La Corte boccia l'Italia sulla vicenda di Marcello Viola, dietro le sbarre dall'inizio degli anni '90 per associazione mafiosa, omicidio, rapimento e detenzione d'armi
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L'Italia deve riformare la legge sull'ergastolo ostativo, che impedisce al condannato di usufruire di benefici sulla pena se non collabora con la giustizia. Lo ha stabilito la Corte di Strasburgo, rifiutando la richiesta di un nuovo giudizio avanzata dal Governo italiano dopo la condanna - che adesso diventa definitiva - emessa il 13 giugno scorso. Nella sentenza la Corte di Strasburgo ha stabilito che la legge sull'ergastolo ostativo viola il diritto a non essere sottoposti a trattamenti inumani e degradanti.
Il caso su cui la Corte si è pronunciata è quello di Marcello Viola, calabrese in carcere dall'inizio degli anni '90 anni per associazione mafiosa, omicidio, rapimento e detenzione d'armi. L'uomo si è finora rifiutato di collaborare con la giustizia e gli sono stati quindi rifiutati due permessi premio e la libertà condizionale.
Nella sentenza la Corte spiega che lo Stato non può imporre il carcere a vita ai condannati solo sulla base della loro decisione di non collaborare con la giustizia. I giudici di Strasburgo ritengono che "la non collaborazione" non implica necessariamente che il condannato non si sia pentito dei suoi atti, che sia ancora in contatto con le organizzazioni criminali, e che costituisca quindi un pericolo per la società.
La Corte afferma che la non collaborazione con la giustizia può dipendere da altri fattori, come per esempio la paura di mettere in pericolo la propria vita o quella dei propri cari. Quindi, al contrario di quanto affermato dal governo, la decisione se collaborare o meno, non è totalmente libera. Allo stesso tempo a Strasburgo ritengono che la collaborazione con la giustizia non comporti sempre un pentimento e l'aver messo fine ai contatti con le organizzazioni criminali. Nella sentenza la Corte non dice che Viola deve essere liberato, ma che l'Italia deve cambiare la legge sull'ergastolo ostativo in modo che la collaborazione con la giustizia del condonato non sia l'unico elemento che gli impedisce di non avere sconti di pena.