La decisione adesso ritorna al Consiglio nazionale forense. A rischio la continuità degli attuali vertici forensi della città del Pollino
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L’elezione degli avvocati del Foro di Castrovillari è finita in Corte di Cassazione che oggi si è pronunciata accogliendo il ricorso presentato da alcuni avvocati ed ha disposto il rinvio al Consiglio Nazionale Forense, in diversa composizione, per l’esame e la decisione sulla richiesta di ineleggibilità di alcuni consiglieri eletti alla tornata del 17 e 18 gennaio 2019.
Il ricorso
All’indomani delle elezioni, il cui esito aveva permesso di proclamare la composizione del Consiglio dell’ordine forense di Castrovillari per il quadriennio 2019-2022, sedici avvocati tra consiglieri eletti, non eletti e iscritti al COA di Castrovillari (Zumpano Giuseppe, Minnicelli Maurizio, Tagliaferro Giuseppe, Verrina Elisabetta, Ruscio Vittorio, Santelli Maria Gisella, Grillo Marinella, Straface Giuseppe, Renzo Vincenzo, Vennari Rosina, Bruno Giuseppe, Perfetto Bambina Giovanna, De Simone Francesca, Viceconte Vincenzo, Falvo Claudio, Forciniti Saverio) ai quali si era poi unito anche l’avvocato Franco Camodeca, avevano presentato reclamo al consiglio nazionale Forense affinché venisse dichiarata l'ineleggibilità di sei avvocati eletti consiglieri (uno dei quali, nelle more, deceduto) ritenendo fosse stata violata la norma che impedisce la candidabilità di chi ha già svolto due o più mandati.
La decisione
Il Consiglio Nazionale Forense aveva dichiarato inammissibile il reclamo, ritenendo che i ricorrenti fossero in conflitto di interessi tra di loro. Da qui il ricorso delle toghe alla suprema Corte di cassazione, che ha invece dichiarato l’ammissibilità del ricorso, accogliendolo e riconoscendo, quale afferente al diritto di elettorato passivo degli avvocati, il diritto di ciascun iscritto al COA di contestare l’eleggibilità dei candidati. Rigettando il ricorso incidentale condizionato proposto dai contro-ricorrenti (i cinque avvocati eletti consiglieri: Laghi Roberto; Guglielmini Francesco; Garofalo Andrea; Vincenzi Maria Teresa; Rosa Vincenzo), condannati al pagamento delle spese legali, la Cassazione ha quindi disposto il «rinvio, per l’esame, al Consiglio Nazionale Forense perché la erronea declaratoria di inammissibilità del reclamo è stata pronunciata prima dell’esame di tutte le ulteriori questione, ritenute assorbite, che dovranno perciò essere definite nel giudizio di rinvio da celebrarsi dinanzi allo stesso CNF».