Fondazione Betania svolge attività d'impresa ed è pertanto soggetta a liquidazione giudiziale. È dalla Corte d'Appello di Catanzaro che arriva la conferma della sentenza già emessa dal Tribunale che nell'aprile dello scorso anno ha avviato la liquidazione della struttura socioassistenziale catanzarese, sulla base del ricorso proposto da Ristorart che vanta un credito nei confronti della fondazione.

Il procuratore di Betania ha infatti proposto appello chiedendo la sospensione e l'annullamento della liquidazione, riproponendo in sostanza i medesimi motivi di difesa avanzati in primo grado. Non ritenuti fondati dai giudici della Corte d'Appello che hanno riconfermato in toto la sentenza impugnata. Nel procedimento si è costituita in giudizio la curatela della liquidazione giudiziale, rappresentati da Eleonora Greco e Antonio Condello, i quali hanno documentato come Fondazione Betania non risulti «iscritta nell’apposito registro degli enti del Terzo settore, mentre dalla stessa intestazione del reclamo risulta iscritta presso la Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Catanzaro».

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Inoltre, «ai fini della qualifica dell’attività di impresa commerciale» rileva per i giudici d'Appello «il lucro oggettivo, ossia l’obiettiva economicità della gestione, intesa come proporzionalità tra costi e ricavi, che si traduce nell’attitudine a conseguire la 
remunerazione dei fattori produttivi». «Premesso questo - si legge in sentenza - deve evidenziarsi che la gestione di Fondazione Betania Onlus è stata improntata, senza dubbio, a criteri di economicità e, in particolare, al criterio di proporzionalità tra costi e ricavi, tale da remunerare con questi ultimi, tendenzialmente, i fattori produttivi».

Confermato, inoltre, anche lo stato di insolvenza della struttura socio-assistenziale. Secondo il procuratore di Betania, si tratterebbe piuttosto «di tensione finanziaria o di crisi aziendale, a cui, peraltro, aveva inteso porre rimedio con la richiesta 
all’Ordine dei Commercialisti di Catanzaro (quale Organo di composizione della crisi) di un piano di concordato minore».

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Ma così non è per i giudici che dichiarano, al contrario, «l’obiettiva condizione di gravissima crisi economica e finanziaria dell’ente, compendiata nella pacifica sproporzione tra l’ammontare notevole dei debiti». Documentati oltre 17 milioni di debiti nei confronti del fisco mentre dall’elenco dei creditori insinuatisi nel passivo della liquidazione giudiziale si evince una massa debitoria garantiti da ipoteca o privilegio per 23.700.997 euro e non garantiti per 6.489.785 euro

A fare da contraltare ai debiti, vi sono «ridotte disponibilità liquide (circa 63.000 euro), oltre che una estrema difficoltà di riscuotere i crediti vantati». La Corte d'Appello ha quindi rigettato il reclamo proposto da Fondazione Betania e confermato la sentenza dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale