La quinta sezione della Corte di Cassazione, in accoglimento del ricorso proposto dagli avvocati Domenico e Giuseppe Alvaro, ha annullato la sentenza con la quale la corte di Appello di Reggio Calabria aveva condannato Marco Clemente, 29 anni, di Delianuova, al risarcimento del danno e al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, C. R., 43 anni, di Delianuova.


Clemente era imputato di minacce e lesioni aggravate per aver provocato alla persona offesa, all’esito di una lite verificatasi a Delianuova il cinque settembre del 2011, scaturita da motivi riconducibili a cattivi rapporto di vicinato, l’indebolimento permanente dell’organo visivo, oltre che una malattia che ha necessitato oltre 40 giorni di cure. Nel giudizio di primo grado, celebratosi con il rito ordinario, il Tribunale di Palmi aveva assolto l’imputato da tutti i reati, ritenendo che dalla complessa attività istruttoria non erano emersi elementi probatori che confermassero la versione accusatoria, secondo la quale le lesioni riportate dalla parte civile erano derivate da un violento pugno al volto sferrato dal Clemente. Quest’ultimo aveva invece, sostenuto che le lesioni all’occhio erano riconducibili all’impatto contro alcuni pilastri in ferro, collocati in prossimità del cancelletto di ingresso all’area in cui si era svolta la lite, e che comunque aveva agito in stato di legittima difesa.


L’assoluzione di Clemente, non impugnata dalla pubblica accusa, era divenuta revocabile, ma la parte civile aveva proposto appello avverso la sentenza di primo grado ai soli fini civili. La corte di Appello di Reggio Calabria, nonostante la richiesta della difesa dell’imputato di riaprire l’istruttoria per riassumere tutte le testimonianze rese in primo grado, aveva pronunciato direttamente condanna agli effetti civili ritenendo che la rinnovazione del dibattimento sarebbe stata necessaria soltanto nel caso di appello proposto dal pubblico ministero, non anche nel caso di impugnazione presentata dalla sola parte civile.


La Cassazione, con una pronuncia destinata a diventare un autorevole precedente sulla materia, ha invece ritenuto di accogliere la tesi illustrata dai legali Domenico e Giuseppe Alvaro, alla quale ha aderito anche il procuratore generale presso la Corte di Cassazione, e ha quindi annullato la sentenza di condanna con rinvio degli atti al giudice civile dinnanzi al quale dovranno essere svolte le attività istruttorie necessarie per l’accertamento della sola responsabilità civile, essendo ormai divenuta irrevocabile l’assoluzione dell’imputato.