Sul caso giudiziario di Ambrogio Mascherpa, imputato come Oliverio nell'operazione antimafia Glicine-Acheronte, la sesta sezione penale demolisce l'ordinanza del Riesame di Catanzaro e di conseguenza l'impianto accusatorio della Dda di Catanzaro. Una sentenza così dura in Calabria non si leggeva dai tempi di Mario Oliverio, quando la Cassazione parlò di un chiaro pregiudizio accusatorio nei confronti dell'allora governatore della Regione Calabria, indagato (e poi assolto) nel procedimento penale "Lande desolate". Ma riavvolgiamo il nastro e partiamo dall'inizio.

Il ricorso al Riesame

Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale del riesame di Catanzaro aveva rigettato l'appello proposto da Ambrogio Mascherpa contro l'ordinanza del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro datata 7 giugno 2023. Questa ordinanza aveva applicato nei confronti di Mascherpa la misura cautelare della sospensione dall'esercizio di pubblici uffici e l'interdizione da qualsiasi carica pubblica per un anno.

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Le accuse contro Ambrogio Mascherpa

La Dda di Catanzaro contesta ad Ambrogio Mascherpa il delitto di cui all'art. 416 del codice penale. Agendo d'intesa con Sculco, Devona, Adamo, Romeo, Oliverio e altri, Mascherpa si sarebbe associato per commettere una serie di delitti contro la pubblica amministrazione, in particolare turbata libertà degli incanti, turbata libertà di scelta del contraente, corruzione, abuso d'ufficio e reati elettorali.

Il ruolo di Mascherpa in Aterp Calabria

Mascherpa, in qualità di commissario straordinario e poi direttore generale di Aterp Calabria, è accusato di essersi messo a disposizione di Vincenzo Sculco, ex consigliere regionale, e Giancarlo Devona, ex capo di Gabinetto di Mario Oliverio, per permettere loro il controllo sugli appalti e sulle nomine nell'ente regionale del distretto di Crotone.

Un'altra accusa riguarda l'appalto bandito dall'Aterp Calabria il 24 gennaio 2018 per la ricerca di un immobile da locare per la sede del Distretto di Crotone. Mascherpa avrebbe gestito la procedura di gara in modo da favorire la ditta Eredi Mazzei, violando i criteri e le prescrizioni di gara.

I motivi del ricorso di Mascherpa

L'avvocato Cesare Badolato, difensore di Ambrogio Mascherpa, ha presentato ricorso per Cassazione con diverse motivazioni, sostenendo l'assenza di gravi indizi di colpevolezza e la mancanza di esigenze cautelari.

Il difensore di Mascherpa ha contestato la mancanza di prove concrete che lo coinvolgessero direttamente nel reato di cui all'art. 353 del codice penale. Le conversazioni telefoniche intercettate non vedevano mai Mascherpa come protagonista. Il legale di Mascherpa ha anche contestato l'accusa di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di delitti contro la Pubblica amministrazione, sostenendo che l'ordinanza impugnata non specificava gli elementi costitutivi del reato.

Infine, Mascherpa ha sostenuto l'assenza di esigenze cautelari, dato che non rivestiva più ruoli apicali nell'Aterp da tre anni e mezzo. Il Tribunale del riesame, tuttavia, ha ritenuto che Mascherpa potesse ricreare le condizioni per reiterare le condotte contestate.

La Cassazione annulla senza rinvio

Il ricorso presentato per conto di Ambrogio Mascherpa è stato ritenuto fondato sotto il profilo dell'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, motivo che ha assorbito anche quello relativo alle esigenze cautelari.

Insussistenti i gravi indizi di colpevolezza

Secondo la sesta sezione penale della Corte di Cassazione, il Tribunale del riesame di Catanzaro ha commesso un errore nel considerare Mascherpa coinvolto nella preparazione della gara d'appalto. Mascherpa non è intervenuto «mai nelle comunicazioni intercettate tra Santilli e Devona». Inoltre, «la condotta di Mascherpa successivamente all'aggiudicazione alla "Eredi Mazzei S.r.l." dimostrava la sua estraneità a eventuali collusioni».

Procedura di gara e annullamento

Il Tribunale, stando a quanto scrive la Cassazione, ha ritenuto erroneamente che Mascherpa avesse avallato il suggerimento di Santilli e Devona. In realtà, Mascherpa si è opposto all'annullamento della gara per permettere alla "Eredi Mazzei S.r.l." di partecipare nuovamente. Questo comportamento, invece, portava alla loro esclusione, dimostrando la correttezza della condotta di Mascherpa.

Condotta conforme alla legge

La Cassazione ha concluso che Mascherpa ha tenuto una condotta conforme alla legge, contraria a quanto contestato. La motivazione dell'ordinanza impugnata, e redatta dal Riesame di Catanzaro, è risultata illogica e contraddittoria. L'annullamento della gara trovava giustificazione nella notifica da parte del Comune di Crotone dell'esistenza di un altro stabile utilizzabile. L'indagato non era obbligato a indire una manifestazione di interesse per la locazione, e la pubblicazione dell'avviso pubblico indicava l'applicazione del principio di trasparenza.

Associazione a delinquere, mancano gli elementi

L'ordinanza impugnata non ha fornito, secondo la Cassazione, elementi concreti per sostenere l'accusa di associazione a delinquere finalizzata alla gestione clientelare delle risorse pubbliche, come evidenziato dall'avvocato Cesare Badolato che ha ottenuto l'annullamento senza rinvio.