione del 2014, nel corso del quale era emerso che" alcuni imprenditori "volevano regalargli un orologio, cosa non confermata dal servizio OCP subito disposto"».
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Inoltre la sezione disciplinare ha richiamato anche un altro passaggio della Corte d'Appello di Salerno, allorquando scrive che «l'unica astensione ipotizzabile in capo all'Aggiunto Luberto avrebbe potuto riguardare» un altro procedimento «e che - scrivono i giudici di Palazzo dei Marescialli - tuttavia era emerso dalle indagini che Luberto era stato tenuto all'oscuro del coinvolgimento di Aiello in tale procedimento ed estromesso da esso, prima che venisse a conoscenza, a seguito della segnalazione della circostanza da parte del sostituto titolare al procuratore Gratteri che aveva provveduto a coassegnarsi il procedimento».
Esclusa quindi la violazione «del dovere di astensione da parte del magistrato per l'intero arco temporale dal 2013 al 2019, non vi è un quadro di elementi idoneo per ritenere la persistenza del fumus all'illecito disciplinare di cui agli art. 1 e 2, comma 1, lett. d)». Stessa conclusione per l'illecito disciplinare di cui all'art. 3 lett. a), «posto che - evidenzia la sezione disciplinare del Csm - il giudice di secondo grado ha pienamente confermato la valutazione del giudice dell'udienza preliminare in ordine "alla inconsapevolezza di Luberto circa il pagamento di quelle somme"» da parte di Ferdinando Aiello.
In definitiva, la sezione disciplinare, nonostante il parere negativo espresso dalla procura generale presso la Corte di Cassazione, «in ragione della doppia sentenza conforme di assoluzione del magistrato in sede penale perché il fatto non sussiste, stante l'identità dei fatti integranti le fattispecie disciplinari contestate e i fatti oggetto dell'accertamento negativo del giudice penale, va revocata la misura cautelare del trasferimento provvisorio del dott. Vincenzo Luberto alla procura generale presso la Corte d'Appello di Reggio Calabria, in sostituzione della misura del trasferimento d'ufficio al tribunale di Potenza con funzioni di giudice civile adottata con ordinanza del 7 gennaio 2020». Un'ordinanza prodromica al buon esito del giudizio di merito disciplinare? Può essere. Carte alla mano, Luberto può occupare di nuovo il posto di procuratore aggiunto di Catanzaro. Ma anche in questo caso la palla passerà al Csm.