Continua la battaglia giudiziale sul Palazzetto di Insiti che vede protagonisti da un lato il Comune di Corigliano Rossano e dall’altro un privato che ha intentato una causa per impossessarsi del sito, laddove la legge regionale di fusione tra gli ex comuni di Corigliano e di Rossano prevede la cittadella degli uffici. Per ora il privato ha subito una prima battuta d’arresto con una la sentenza civile del tribunale di Castrovillari che ha bocciato le richieste del ricorrente. La stessa sentenza sortiva l’effetto conseguente dell’ordinanza di sgombero nei confronti del privato. Ed è proprio su questa che nelle ultime ore è intervenuto il Tar con una sospensiva che, secondo l’Assessore Mauro Mitidieri, è «fisiologica».

L’amministratore precisa che «poiché non c’erano i termini per discutere i motivi aggiunti, veniva fissata un’udienza di merito congiuntamente, nel rispetto dei termini procedurali, al 12 luglio p.v. Era assolutamente fisiologico che fino alla decisione finale sulla causa il Tar confermasse la sospensiva concessa con decreto presidenziale, al fine di evitare i congetturati danni lamentati dal privato; tuttavia, il 12 luglio parte ricorrente non potrà più accampare motivi di “danno grave” perché si affronterà il merito del giudizio».

L’amministratore torna sulla sentenza civile e afferma: «Tali controversie vengono promosse da chi ritiene di essere proprietario di fatto contro chi lo è di diritto, pertanto, nel caso specifico, dal privato contro l’Ente, dunque, va da sé che perdendo la causa il privato i terreni di cui si discute sono di proprietà del Comune: se non è proprietario l’uno, lo è altro, tertium non datur.  Infine, sempre tale sentenza non disponeva la restituzione in capo all’Ente né dichiarava chi è il proprietario poiché la natura stessa della sentenza (mero accertamento) non lo consente. Proprio per tale ragione veniva emessa l’ordinanza di sgombero, il cui meritò verrà discusso il prossimo luglio: nessuna anomalia, dunque, rispetto a tale pronuncia, ma semplicemente tutte le sentenze di usucapione hanno per legge tale natura».