Gli avvocati sono riusciti a dimostrare una imprevedibile deriva delle sementi con valori del thc superiori alla norma
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Dopo l’annullamento con rinvio deciso dalla Corte di Cassazione lo scorso 21 settembre, è giunta oggi la sentenza nel giudizio di rinvio nei confronti di Giuseppe e Antonio Santacroce, difesi dagli avvocati Salvatore Staiano, Vincenzo Cicino e Aldo Ferraro, che erano stati condannati dal Tribunale di Vibo Valentia e dalla Corte di Appello di Catanzaro per la coltivazione illecita di sostanze stupefacenti all’interno della loro azienda florovivaistica, e che oggi sono stati assolti perché il fatto non sussiste.
È quanto ha deciso la terza sezione della Corte di Appello di Catanzaro (presidente Rizzuti, a latere Fontanazza e Mellace), all’esito dell’udienza di oggi nella quale il Procuratore Generale aveva chiesto la conferma delle condanne pronunciate dal giudice di primo grado a sette anni di reclusione per Antonio Santacroce e a sei anni di reclusione per Giuseppe Santacroce.
La Corte di Appello ha, invece, recepito il principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza di annullamento delle condanne, che a sua volta aveva integralmente recepito i rilievi difensivi secondo cui la cooperativa Florencia era una società autorizzata alla produzione ed alla coltivazione di canapa sativa, e che in concreto si era verificata una imprevedibile deriva genetica delle sementi lecite che erano state utilizzate, che aveva portato alla produzione di inflorescenze con valori di THC superiori rispetto a quelli che quelle sementi avrebbero dovuto produrre.
Evenienza, questa, astrattamente prevista dalla legge 242 del 2016, che proprio per questi casi contempla una specifica ipotesi di esclusione della responsabilità penale per il coltivatore che si sia attenuto, nella coltivazione della canapa, alle prescrizione previste dalla stessa legge. D’altronde, hanno documentato i difensori, anche a livello sovranazionale si era verificato qualcosa di analogo: la difesa ha infatti dimostrato che la Germania è stata autorizzata dalla Commissione di Europea a vietare l’uso sul suo territorio nazionale, delle stesse sementi utilizzate dai Santacroce, del tipo Carmagnola, e ciò in quanto per due annualità consecutive l’uso di quelle sementi aveva fatto registrare valori di THC superiori a quelli previsti dalla legge.
È massima la soddisfazione dei difensori per avere consentito che la famiglia Santacroce e la società florovivaistica a loro riconducibile abbia ottenuto il riconoscimento della insussistenza del reato di coltivazione illecita che gli veniva addebitato, dapprima registrando l’assoluzione piena del suo presidente, Andrea Antonio Santacroce (con l’avvocato Aldo Ferraro), assolto perché il fatto non sussiste all’esito del giudizio abbreviato, ed oggi l’assoluzione piena di Giuseppe Santacroce e Antonio Santacroce (con gli avvocato Staiano, Cicino e Ferraro) rispetto al reato di coltivazione di sostanze stupefacenti.