Riceviamo e pubblichiamo integralmente la richiesta di rettifica del legale Lorena Calabrese. La nostra controreplica
Tutti gli articoli di Cronaca
PHOTO
In merito all’articolo “Caso Correale, come stanno le cose dopo la riduzione della sospensione e in vista del rientro del primario di Oncologia al Gom” riceviamo e pubblichiamo integralmente la nota dell’avvocato Lorena Calabrese.
--------------
Scrivo la presente in nome e per conto del Dott. Correale, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 8 L. 8 febbraio 1948, n. 47 in relazione alle affermazioni ritenute lesive della dignità dell’interessato e contrarie a verità, pubblicate in data 6 Luglio 2024 sulla testata giornalistica on line LaC News24 e contenute nell’articolo intitolato “Caso Correale, come stanno le cose dopo la riduzione della sospensione e in vista del rientro del primario di oncologia al Gom”, a firma di elisa Barresi, per precisare quanto segue:
- La Corte di Cassazione, in data 06.06.24, ha annullato l’ordinanza impugnata dal Dott. Correale, con rinvio al Trib. di Reggio Calabria. Nelle more delle motivazioni del dispositivo della Cassazione, non ancora depositate, il Trib. di Reggio Calabria ha rideterminato la durata della misura, in 8 mesi, stabilendo il termine del 20 luglio 2024. Ergo, non corrispondono al vero le affermazioni secondo cui: 1) “l’istanza di revoca delle misure dei legali del medico è stata rigettata dalla Cassazione” (notizia posta in evidenza nel sottotitolo); 2) “che non vi è stato alcun annullamento definitivo delle misure”
- Non risulta formalmente alcuna costituzione di parte civile nel processo penale a carico del Dott. Correale. Ergo, non corrispondono al vero le affermazioni secondo cui: “i familiari dei pazienti che in questo processo si sono già costituiti e continuano a costituirsi parte civile” e “intanto continuano a crescere le richieste di costituzione di parte civile da parte dei familiari”. La falsa informazione oltre a ledere l’immagine dell’interessato, denota un crescente ed ingiustificato allarmismo sociale.
- Le udienze preliminari del 28.05.24 e del 02.07.24, non sono state rinviate per motivi attribuibili agli imputati, ma per un difetto di notifica, nel primo caso, e per esigenze d’ufficio in merito alla riassegnazione del ruolo per il trasferimento ad altro ufficio del già designato Giudice dell’udienza preliminare, nel secondo caso. Non corrisponde al vero che il rinvio sia avvenuto per “l’emergenza caldo” o impossibilità di uno degli imputati. Non mancano incongruenze dal punto di vista logico che minano la genuinità dell’informazione. In particolare ci si riferisce all’affermazione “i familiari dei pazienti che in questo processo si sono già costituiti e continuano a costituirsi parte civile”, rispetto alla successiva per cui “si attende l’avvio del processo che chiarirà i contorni della vicenda”. Delle due, inevitabilmente è l’una.
- Il demansionamento risale al 10.8.23, quindi non è stato conseguenza delle indagini della Procura della Repubblica, dal momento che il provvedimento interdittivo è stato assunto in sede penale il 16.11.23. Sulla legittimità del demansionamento il Trib. del lavoro, adito in via d’urgenza quale giudice del reclamo, non si è pronunciato. Il rigetto del reclamo, infatti, è conseguenza della ritenuta insussistenza del pericolo grave ed imminente per la posizione giuridica del lavoratore, dichiarato inammissibile per difetto di interesse ad agire, atteso che il reclamante era stato nelle more sospeso, lasciando impregiudicate le questioni relative al fumus. Ergo, non corrispondono al vero né la circostanza che il Tribunale del lavoro abbia rigettato in primo e secondo grado il ricorso ordinario per il demansionamento del Dr Correale, non essendo “ad oggi” stato proposto alcun ricorso nel merito, né la circostanza che il rigetto del reclamo si sia fondato sulla circostanza che al Dott. Correale sia stato attribuito un incarico di altissima professionalità.
- Alla data del 26.06.24 i legali del Dott. Correale comunicavano il rientro in servizio, successivamente, in data 28.06.24 veniva emanata delibera del Commissario Straordinario Gom n. 417, avente ad oggetto: “indizione e approvazione avviso di selezione interna per il conferimento di incarico di sostituzione di Direzione della U.O.C. Oncologia medica art. 25, comma 3 CCNL Dirigenza Area Sanità triennio 2019/2021”. Tale precisazione a chiarimento e in replica a quanto affermato nell’articolo in merito all’inesistenza di un provvedimento di sostituzione.
La nostra controreplica
Prendiamo atto della richiesta di rettifica del legale del dottor Correale Lorena Calabrese e ne pubblichiamo l’integrale contenuto. Tuttavia, per tener fede al patto di lealtà con i nostri lettori, ci corre l’obbligo di ribadire la correttezza di quanto scritto negli articoli frutto esclusivamente del nostro lavoro giornalistico.