È prevista nella giornata di domani la camera di consiglio chiamata a decidere sull'istanza di sospensiva avanzata al Tar - con separati ricorsi ma riunificati - dalla Cisl Medici Calabria e da alcuni medici ospedalieri avverso il protocollo d'intesa siglato nei mesi scorsi dal presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, e dal rettore dell'Università Magna Grecia, Giovambattista De Sarro, da cui si è originato il processo di fusione per incorporazione dell'azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio nel policlinico universitario Mater Domini di Catanzaro.

L'avvocatura dello Stato di Catanzaro, nell’interesse del commissario ad acta, dell’Università Magna Grecia  e delle altre amministrazioni statali resistenti, si è costituita nei due giudizi instaurati per ottenere l’annullamento del dca 83 del 15 marzo 2023 di approvazione del protocollo d'intesa.

L’avvocatura dello Stato, secondo quanto si legge in una nota, «ha eccepito l’inammissibilità del ricorso proposto dalla Cisl per evidente conflitto con gli interessi di una parte della categoria rappresentata per statuto, ossia con i medici ospedalieri dipendenti dalla ex Aou Mater Domini, in quanto il sindacato ricorrente sostiene l’inesistenza di tale azienda per mancato riconoscimento statale».

«Ove la tesi dell’inesistenza sostenuta dalla Cisl venisse accolta dal Tribunale amministrativo - prosegue la nota - ne conseguirebbe la nullità dei contratti di lavoro stipulati dai medici dipendenti dell’ex Mater Domini, in quanto intercorsi con ente inesistente, con conseguente obbligo per la pubblica amministrazione di dichiararne cessata l‘efficacia».

«Tale esito, che sarebbe inevitabile ove si seguisse la tesi del sindacato ricorrente, confligge chiaramente con gli interessi dei medici dipendenti dell’ex Mater Domini – anch’essi iscritti e comunque statutariamente rappresentati dal medesimo sindacato ricorrente – che finirebbero per perdere la posizione lavorativa».

L’avvocatura dello Stato ha altresì eccepito dinanzi al Tribunale amministrativo «la carenza di legittimazione del sindacato ricorrente, spettando tale legittimazione solo alla confederazione di appartenenza, organo alla quale compete statutariamente la rappresentanza in materia di politica regionale, anche al fine di evitare contrasti con gli interessi di altre federazioni aderenti, ossia, nel caso di specie, la federazione università della medesima Cisl».

«La violazione da parte del sindacato ricorrente dello statuto fondativo della stessa Cisl determina, secondo la difesa erariale, l’inammissibilità del ricorso». Inoltre, l'avvocatura dello Stato ha pure evidenziato al Tar un altro profilo di inammissibilità del ricorso per «carenza di interesse, in quanto il sindacato ricorrente non indica nessuna disposizione del protocollo d’intesa che possa concretamente ed effettivamente “penalizzare” i medici ospedalieri dipendenti dell’ex azienda Pugliese-Ciaccio.

La mancanza di qualsiasi pregiudizio per i medici ospedalieri sarebbe confermata dall’adozione da parte del commissario ad acta, proprio a seguito della stipula del protocollo d’intesa, delle  nuove linee guida sull’atto aziendale che hanno notevolmente ampliato il numero delle strutture dell’Aou Dulbecco, passando, quelle complesse, da 72 a 102 e, quelle semplici, da 95 a 124.

L’avvocatura dello Stato ha altresì evidenziato al Tribunale amministrativo come il sindacato ricorrente abbia omesso di impugnare le precedenti linee guida approvate con Dca 54 del 16 febbraio 2023, anteriori al protocollo d’intesa, che avevano invece ridotto considerevolmente le unità operative complesse e semplici assegnate all’Aou rispetto a quelle esistenti prima della fusione.

Secondo l’avvocatura dello Stato il ricorso proposto dai singoli medici ospedalieri risulta, invece, «irricevibile per tardività, essendo stato proposto quando il termine di impugnazione previsto dalla legge (sessanta giorni) era già ampiamente scaduto, essendo il protocollo oggetto di impugnazione pubblicato sul sito web dell’Amministrazione in data 15 marzo 2023».

In ogni caso, nel merito, l’avvocatura dello Stato ha dedotto che la tesi della «inesistenza dell’ex azienda ospedaliera universitaria Mater Domini sia priva di qualsiasi fondamento giuridico, risultando l’azienda a suo tempo validamente costituita, in quanto la disciplina normativa dell’epoca (1994) attribuiva alle regioni (e non allo Stato) il potere di costituzione delle aziende e prevedeva che le regioni possono costituire in azienda i presidi ospedalieri in cui insiste la prevalenza del percorso formativo del triennio clinico delle facoltà di medicina e chirurgia (art. 5, lett. c, della legge n. 517/1993), proprio come accaduto per l’ex Aou Mater Domini.

Di conseguenza, non rileva l’art. 8, d.lgs. 517/1999, richiamato dal sindacato ricorrente, che disciplina il caso, del tutto diverso, della costituzione ex novo di una Aou e non può applicarsi ad una azienda (la ex Mater Domini) costituita nel 1994 mediante trasformazione di un presidio ospedaliero in cui si svolgeva il percorso formativo del triennio clinico delle facoltà di medicina e chirurgia.

Infine, secondo l’avvocatura dello Stato, l’istanza di sospensione dell’efficacia del protocollo avanzata dal sindacato e dai medici ospedalieri ricorrenti contrasta chiaramente con il preminente interesse generale alla continuità nell’erogazione dell’assistenza sanitaria, in quanto la fusione tra le aziende è stata resa operativa già da alcuni mesi.

La sospensione degli atti impugnati dalle associazioni sindacali, ha evidenziato l’avvocatura di Stato, comporterebbe la retrocessione di tutta l’attività amministrativa finora svolta dall’Aou “Dulbecco”, gettando nel caos le attività assistenziali e pregiudicando in maniera insostenibile la collettività tutta».