*di Fernando Caldiero  


Nel quadro dei numerosi interventi emergenziali emanati dal Governo, il decreto legge cosi detto Ristori”, contiene una norma rubricata “Sospensione delle procedure esecutive immobiliari nella prima casa”.

 

È l’art. 4 del d.l. 137/2020,  che novellando l’art. 54 ter del D.L. 18/2020 convertito dalla L.27/2020,  prolunga, dall’originario termine del 30 ottobre 2020 al 31 dicembre 2020,  la sospensione delle procedure esecutive che gravano l’abitazione principale del debitore, dovendosi intendere come tale  un immobile, iscritto o iscrivibile al nuovo catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e vi risiedono stabilmente.

 

Con il medesimo articolo 4 del decreto “Ristori, inoltre, vengono dichiarate “inefficace” ogni procedura esecutiva “per il pignoramento immobiliare” che abbia ad oggetto l’abitazione principale del debitore, “effettuata” dal 25 ottobre 2020 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo decreto-legge, ovvero, presumibilmente entro il 28 dicembre 2020.

In pratica, viene sancita, con una terminologia impropria, l’inefficacia di tutti i pignoramenti che colpiscono “l’abitazione principale del debitore” dal 25 ottobre fino all’entrata in vigore dell’eventuale legge di conversione del decreto.

 

Coordinando le due norme, che non ci si può esimere dal riferirlo, contengono diverse illogicità e discrasie - anche temporali - nonché, imprecisioni linguistiche e terminologiche, è possibile desumere che:

 

  • tutte le procedure esecutive (aventi ad oggetto l’abitazione principale del debitore) iniziate prima della data di entrata in vigore della legge n. 27/2020 (30 aprile 2020) sono soggette al regime di proroga della sospensione fino al 31 dicembre 2020;
  • tutti i pignoramenti (aventi ad oggetto l’abitazione principale del debitore) eseguiti dal 25 ottobre fino alla futura data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge “Ristori”, sono inefficaci.

 

Rimangono nel limbo, quelle procedure esecutive (aventi ad oggetto l’abitazione principale del debitore) iniziate con pignoramento eseguito dopo la data di entrata in vigore della legge n. 27/2020 (30 aprile 2020) e prima del 25 ottobre 2020.

 

*vice presidente dell’Odcec di Paola.