“L’appello risulta fondato e l’atto impugnato illegittimo”. Così si è espressa questa mattina la sesta sezione del Consiglio di Stato che ha riformato la sentenza emessa dal Tribunale amministrativo Regionale a cui la società Pubbliemme si era rivolta al fine di annullare l’ordinanza del Comune di Catanzaro risalente al 2011 con la quale il dirigente del settore Edilizia Privata e Suap aveva ingiunto la demolizione di due impianti pubblicitari con conseguente ripristino dello stato dei luoghi.

La richiesta

La società Pubbliemme nel 2008 aveva infatti chiesto al Comune di Catanzaro di poter essere autorizzata ad installare un impianto pubblicitario del formato di sei metri per tre monofacciale in Viale Isonzo, su suolo pubblico e cinque impianti pubblicitari ad uso pubblicitario del formato di sei metri per tre monofacciale, due dei quali situati in via Lucrezia della Valle allegando, in entrambi i casi, elaborati tecnici e documentazione fotografica. L’amministrazione comunale però non provvedeva a definire il procedimento e con un’ordinanza disponeva la rimozione degli impianti pubblicitari, sostenuti da profilati in ferro con struttura metallica a cornice, in quanto ritenuti abusivamente installati per carenza di titolo edificatorio.

La riforma della sentenza

I giudici di Palazzo Spada hanno però ritenuto di dover riformare la sentenza di primo grado motivando l’accoglimento dell’impugnativa proposta dalla società Pubbliemme con la considerazione “che – contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure - non è possibile richiedere per l’installazione di un impianto pubblicitario il permesso di costruire e, di conseguenza, ove questo manchi, comminare la conseguente sanzione demolitoria. L’ordinanza risulta illegittima, giacché la verifica della conformità edilizio-urbanistica del manufatto andava eseguita in seno al procedimento di autorizzazione previsto dal codice della strada per l’installazione di cartelli pubblicitari, applicando, in ipotesi di assenza di autorizzazione, i poteri repressivi e sanzionatori dello specifico settore e non anche quelli in generale previsti per la materia edilizia".

Ecceso di potere

“Pertanto, sotto tale profilo il motivo di appello si rivela fondato ed illegittimo l’atto impugnato, atteso che un illecito in materia di impianti pubblicitari è stato perseguito attraverso l’esercizio del potere repressivo proprio dell’edilizia, in tal modo determinandosi un evidente eccesso di potere nella figura sintomatica dello sviamento dalla causa tipica”.

 

Luana Costa