I giudici amministrativi hanno accolto i ricorsi incidentali presentati da alcuni partecipanti. La commissione avrebbe violato il principio dell'anonimato della prova
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Il Tribunale amministrativo della Calabria ha annullato i verbali del 18 e del 23 maggio della commissione esaminatrice nominata dall'azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio di Catanzaro e chiamata ad esaminare i curricula dei partecipanti al concorso per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di due posti di collaboratore amministrativo.
Il ricorso al Tar è stato presentato da Mario Muoio nei confronti sia dell'azienda ospedaliera che nei confronti di altri partecipanti al concorso difesi in parte dall'avvocato Alfredo Gualtieri e in parte dall'avvocato Achille Morcavallo. Muoio aveva chiesto l'annullamento dei verbali della commissione e la condanna dell'amministrazione alla ripetizione della prova orale, dopo essere stato escluso con un punteggio insufficiente.
Secondo il ricorrente la prova orale del concorso si sarebbe svolta in maniera illegittima perché la commissione avrebbe formulato i quesiti da sottoporre ai candidati tre giorni prima della data fissata dalla prova orale e non immediatamente prima della prova. Alcuni dei controinteressati hanno successivamente proposto ricorso incidentale impugnando gli atti della commissione esaminatrice che prima aveva escluso e poi riammesso Mario Muoio a sostenere la prova orale, dopo la ricorrezione di quella pratica.
I guidici amministrativi hanno accolto i due ricorsi incidentali, proposti tra l'altro da Daniela Marasco difesa dall'avvocato Alfredo Gualtieri e da Raffaella Mancuso e Pasquale Santaguida, e ritenuto fondate le censure relative alla violazione del principio di anonimato e della segretezza nella ricorrezione della prova scritta e della prova pratica.
Secondo la ricostruzione, infatti, in un primo tempo la commissione avrebbe escluso Mario Muoio per non aver conseguito un punteggio sufficiente, successivamente però - dopo l'istanza di riesame degli elaborati - lo avrebbe ammesso correggengo le proprie valutazioni. Annotano i giudici del Tar: «La commissione esaminatrice quando ha ricorretto il compito scritto e la prova pratica era perfettamente a conoscenza di chi fosse l'autore dei due elaborati. Non ha predisposto, infatti, alcuna cautela volta a garantire l'anonimato dei due elaborati e preservare l'uniformità di giudizio rispetto alla valutazione compiuta sugli altri compiti dei concorrenti. Ha quindi platealmente violato i prinicipi di anonimato e della segretezza delle prove scritte delle procedure di concorso».
Inammissibile è stato dunque dichiarato il ricorso principale mentre hanno trovato accoglimento i due ricorsi incidentali. Di conseguenza il Tar ha ordinato l'annullamento dei verbali della commissione esaminatrice limitatamente alle parti in cui viene attribuita una valutazione sufficiente alla prova scritta e alla prova pratica di Mario Muoio condannandolo inoltre, assieme all'azienda ospedaliera al pagamento delle spese di lite.